L'amministrazione generale del registro, che veniva a riunire una somma di competenze prima appartenenti ad altri settori dell'amministrazione pubblica, aveva un regolamento organico con legge 21 febbraio 1815 (
Bandi Toscana , cod. 22, n. L).
L'amministrazione era formata da un ufficio generale stabilito in Firenze e da uffici principali e direzioni in Pisa e Siena, con alle dipendenze ministri esattori, revisori e altri impiegati. Era preposto alla direzione generale in Firenze un direttore generale che aveva, oltre che la mansione direttiva sul compartimento fiorentino, la soprintendenza generale sulle attività della amministrazione e degli uffici periferici. Vi era poi un segretario incaricato di tenere i rapporti e la corrispondenza con gli uffici periferici, un computista incaricato della compilazione dei bilanci e del controllo dell'andamento economico della direzione generale, alcuni commessi, un cassiere. Si delineavano le circoscrizioni territoriali di Pisa e Siena (con i relativi uffici di esazione), direzioni che si componevano di un direttore, un computista, un commesso, alcuni copisti.
La direzione centrale di Pisa aveva giurisdizione sugli uffici di esazione compresi, in periodo francese, nel dipartimento del Mediterraneo e nella Lunigiana; quella di Siena si vedeva confermare gli uffici in precedenza ritenuti (uffici di Siena, Castel del Piano, Montalcino, Rapolano).
Si stabilivano le prerogative dei direttori periferici (sorvegliare le operazioni dei revisori degli uffici della gabella, e dei diritti giudiziari, formare periodicamente il bilancio delle entrate e degli incassi, sia per la gabella sia per il bollo, formare un bilancio generale annuale). Erano rimesse a dei revisori le funzioni di verificare trimestralmente la gestione degli uffici di esazione, di verificare gli incassi dei tribunali per i diritti giudiziari e la osservanza delle norme sulle gabelle, ed altre funzioni rilevanti. Si delineavano anche i compiti dei ministri esattori degli uffici centrali e periferici, da svolgere in stretto collegamento con l'ufficio generale e le direzioni citate e con la collaborazione di aiuti e scrivani; tra essi erano compresi i ministri "esattori" del bollo straordinario e quelli revisori delle carte da gioco.
Dipendevano dall'amministrazione generale del registro e aziende riunite gli uffici di conservazione delle ipoteche; particolarmente organici i rapporti con gli archivi generali dei contratti o notarili di Firenze, Siena, Pontremoli.
Le attribuzioni dell'amministrazione generale trovavano e avrebbero trovato riferimento nel motuproprio 15 novembre 1814 (
Bandi Toscana , cod. 21, n. CLXXXI) che prevedeva la conservazione del sistema ipotecario introdotto in Toscana con il Codice Civile francese e dalle leggi e regolamenti sulla registrazione dei contratti, nel motuproprio 30 dicembre 1814 (
Bandi Toscana , cod. 21, n. CCVII) che riformava il sistema del registro (anche se nella sostanza rimanevano le disposizioni del periodo francese), nel motuproprio 11 febbraio 1815 (
Bandi Toscana , cod. 22, n. XXXIV) sulla carta bollata (anche se tale settore rimaneva fino al novembre 1815 alle dipendenze dell'amministrazione generale delle regie rendite), e infine nella legge 25 agosto 1816 sulle carte da gioco (
Bandi Toscana , cod. 23, n. LXXXVII).
Il motuproprio 11 febbraio 1815 citato faceva cessare ogni dipendenza dell'amministrazione della carta bollata e delle carte da gioco dalla amministrazione generale delle regie rendite; esse venivano unite alla amministrazione della gabella dei contratti o registro, e gli uffici e magazzini relativi continuavano a sussistere presso la direzione e gli uffici principali del registro, i cui ministri avrebbero provveduto alle relative vendite. Continuava invece a sussistere a Livorno l'ufficio del bollo straordinario; esso era posto sotto le dipendenze della direzione del registro di Pisa con attribuzione delle funzioni di esazione, di sottoposizione al bollo delle cambiali estere, la trattazione degli affari relativi al "visto" per il bollo nelle varie pratiche.
Si stabilivano i prezzi della carta nei vari formati e le diverse destinazioni ed usi negli atti privati e pubblici, oltre agli obblighi dei cancellieri, sottocancellieri, ministri, notai (successive particolari disposizioni sulla carta bollata si sarebbero avute con disposizioni 20 febbraio 1817 (
Bandi Toscana , cod. 24, n. XIX), 20 aprile 1819 (
Bandi Toscana , cod. 26, n. XLVI), 4 dicembre 1819 (
Bandi Toscana , cod. 26, n. CXLII), 23 dicembre 1819 (
Bandi Toscana , cod. 26, n. CLII), 15 gennaio 1820 (
Bandi Toscana , cod. 27, n. VIII), 31 luglio 1820 (
Bandi Toscana , cod. 27, n. LXIX), 20 marzo 1820 (Leggi, 1820, p. 67), 19 ottobre 1821 (
Bandi Toscana , cod. 28, n. LXXV), 23 ottobre 1823 (
Bandi Toscana , cod. 30, n. XXXIX), 27 marzo 1824 (
Bandi Toscana , cod. 31, n. IX), 31 luglio 1828 (
Bandi Toscana , cod. 35, n. XXXVIII)).
La legge 25 agosto 1816 citata definiva e fissava le caratteristiche necessarie per le carte da gioco, e le norme per i depositi dei campioni presso la ruota criminale di Firenze, per l'apposizione dei bolli, per le licenze di fabbricazione, per le rivendite da parte dei fabbricanti, dei rivenditori autorizzati, dei ministri esattori dell'amministrazione del registro (altri provvedimenti rilevanti sarebbero stati emanati il 4 dicembre 1824 (
Bandi Toscana , cod. 32, n. XX), e il 20 aprile 1829 (
Bandi Toscana , cod. 36, n. XXIII)).
Con provvedimento 22 ottobre 1821 (
Bandi Toscana , cod. 28, n. LXXVI) si veniva determinando una nuova organizzazione dei circondari degli uffici di esazione del registro all'interno dei compartimenti di Firenze, Pisa e Siena, ed una modifica nella ripartizione delle comunità all'interno della circoscrizione degli uffici di esazione. Gli uffici di esazione del registro erano collocati in Firenze, Pistoia, Arezzo, Cortona, Borgo S. Sepolcro, Prato, Montevarchi, Borgo S. Lorenzo, Pontassieve, Lucignano, Empoli, Greve, S. Casciano, Bagno, Modigliana, S. Marcello, Pisa, Livorno, Volterra, Pescia, Fucecchio, Piombino, Fivizzano, Pontremoli, Pietrasanta, Pontedera, Castelfiorentino, Lari, Barga, S. Miniato, Portoferraio, Marciana, Siena, Montepulciano, Grosseto, Poggibonsi, Massa Marittima, Castel del Piano, Pitigliano, Sarteano, Montalcino, Orbetello, Radicondoli.
Con provvedimento 2 aprile 1828 (
Bandi Toscana , cod. 35, n. XX) veniva soppressa la direzione generale del demanio, subentrava nelle sue competenze l'amministrazione generale del registro con mansioni anche di vigilanza sul regolare andamento delle operazioni di recupero dei crediti occulti provenienti dalle corporazioni e dagli altri enti soppressi.
A seguito di motuproprio 23 dicembre 1847 (
Bandi Toscana , cod. 54, n. CC) che aboliva nel territorio lucchese le disposizioni dell'antico registro lucchesse, veniva creato a Lucca un ufficio di esazione del bollo alle dipendenze della direzione del registro di Pisa.
Con decreto 23 febbraio 1851 (
Bandi Toscana , cod. 58, n. XIX) venivano riformate le disposizioni in materia dei diritti di bollo; altre disposizioni in tal senso si avevano con notificazioni dell'amministrazione del registro 25 febbraio 1851 (
Bandi Toscana , cod. 58, n. XXI), 31 dicembre 1851 (
Bandi Toscana , cod. 58, n. CL), e 17 gennaio 1852 (
Bandi Toscana , cod. 59, n. IV).
Un decreto 25 gennaio 1851 (
Bandi Toscana , cod. 58, n. VII) provvedeva alla riforma delle norme sul registro, che ancora si fondavano sulle disposizioni di cui al motuproprio 30 dicembre 1814 sopra citato. Si stabiliva l'applicazione dei diritti fissi o proporzionali di registro sugli atti (esclusi quelli giudiziari), la tariffa relativa, si elencavano le esenzioni, si indicavano gli uffici di esazione e di registrazione, le contravvenzioni penali, la procura per le esazioni di diritti non percepiti.
Ulteriori disposizioni e chiarimenti sulla legge di riforma si davano con decreto 9 giugno 1851 (
Bandi Toscana , cod. 58, n. LII).
Con disposizioni 28 marzo 1851 (
Bandi Toscana , cod. 58, n. XLVI) (così in guida vedi Firenze pag. 109) e 8 dicembre 1851 (
Bandi Toscana , cod. 58, n. CXXXII) l'amministrazione generale del registro si vide attribuita la competenza sull’esazioni delle multe e delle spese processuali dovutele a seguito di procedure giudiziarie e sulla registrazione degli atti giudiziari e incasso dei diritti relativi.
L'amministrazione veniva soppressa il 13 maggio 1862, e le sue competenze affidate al ministero delle finanze.
Con motuproprio 15 novembre 1814 (Bandi e ordini, cod. 21, n. CLXXXI), come visto, veniva mantenuto il sistema ipotecario introdotto dal codice civile francese.
Questo prevedeva alcune circoscrizioni, con città capoluogo nelle quali vi era una conservatoria delle ipoteche: Firenze, Pisa, Arezzo, Modigliana, Pistoia, Livorno, Volterra, Portoferraio, Siena, Montepulciano, Grosseto. Tali circoscrizioni erano sostanzialmente mantenute in periodo granducale. In data 24 febbraio 1821 (
Bandi Toscana , cod. 28, n. XIII) con biglietto della segreteria di finanze si ripristinava il sistema ipotecario nella provincia della Lunigiana, sospeso con editto 3 agosto 1814 (
Bandi Toscana , cod. 21, n. C), stabilendo in Pontremoli un ufficio di conservazione delle ipoteche (con giurisdizione coincidente a quella del commissario regio).
Con notificazione della consulta 28 giugno 1836 (
Bandi Toscana , cod. 43, n. L) veniva istituito un ufficio di conservazione delle ipoteche nella città di Pescia con territori distaccati dalla giurisdizione dell'ufficio di conservazione di Pisa (altre disposizioni a questo proposito venivano fornite con notificazione della consulta 20 agosto 1836 (
Bandi Toscana , cod. 43, n. CXV).
I conservatori avevano l'obbligo di ricevere le iscrizioni di ipoteca, a seguito di presentazione dell’atto notarile o della sentenza da cui traeva origine l'ipoteca, e registrare il contenuto dell'iscrizione ipotecarie restituendo il documento con l'annotazione dell'avvenuta iscrizione. Vi era l'obbligo di rilasciare copia degli atti trascritti o la dichiarazione di libertà da ogni gravame.
Particolarmente attente le disposizioni in merito alle responsabilità personali dei conservatori nell'esecuzione dei loro compiti. Norme minori relative alle ipoteche erano state emanate con provvedimenti: 15 aprile 1819 (
Bandi Toscana , cod. 26, n. XLIII), 26 dicembre 1819 (
Bandi Toscana , cod. 26, n. CLIV), 19 febbraio 1820 (
Bandi Toscana , cod. 27, n. XX), 12 marzo 1821 (
Bandi Toscana , cod. 28, n. XV), 29 gennaio 1822 (
Bandi Toscana , cod. 29, n. II).
Una riforma organica della normativa delle ipoteche si aveva con motuproprio 2 maggio 1836 (
Bandi Toscana , cod. 43, n. XLII) con il quale venivano rese più complete ed efficienti, tra l'altro in un quadro di maggiore chiarezza, le disposizioni sulle iscrizioni ipotecarie presso gli uffici di conservazione e sugli obblighi dei conservatori nello svolgimento delle mansioni e nella tenuta dei registri.
Con motuproprio 7 gennaio 1838 (
Bandi Toscana , cod. 45, n. III) le norme del 1836 venivano rese più armoniche rispetto alle disposizioni di procedura nei giudizi esecutivi.
Con r.d. 18 marzo 1860 si aveva una nuova legge ipotecaria.