Le funzioni di polizia e di sanità del porto di Livorno, di buon ordine del movimento delle navi, gli affari di marina mercantile, di incremento del traffico commerciale, di pesca, di giurisdizione relativa, facevano riferimento, anteriormente al periodo francese, ai fondamentali provvedimenti del 2 luglio 1693 "Ordini per il regolamento delle cose di mare" (
Cantini , t. XX, pp. 321-328), del 10 settembre 1748 (
Bandi Toscana , cod. 2, n. XLIII) "Editto di Marina mercantile", del 24 gennaio 1769 (
Bandi Toscana , cod. 5, n. CXLI) (abolizione del consiglio di commercio e passaggio delle sue competenze all'auditore di governo di Livorno).
Le disposizioni citate tendevano ad assicurare il migliore e più sicuro funzionamento di un porto che nel corso dei secoli era divenuto un rilevante centro di traffici commerciali e di scambi internazionali. Si dava una regolamentazione, fra le altre cose, all'ingresso e all'ormeggio dei navigli nel porto o nelle piaggie circostanti, alle segnalazioni delle ancore, alle concessioni della "libera pratica" delle navi, delle patenti sanitarie. Durante il periodo mediceo l'ufficio della bocca del porto era alle dirette dipendenze del governatore di Livorno e sovrintendeva, tra l'altro, alle più immediate funzioni di polizia sanitaria e portuale.
Con ordinanza 15 novembre 1814 (
Bandi Toscana , cod. 21, n. CLXXXIII) si richiamava il provvedimento del 10 settembre 1748, che, tra le altre cose, aveva confermato il consiglio di commercio (istituito nel 1746), separando gli affari della marina mercantile da quelli militari, ed attribuendo al consiglio citato funzioni rilevanti in ordine al mantenimento, al buon ordine, all'incremento dei traffici. Il consiglio, che aveva anche funzioni giurisdizionali civili e criminali, veniva abolito nel 1769; le sue funzioni giurisdizionali venivano ereditate dall'auditore di governo di Livorno, mentre quelle marittime passavano all'ufficio di marina che era posto alle dipendenze del governatore e sotto la sorveglianza del capitano della bocca del porto.
L'ufficio di marina si vedeva affidare anche limitate funzioni giurisdizionali nelle cause civili marittime di valore inferiore alle lire cento, e nelle cause criminali marittime minori.
Dopo la restaurazione gli affari del porto di Livorno passavano all'ufficio del capitano di porto, unitamente all'ufficio della marina mercantile. Il capitano di porto aveva anche il comando della marina militare ed era coadiuvato da un maggiore e da un segretario.
Il 17 luglio 1840 (
Bandi Toscana , cod. 47, n. LVI) veniva emanato un "Regolamento per il porto, darsena e fossi di Livorno". Il regolamento trattava le principali questioni inerenti all'appalto delle navi, ai modi di ormeggiare, alla disciplina durante soste in molo, alla ammissione dei bastimenti in darsena, alla polizia e buon governo, disciplina durante soste in molo, alla ammissione dei bastimenti in darsena, alla polizia e buon ordine del porto. Al governatore di Livorno era affidata la direzione del governo, disciplina e polizia del porto e delle spiagge, in diretta corrispondenza con il dipartimento di stato. Il capitano di porto, alle dipendenze del governatore, presiedeva all'ufficio della bocca del porto ed aveva l'immediata direzione del governo, della disciplina, della polizia del porto.
Erano alle dipendenze del capitano gli ufficiali custodi del molo e della darsena e gli ufficiali ministri dell'ufficio della bocca; al capitano e agli ufficiali competeva l'erogazione d'arresti e ogni azione tendente a reprimere le trasgressioni e i disordini. All'auditore di governo di Livorno veniva affidata la competenza giudiziaria civile e criminale, con intervento dei commissari di polizia per gli atti istruttori e di prima indagine. Per reati più gravi e cause di maggiore valore la competenza era affidata ai tribunali criminali e civili stabiliti in Livorno secondo la riforma del 2 agosto 1838 (
Bandi Toscana , cod. 45, n. XLIII).
A disposizione dell'ufficio della bocca erano le guardie di sanità. La trattazione di alcuni affari e competenze (demanio marittimo, permessi di estrazione di alghe, disciplina sulle guardie addette al porto e alla bocca, rimpatrio dei naufraghi, ed altre) rimaneva direttamente affidata al governatore di Livorno.
Attribuzioni speciali il capitano di porto aveva in merito alla sorveglianza sui pagamenti della tassa di ancoraggio, alla riscossione di alcune tasse, alla navigazione interna, alla vigilanza sull'escavazione dei fossi dell'agro livornese.
Il capitano faceva anche parte della commissione per le opere portuarie, con le medesime prerogative dell'ingegnere dei ponti e strade, a norma di decreto 13 maggio 1852 (
Bandi Toscana , cod. 59, n. XXXII).