Il 27 giugno 1814 (
Bandi Toscana , cod. 21, n. LVII) venivano ripristinati a Firenze i commissari di quartiere (tre per i quartieri di S. Maria Novella e S. Giovanni, Santa Croce e S. Spirito), che avevano svolto, anteriormente al 1807, importanti funzioni giurisdizionali e di polizia (secondo le disposizioni 26 maggio 1777, 22 febbraio 1778, 15 dicembre 1792). Un provvedimento del 7 novembre 1814 (
Repertorio , ed. II, tomo 7, p. 62) creava sette coadiutori dei commissari o podestà minori nei territori suburbani, dipendenti dai detti commissari così come gli altri podestà dipendevano dai vicari regi. I commissari, che erano una sorta di magistrati intermedi tra i podestà e i vicari, avevano la minore giurisdizione civile (decidevano le cause di valore non superiore alle lire duecento) e funzioni di polizia, "di potestà economica" e di prime indagini ed effettuavano gli atti istruttori in cause criminali. Con provvedimento 5 aprile 1816 (
Bandi Toscana , cod. 23, n. XLI) veniva ridotta la loro competenza nelle cause civili ad un valore non superiore alle lire settanta; le cause fino al valore di lire cinquanta erano inappellabili, le altre potevano essere giudicate in seconda istanza dal magistrato supremo. Nei territori suburbani le cause fino al valore di duecento lire erano di competenza dei sette podestà minori o coadiutori dei commissari.
Con motuproprio 7 aprile 1818 (
Bandi Toscana , cod. 25, n. LXV) venivano istituiti nel territorio di Livorno due commissari di polizia, uno per l'interno (la città e il porto), l'altro per i sobborghi (con esclusione del territorio della podesteria di Rosignano). Ai commissari di Livorno venivano attribuite competenze analoghe a quelle dei commissari di Firenze, cioè una limitata giurisdizione nelle cause civili (affari non superiori alle lire settanta) e significative funzioni di polizia, di "potestà economica", di attività istruttoria. Le competenze giurisdizionali civili dei commissari erano sottratte all’auditore di governo. Le cause di valore superiore alle lire settanta e inferiore alle lire duecento erano di competenza del magistrato civile e consolare.
Con provvedimento 29 maggio 1818 (
Bandi Toscana , cod. 25, n. LXV) veniva regolato l'esercizio delle loro funzioni di "potestà economica" (con erogazione di pene fino al carcere per otto giorni, multe fino a cento lire, fustigazione in privato).
Il motuproprio 11 settembre 1832 (
Bandi Toscana , cod. 39, n. L) confermava le competenze negli affari spettanti alla "potestà economica" proprie dei commissari delle città di Firenze e di Livorno (oltre che proprie delle altre magistrature granducali), mentre la riforma dei tribunali toscani 2 agosto 1838 (
Bandi Toscana , cod. 45, n. XLIII) confermava sostanzialmente le prerogative di polizia e di "potestà economica" dei commissari ai quali tuttavia erano sottratte le competenze giurisdizionali civili affidate alla nuova magistratura del giudice civile. La riforma del 1838 specificava, tra l'altro, le funzioni dei commissari, dei vicari e dei podestà in ordine alla istruzione dei processi criminali, in quanto ministri di polizia giudiziaria: ai commissari competeva, nell'ambito del loro territorio, compiere i primi atti di ricerca, di indagine, di perquisizione, di "accesso", con diretto contatto e corrispondenza con vicari, i direttori degli atti criminali, i procuratori regi. Con la riforma del 1838 i commissariati di Livorno assumevano la definitiva intitolazione di commissariato di S. Marco e commissariato di S. Leopoldo. Il rimanente territorio del governatorato era sottoposto al vicario di Rosignano. Con regolamento per il porto di Livorno 17 luglio 1840 (
Bandi Toscana , cod. 47 n. LVI) la polizia marittima del porto era affidata alla capitaneria di porto, mentre al commissario di S. Marco competeva l’erogazione di pene pecuniarie e di altri provvedimenti sino a un mese di carcere per reati e trasgressioni nell’ambito del porto, della darsena e dei moli.
Mentre a Livorno, già dal novembre 1847 i commissari di polizia erano sostituiti da due delegati di governo, a Firenze venivano soppressi a seguito della riforma 9 marzo 1848 (
Bandi Toscana , cod. 58, n. LXXXVIII) e sostituiti da quattro delegati di governo.