Uffici del bollo e registro minori, competenti per piccoli territori, affidati ad un impiegato denominato “preposto del bollo e registro” (art. 120 del regolamento sulla registrazione del 1816); dipendevano da una delle tre direzioni generali istituite nelle province, di Roma, Bologna e Macerata. I preposti erano stabiliti in tutte le legazioni e delegazioni e in altri luoghi secondo le necessità; nella stessa città potevano esservi più uffici di questo tipo. I preposti, che per essere assunti dovevano prestare cauzione, eseguivano tutte le formalità della registrazione degli atti e liquidavano la tassa dovuta.
Alle dipendenze della Direzione generale del bollo e registro di Roma vi erano sei preposti nella stessa città (addetti alle successioni, agli atti di notaio, agli atti giudiziari, agli atti privati, agli atti dei cursori, al bollo straordinario)
[per il regolamento sull’amministrazione del bollo del 22 dic. 1826, citato più avanti, i preposti in Roma furono invece cinque: per gli atti giudiziali, per gli atti civili pubblici, per gli atti privati, per le successioni ed il quinto per il bollo straordinario (art. 9)] , sette nei capoluoghi di provincia (a Frosinone - ed un altro a Pontecorvo anche se non capoluogo - a Perugia, Spoleto, Viterbo, Civitavecchia e Rieti) e altri trentaquattro stabiliti in centri minori (Acquapendente, Albano, Amelia, Anagni, Assisi, Bracciano, Canemorto, Cascia, Castelnuovo di Porto, Città di Castello, Città della Pieve, Civita Castellana, Ferentino, Frascati, Foligno, Magliano, Montefiascone, Narni, Nocera, Norcia, Orvieto, Palestrina, Palombara, Piperno, Poggio Mirteto, Ronciglione, Subiaco, Terni, Terracina, Tivoli, Todi, Toscanella, Velletri, Veroli). In Benevento non era ancora stato introdotto il sistema della registrazione, che sarà attivato solo dal 1° genn. 1854 con l’istituzione di un ufficio del registro (regolamento 3 dic. 1853).
Alle dipendenze della Direzione generale del bollo e registro di Macerata vi erano sette preposti nei capoluoghi di provincia (Macerata, Urbino, Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, Camerino) ed altri sedici in località minori (Cagli, Cingoli, Fabriano, Fano, Fossombrone, Gubbio, Iesi, Loreto, Montalto, Osimo, Rocca Contrada, San Severino, San Leo, Sarnano, Senigallia, Tolentino).
Sottoposti alla direzione di Bologna, oltre ai quattro preposti delle legazioni, a Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, ve ne erano altri nove (a Cento, Cesena, Faenza, Codigoro, Comacchio, Imola, Lugo, Rimini, Vergato)
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Dizionario , voce Amministrazione del bollo e registro
] . La materia fu ampiamente regolata in data 22 dicembre 1826 con il regolamento sul registro, tasse di successione e bollo, annunciato dal motuproprio di Leone XII del 22 novembre.
I preposti, per il secondo regolamento del 22 dicembre 1826, sull’amministrazione del bollo e registro, risultano distinti in tre classi; alla prima appartenevano i preposti di Roma e dei capoluoghi delle quattro legazioni, alla seconda tutti i preposti dei capoluoghi di delegazione, alla terza tutti gli altri, quelli cioè con sede in città non capoluoghi di provincia (art. 12).
Le operazioni compiute dalle prepositure locali erano soggette alla revisione da parte di ispettori delle Divisioni d'ispezione del bollo, registro e ipoteche, la prima delle quali era a Macerata, la seconda a Bologna.
Con il regolamento 29 dic. 1827 sul registro, tassa di successione e bollo, presso le Direzioni generali di Roma, Bologna e Macerata furono istituiti tre Uffici di bollo straordinario a punzone (art. 234); a vari preposti fu dato solo il bollo d'avviso a punzone. Negli uffici del bollo straordinario, presso le tre suddette direzioni, oltre al preposto vi era anche un impiegato denominato rincontro - o ministro rincontro - del bollo straordinario
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Dizionario , p. 32
] . Con il suddetto regolamento veniva brevemente spiegato che i bolli ordinari servivano a marcare la carta che l'amministrazione camerale del bollo, registro e ipoteche vendeva già bollata, mentre i bolli straordinari servivano a marcare la carta che veniva esibita dai privati per essere munita del bollo (artt. 203-204).