notizie storiche
A capo della polizia nelle province erano i legati e i delegati (notificazione della Segreteria di Stato 23 ott. 1816, art. 12) i quali ne curavano l'organizzazione secondo le istruzioni della Segreteria di Stato. La polizia delle province corrispondeva con la Direzione generale di polizia in Roma (art. 11), che costituiva l'autorità centrale e che era sottoposta al governatore di Roma. Le attribuzioni erano le seguenti: ordine pubblico e privato, licenze per gli archibugi da caccia, patenti di polizia per locandieri, osti, spettacoli, vetture, concessioni di passaporti, ecc. (art.15).
Un ispettore di polizia era istituito presso tutti i tribunali ordinari, ai quali era assegnata una forza di polizia, in luogo degli antichi birri (art. 13). Ove non risiedeva il delegato o il legato né un magistrato di polizia, gli ufficiali della stazione dei carabinieri esercitavano le funzioni di polizia di concerto con i governatori locali e corrispondevano con i capi della provincia. (art.12).
Dopo i moti del 1831, con circolare della Segreteria di Stato 28 apr. 1831 furono pubblicate "norme provvisorie sulla forza armata di polizia", per la cui applicazione era data ampia discrezionalità ai presidi delle province; si sottolineava che funzione della polizia era il servizio della giustizia repressiva e punitiva alle dipendenze delle autorità civili ed ecclesiastiche, tranne per la disciplina interna per la quale essa dipendeva da un capo militare residente presso il preside della relativa provincia; quest'ultimo ne era l'unico superiore. Venivano assegnate all’ispettore di polizia - "officiale ispettore" - chiare e definite funzioni: egli risiedeva nel capoluogo di provincia, da lui dipendeva un “basso officiale” ed i “caporali” a capo delle stazioni nei centri minori e nel capoluogo stesso (art. 11); doveva quotidianamente recarsi dal preside della provincia a ricevere ordini, ed ugualmente nelle località minori erano tenuti a fare i caporali delle varie stazioni di polizia nei riguardi del governatore locale (art. 1); l'uno e gli altri dovevano presentare giornalmente un rapporto scritto alle suddette autorità (art. 2).
Per il motuproprio di Pio IX del 12 giu. 1847 sull'istituzione di un Consiglio dei ministri, il governatore di Roma conservava la direzione generale di polizia di tutto lo Stato (art. 12). A seguito del successivo motuproprio del 29 dic. 1847 sul consiglio dei ministri, che istituiva nove ministeri, fu istituito appunto quello "di polizia" (art. 1 e, per questo dicastero, artt. 48-54); ebbe vita breve e fu soppresso con la disposizione del consiglio dei ministri 18 set. 1848 e le sue attribuzioni furono trasferite al Ministero dell’interno.
Dopo la restaurazione del 1849 la Commissione governativa di Stato pubblicò un nuovo regolamento di polizia (17 mar. 1850). Capo della polizia era il ministro dell’interno e polizia; funzionari, per la polizia in Roma e Comarca, l’assessore generale di polizia e, per le province, ancora i legati e delegati (artt. 246-247). Nei capoluoghi di provincia era istituito un direttore provinciale di polizia, in luogo del precedente ispettore; nelle località minori la polizia rimaneva alle dipendenze dei governatori o dei capi delle magistrature locali (art. 248); nelle città con oltre sessantamila abitanti furono istituite presidenze regionarie di polizia, simili a quelle preesistenti a Roma (art. 249).
Con l'ordinamento dei ministeri pubblicato con l'editto del segretario di Stato Antonelli del 10 set. 1850 la Direzione generale di polizia continuò a dipendere dal Ministero dell’interno (art. 21); per il successivo editto del 22 novembre 1850 sul governo delle province - applicato solo in parte - ogni cardinal legato avrebbe dovuto essere assistito da un direttore di polizia ed ogni delegato da un segretario di polizia; nulla venne innovato nei governi o località minori (artt. 15, 32, 48).
notificazione della Segreteria di Stato 23 ott. 1816
- provvedimento relativo alla polizia nelle province
circolare della Segreteria di Stato 28 apr. 1831
- norme provvisorie sulla forza armata di polizia
motuproprio 12 giu. 1847
- provvedimento relativo all'istituzione di un Consiglio dei ministri
motuproprio 29 dic. 1847
- provvedimento di istituzione del Ministero di polizia
disposizione 18 set. 1848
- provvedimento di soppressione del Ministero di polizia
regolamento 17 mar.1850
- regolamento di polizia
editto 10 set. 1850
- provvedimento di ordinamento dei ministeri
editto 22 nov. 1850
- provvedimento relativo al governo delle province