La riforma dei tribunali e magistrati civili del Granducato, attuata con editto 13 ottobre 1814 (
Bandi Toscana , cod. 21, n. CLXV) confermava in Pisa, Siena e Livorno, nell'ambito delle circoscrizioni delle rote civili di prima appellazione (
vedi
), un auditore di governo che, oltre alle funzioni di consulenza legale e politica del rispettivo governatore (
vedi
), aveva quelle di giudice e, per Livorno e Pisa, funzioni di polizia e giurisdizione criminale. In epoca leopoldina, nelle città e territori ove era stabilito un governo civile o militare, si erano attribuite a un auditore di governo, oltre alle funzioni di consulenza legale del governatore, quelle di giudice ordinario civile e criminale proprie dei vicari regi nell'ambito delle città e dei territori e comunità limitrofe.
Nel civile l'auditore giudicava in prima istanza le cause di merito superiore alle duecento lire o di merito incerto o non determinabile; le cause di merito inferiore alle duecento lire venivano giudicate dal cancelliere civile dell’auditore, e, qualora appellabili, venivano trattate in seconda istanza dall'auditore, medesimo (o per Livorno, dal magistrato civile consolare,
vedi Tribunale di commercio
).
Gli auditori di Pisa e di Siena giudicavano poi in seconda istanza le cause di merito inferiore alle duecento lire trattate in prima istanza dai podestà (
vedi Podesteria
) del distretto di Pisa e di Siena e dai vicari (
vedi Vicariato
) compresi nella giurisdizione della rota civile di prime appellazioni di Siena e Pisa (esclusi i vicari di Bagnone e Fivizzano). L'auditore di governo di Pisa e Siena trattava inoltre, nel contenzioso e nell'economico, gli affari relativi agli incapaci, non solo nella sua giurisdizione civile, ma anche nel territorio delle podesterie comprese nella giurisdizione criminale dell'auditore fiscale di Siena e dell'auditore di governo di Pisa. L'auditore di governo di Siena trattava le cause di regalia e del patrimonio della corona e del fisco per tutto il territorio della rota civile di Siena.
Gli auditori di Pisa e Livorno avevano anche competenze, nel loro territorio, in materia criminale e di polizia (quelle dei vicari). L'auditore di governo di Livorno, giudicava le cause di regalia, del patrimonio della corona e del fisco, e alcune mercantili.
Le cause giudicate in prima istanza dagli auditori erano appellabili alle rote civili e alla rota criminale di Firenze (vedi
Tribunale collegiale di prima istanza
).
A seguito del motuproprio 17 novembre 1815 (
Bandi Toscana , cod. 22, n. CCXVI) veniva introdotto nell'isola d'Elba, assegnata al Granducato per il trattato di Vienna, un auditore vicario con giurisdizione civile e criminale e prerogative di polizia e buon governo.
Un motuproprio 29 novembre 1815 (
Bandi Toscana , cod. 22, n. CCXVI) disponeva che un governatore e un auditore vicario esercitassero le preminenti funzioni di governo sull'Elba, unitamente alle due podesterie ed alle magistrature comunitative.
Il 23 novembre 1817 (
Repertorio , ed. I, t. 3, p. 334), con la creazione del tribunale di prima istanza di Pisa, venivano sottratte all'auditore di governo le funzioni giurisdizionali civili. La stessa cosa accadeva a Siena con la istituzione del tribunale di prima istanza (28 gennaio 1819, Repertorio, ed. I, t. 3, p. 339).
Con la riforma dei tribunali 2 agosto 1838 (
Bandi Toscana , cod. 45, n. XLIII) gli auditori venivano praticamente mantenendo solo le funzioni di polizia amministrativa e di consulenza legale del governatore e le competenze giurisdizionali criminali venivano attribuite a giudici direttori degli atti criminali.
Subito dopo si articolavano diversamente le competenze in materia di polizia e buon governo (motuproprio 30 novembre 1838 -
Bandi Toscana , cod. 45, n. LXXXII), competenze che venivano totalmente sottratte ai governatori e affidate, per gli affari minori competenza, ai vicari, commissari di polizia, direttori degli atti criminali, e per gli affari di maggior rilievo, agli auditori e alla presidenza del buon governo (l'auditore si vedeva affidati anche i ricorsi contro le decisioni dei vicari, commissari, giudici direttori).
Le mansioni di polizia e buon governo dell'auditore di Livorno erano state, a seguito di motuproprio 7 aprile 1818 e notifica della presidenza del buon governo 29 maggio 1818 (
Bandi Toscana , cod. 25, n. LXV), affidate a due commissari di polizia (di S. Marco e di S. Leopoldo); questi avevano ricevuto anche limitate competenze giurisdizionali civili, prima affidate al cancelliere civile dell'auditore.
Gli auditori di governo venivano aboliti nel 1848 unitamente ai governatori; le relative funzioni passavano alle prefetture, sottoprefetture e delegazioni di governo. In Livorno l’abolizione si realizzava a seguito di provvedimento 26 novembre 1847 (
Bandi Toscana , cod. 54, n. CLX), che istituiva una commissione di governo con poteri speciali composta dal governatore e da due assessori legali.