raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici
Pretura
datazione
9 mar. 1848 -
contesto storico istituzionale
GRANDUCATO DI TOSCANA (1815-1859)
notizie storiche
Le preture venivano istituite con legge 9 marzo 1848 (  Bandi Toscana  , cod. 58, n. LXXXVIII), nell'ambito della generale riorganizzazione politico-amministrativa del Granducato ( vedi Prefettura ), che prevedeva, tra l'altro, la soppressione dei vicariati ( vedi ), delle podesterie ( vedi ), delle giudicature civili ( vedi Giudice civile ) dei giudici direttori degli atti criminali ( vedi ) e il mantenimento dei tribunali collegiali di prima istanza ( vedi ). I sette compartimenti in cui si trovava organizzato il territorio toscano (Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoia, Grosseto - la città di Livorno con la sua comunità e l'isola d'Elba con le sue comunità, mantenevano un governo civile e militare, vedi governo p. 00), venivano suddivisi, agli effetti governativi e giudiziari, in circondari e preture, ed agli effetti amministrativi ed elettorali in distretti e comunità; ogni circondario formava la giurisdizione di un tribunale collegiale di prima istanza (eccettuato il circondario di Pistoia per il quale erano previsti due tribunali, di cui uno a Pescia), ed era determinato dalla aggregazione di più preture; un tribunale collegiale ed alcune preture erano previsti anche per i governi civili e militari di Livorno e dell'isola d'Elba; il territorio di ogni pretura, nelle diverse classazioni, comprendeva una o più comunità .I distretti erano composti da una o più comunità. Erano posti sotto la giurisdizione d'appello della corte regia di Firenze i compartimenti di Firenze, Siena, Arezzo, Pistoia e Grosseto; sotto la giurisdizione della corte regia di Lucca il territorio dei compartimenti di Lucca, Pisa e dei governi civili e militari di Livorno e di Portoferraio.
Le preture erano inserite in un sistema giurisdizionale che ricomprendeva anche il procuratore generale presso la corte regia, la corte di cassazione e il relativo procuratore generale.
Un provvedimento del 3 novembre 1848 (  Bandi Toscana  , cod. 55, n. CCCXVII) rimandava la attivazione delle preture e delle delegazioni di governo ( vedi ) al momento in cui sarebbero state poste in vigore le nuove leggi sulla istruzione dei processi criminali, sulla polizia, e la nuova legge municipale e compartimentale, rimanendo fino ad allora in attività i vicari, i podestà, i giudici civili e i giudici direttori degli atti criminali. I pretori, di nomina granducale, erano ufficiali di polizia giudiziaria e amministrativa e giudici ordinari minori nel civile e nel criminale.
Le funzioni di polizia amministrativa erano esercitate là dove non era stabilito un delegato di governo ( vedi ), ed alle dipendenze del prefetto o del sottoprefetto. Nella giurisdizione civile ai pretori venivano attribuite le competenze già proprie dei vicari regi, dei giudici civili e dei podestà secondo il motuproprio 2 agosto 1838 (  Bandi Toscana  , cod. 45, n. XLIII). Quindi competenze di giurisdizione contenziosa e volontaria, per cause nel contenzioso, di merito non superiore alle lire quattrocento, e per cause particolari, indipendentemente dal valore (giudizio possessorio, rimozione di confini, variazioni di corsi d'acqua, mercedi a operai, rapporti tra coloni e proprietari, etc.); nel volontario trattavano gli affari che necessitavano di autorizzazione giudiziaria e quelli relativi a minori e incapaci, gli affari di amministrazione delle tutele e curatele e dei consigli di famiglia.
Le attribuzioni di polizia giudiziaria e di contenzioso criminale venivano stabilite con la legge di procedura criminale 22 novembre 1849 (  Bandi Toscana  , cod. 57, n. CCXXVIII); i pretori avevano competenza nei furti di valore non inferiore alle lire 10, nelle infrazioni alle disposizioni sul "danno dato" di valore non superiore alle lire 10, nelle ingiurie verbali e di fatto e in altre trasgressioni contemplate dalla legge di polizia 22 ottobre 1849 (  Bandi Toscana  , cod. 57, n. CCVII); potevano erogare la pena del carcere fino a quindici giorni e multe fino a cinquanta lire. Appello contro le sentenze dei pretori nel civile era ammesso presso il tribunale collegiale di prima istanza o, se inappellabili (cause non superiori alle lire settanta), presso la corte di cassazione per motivi formali e procedurali.
Appello nel criminale era ammesso in certi casi presso i tribunali collegiali di prima istanza e, di qui, eventualmente, alla corte di cassazione. In materia di polizia giudiziaria avevano compiti di informazione preliminare e di istruzione dei giudizi e potevano emanare provvedimenti di urgenza per visite locali e domiciliari; in ciò collaboravano con i giudici direttori degli atti criminali con i procuratori regi e con i delegati di governo.
In materia di polizia amministrativa i pretori esercitavano prerogative di ammonizione, precetto, sequestro, vigilanza in teatri e ritrovi e su forestieri sospetti, sulle riunioni non autorizzate, sulla morale pubblica e religiosa; queste competenze, che svolgevano unitamente ai delegati di governo, erano state precisate dalla citata legge di polizia 22 ottobre 1849.
Il procedimento presso le preture si iniziava per denunzia o querela o con atti verbali degli ufficiali di polizia giudiziaria o per rinvio da parte dei tribunali collegiali di prima istanza.
Ad ogni pretura era addetto un cancelliere che suppliva anche il pretore in caso di sua assenza o impedimento. I pretori potevano disporre, all'interno del proprio perimetro di competenza giurisdizionale, della guardia civica, dei carabinieri, dei cacciatori di costa e frontiera, della fanteria e cavalleria di linea, delle guardie di finanza.
Con decreto 16 maggio 1848 (  Bandi Toscana  , cod. 55, n. CLXIX) venivano istituite le preture di Pontremoli, di Bagnone, di Villafranca, di Mulazzo, di Licciana Nardi, a seguito della breve aggregazione al Granducato di Toscana dei territori degli stati di Massa a Carrara, della Lunigiana e della Garfagna (  decreto  12 maggio 1848,  Bandi Toscana  , cod. 55, n. CLXVII). Preture venivano istituite anche nel territorio di Lucca, aggregato al Granducato a seguito di trattato del 4 ottobre 1847.
Con decreto 7 dicembre 1849 (  Bandi Toscana  , cod. 57, n. CCXXXVII) l'organizzazione territoriale delle preture (oltre che delle delegazioni di governo) veniva profondamente modificata, pur tenendosi sostanzialmente ferme le passate competenze; erano istituite, tra l'altro, in ogni circondario, preture con competenza civile e criminale e preture con competenza solo civile.
Con circolare del Ministero di grazia e giustizia 28 dicembre 1849 (  Bandi Toscana  , cod. 57, n. CCLVI) si attribuiva ai pretori la direzione delle carceri nei luoghi ove non esistevano direttori speciali, ed ai loro cursori la materiale vigilanza dei carcerati.
Con la legge 20 giugno 1853 (  Bandi Toscana  , cod. 60, n. LV) che uniformava le competenze dei tribunali con l'avvenuta contestuale pubblicazione del codice penale, i pretori si vedevano attribuire competenza in delitti e trasgressioni che comportavano la "riprensione giudiciale", o multe non superiori a lire centocinquanta, o il carcere non superiore ad un mese, o multe insieme al carcere purché né l'uno né le altre superassero questa misura; non potevano decretare la sottoposizione alla vigilanza della polizia per un periodo superiore ad un anno.
Con legge 3 luglio 1856 (  Bandi Toscana  , cod. 63, n. LIX) si vedevano attribuite nuove competenze.

fonti normative

motuproprio 2 ago. 1838 - provvedimento relativo alle competenze nella giurisdizione civile
trattato 4 ott. 1847 - provvedimento di aggregazione del territorio di Lucca
legge 9 mar. 1848 - provvedimento di istituzione
decreto 12 mag. 1848 - provvedimento di aggregazione dei territori degli stati di Massa a Carrara, della Lunigiana e della Garfagna
decreto 16 mag. 1848 - provvedimento di istituzione di ulteriori preture
provvedimento 3 nov. 1848 - provvedimento relativo all'attivazione delle preture e delle delegazioni di governo
legge 22 ott. 1849 - legge di polizia
legge 22 nov. 1849 - legge di procedura criminale
decreto 7 dic. 1849 - provvedimento di riorganizzazione territoriale delle preture
circolare del Ministero di grazia e giustizia 28 dic. 1849 - provvedimento di attribuzioni di ulteriori competenze
legge 20 giu. 1853 - provvedimento di attribuzioni di ulteriori competenze
legge 3 lug. 1856 - provvedimento di attribuzioni di ulteriori competenze
fonti bibliografiche e archivistiche
Bandi Toscana = Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, stampati in Firenze e pubblicati dal... raccolti in un codice coll'ordine successivo dei tempi e sommario d'edesimi disposto con ordine alfabetico di materie e tribunali, codd. 73, Firenze 1771-1860.
soggetto produttore collegato
Pretura di Arezzo, campagna
Pretura di Arezzo, città
Pretura di Asciano
Pretura di Bagno a Ripoli
Pretura di Barberino Val d'Elsa
Pretura di Borgo a Buggiano (Buggiano)
Pretura di Campi (Campi Bisenzio)
Pretura di Capannori
Pretura di Chiusdino
Pretura di Colle di Val d'Elsa
Pretura di Compito
Pretura di Firenze
Pretura di Foiano (Foiano della Chiana)
Pretura di Galluzzo (Galluzzo-Certosa)
Pretura di Greve (Greve in Chianti)
Pretura di Lari
Pretura di Lastra a Signa
Pretura di Lucignano
Pretura di Monsummano (Monsummano Terme)
Pretura di Montalcino
Pretura di Monte San Savino
Pretura di Montecarlo
Pretura di Montepulciano
Pretura di Montespertoli
Pretura di Pescia
Pretura di Piombino
Pretura di Pisa
Pretura di Pistoia
Pretura di Poggibonsi
Pretura di Radda in Chianti
Pretura di Radicofani
Pretura di Sambuca (Sambuca Pistoiese)
Pretura di San Casciano (San Casciano in Val di Pesa)
Pretura di San Gimignano
Pretura di San Marcello (San Marcello Pistoiese)
Pretura di Sesto (Sesto Fiorentino)
Pretura di Siena
Pretura di Sinalunga
Pretura di Villa Basilica
Preture di Livorno

curatori

creazione
Vittorio Biotti
revisione
Ezelinda Altieri Magliozzi
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