Le preture venivano istituite con legge 9 marzo 1848 (
Bandi Toscana , cod. 58, n. LXXXVIII), nell'ambito della generale riorganizzazione politico-amministrativa del Granducato (
vedi Prefettura
), che prevedeva, tra l'altro, la soppressione dei vicariati (
vedi
), delle podesterie (
vedi
), delle giudicature civili (
vedi Giudice civile
) dei giudici direttori degli atti criminali (
vedi
) e il mantenimento dei tribunali collegiali di prima istanza (
vedi
). I sette compartimenti in cui si trovava organizzato il territorio toscano (Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoia, Grosseto - la città di Livorno con la sua comunità e l'isola d'Elba con le sue comunità, mantenevano un governo civile e militare, vedi governo p. 00), venivano suddivisi, agli effetti governativi e giudiziari, in circondari e preture, ed agli effetti amministrativi ed elettorali in distretti e comunità; ogni circondario formava la giurisdizione di un tribunale collegiale di prima istanza (eccettuato il circondario di Pistoia per il quale erano previsti due tribunali, di cui uno a Pescia), ed era determinato dalla aggregazione di più preture; un tribunale collegiale ed alcune preture erano previsti anche per i governi civili e militari di Livorno e dell'isola d'Elba; il territorio di ogni pretura, nelle diverse classazioni, comprendeva una o più comunità .I distretti erano composti da una o più comunità. Erano posti sotto la giurisdizione d'appello della corte regia di Firenze i compartimenti di Firenze, Siena, Arezzo, Pistoia e Grosseto; sotto la giurisdizione della corte regia di Lucca il territorio dei compartimenti di Lucca, Pisa e dei governi civili e militari di Livorno e di Portoferraio.
Le preture erano inserite in un sistema giurisdizionale che ricomprendeva anche il procuratore generale presso la corte regia, la corte di cassazione e il relativo procuratore generale.
Un provvedimento del 3 novembre 1848 (
Bandi Toscana , cod. 55, n. CCCXVII) rimandava la attivazione delle preture e delle delegazioni di governo (
vedi
) al momento in cui sarebbero state poste in vigore le nuove leggi sulla istruzione dei processi criminali, sulla polizia, e la nuova legge municipale e compartimentale, rimanendo fino ad allora in attività i vicari, i podestà, i giudici civili e i giudici direttori degli atti criminali. I pretori, di nomina granducale, erano ufficiali di polizia giudiziaria e amministrativa e giudici ordinari minori nel civile e nel criminale.
Le funzioni di polizia amministrativa erano esercitate là dove non era stabilito un delegato di governo (
vedi
), ed alle dipendenze del prefetto o del sottoprefetto. Nella giurisdizione civile ai pretori venivano attribuite le competenze già proprie dei vicari regi, dei giudici civili e dei podestà secondo il motuproprio 2 agosto 1838 (
Bandi Toscana , cod. 45, n. XLIII). Quindi competenze di giurisdizione contenziosa e volontaria, per cause nel contenzioso, di merito non superiore alle lire quattrocento, e per cause particolari, indipendentemente dal valore (giudizio possessorio, rimozione di confini, variazioni di corsi d'acqua, mercedi a operai, rapporti tra coloni e proprietari, etc.); nel volontario trattavano gli affari che necessitavano di autorizzazione giudiziaria e quelli relativi a minori e incapaci, gli affari di amministrazione delle tutele e curatele e dei consigli di famiglia.
Le attribuzioni di polizia giudiziaria e di contenzioso criminale venivano stabilite con la legge di procedura criminale 22 novembre 1849 (
Bandi Toscana , cod. 57, n. CCXXVIII); i pretori avevano competenza nei furti di valore non inferiore alle lire 10, nelle infrazioni alle disposizioni sul "danno dato" di valore non superiore alle lire 10, nelle ingiurie verbali e di fatto e in altre trasgressioni contemplate dalla legge di polizia 22 ottobre 1849 (
Bandi Toscana , cod. 57, n. CCVII); potevano erogare la pena del carcere fino a quindici giorni e multe fino a cinquanta lire. Appello contro le sentenze dei pretori nel civile era ammesso presso il tribunale collegiale di prima istanza o, se inappellabili (cause non superiori alle lire settanta), presso la corte di cassazione per motivi formali e procedurali.
Appello nel criminale era ammesso in certi casi presso i tribunali collegiali di prima istanza e, di qui, eventualmente, alla corte di cassazione. In materia di polizia giudiziaria avevano compiti di informazione preliminare e di istruzione dei giudizi e potevano emanare provvedimenti di urgenza per visite locali e domiciliari; in ciò collaboravano con i giudici direttori degli atti criminali con i procuratori regi e con i delegati di governo.
In materia di polizia amministrativa i pretori esercitavano prerogative di ammonizione, precetto, sequestro, vigilanza in teatri e ritrovi e su forestieri sospetti, sulle riunioni non autorizzate, sulla morale pubblica e religiosa; queste competenze, che svolgevano unitamente ai delegati di governo, erano state precisate dalla citata legge di polizia 22 ottobre 1849.
Il procedimento presso le preture si iniziava per denunzia o querela o con atti verbali degli ufficiali di polizia giudiziaria o per rinvio da parte dei tribunali collegiali di prima istanza.
Ad ogni pretura era addetto un cancelliere che suppliva anche il pretore in caso di sua assenza o impedimento. I pretori potevano disporre, all'interno del proprio perimetro di competenza giurisdizionale, della guardia civica, dei carabinieri, dei cacciatori di costa e frontiera, della fanteria e cavalleria di linea, delle guardie di finanza.
Con decreto 16 maggio 1848 (
Bandi Toscana , cod. 55, n. CLXIX) venivano istituite le preture di Pontremoli, di Bagnone, di Villafranca, di Mulazzo, di Licciana Nardi, a seguito della breve aggregazione al Granducato di Toscana dei territori degli stati di Massa a Carrara, della Lunigiana e della Garfagna (
decreto 12 maggio 1848,
Bandi Toscana , cod. 55, n. CLXVII). Preture venivano istituite anche nel territorio di Lucca, aggregato al Granducato a seguito di trattato del 4 ottobre 1847.
Con decreto 7 dicembre 1849 (
Bandi Toscana , cod. 57, n. CCXXXVII) l'organizzazione territoriale delle preture (oltre che delle delegazioni di governo) veniva profondamente modificata, pur tenendosi sostanzialmente ferme le passate competenze; erano istituite, tra l'altro, in ogni circondario, preture con competenza civile e criminale e preture con competenza solo civile.
Con circolare del Ministero di grazia e giustizia 28 dicembre 1849 (
Bandi Toscana , cod. 57, n. CCLVI) si attribuiva ai pretori la direzione delle carceri nei luoghi ove non esistevano direttori speciali, ed ai loro cursori la materiale vigilanza dei carcerati.
Con la legge 20 giugno 1853 (
Bandi Toscana , cod. 60, n. LV) che uniformava le competenze dei tribunali con l'avvenuta contestuale pubblicazione del codice penale, i pretori si vedevano attribuire competenza in delitti e trasgressioni che comportavano la "riprensione giudiciale", o multe non superiori a lire centocinquanta, o il carcere non superiore ad un mese, o multe insieme al carcere purché né l'uno né le altre superassero questa misura; non potevano decretare la sottoposizione alla vigilanza della polizia per un periodo superiore ad un anno.
Con legge 3 luglio 1856 (
Bandi Toscana , cod. 63, n. LIX) si vedevano attribuite nuove competenze.