raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici
Vicegoverno
datazione
26 nov. 1817 -
contesto storico istituzionale
STATO DELLA CHIESA (1815-1859/1870)
notizie storiche
L'editto 26 nov. 1817 stabilì che in tutti i comuni minori, non sedi di governo, fosse nominato un vicegovernatore (art. 1). La nomina era riservata al delegato, in una terna di nomi proposti dal rispettivo comune (il delegato poteva chiedere una seconda terna, art. 2). I vicegovernatori dipendevano dal governatore del territorio, rimanevano in carica due anni e potevano essere confermati dal consiglio comunale, con approvazione delle autorità superiori, alle quali era data facoltà di destituirli. Come i governatori, presiedevano i consigli locali, assistevano alle fiere e mercati e ne definivano le controversie sia in materia civile che penale (artt. 6-7).
Nel civile giudicavano le cause di valore inferiore ai cinque scudi e le cause di mercedi agli operai giornalieri e di danni dati semplici, pei quali era prevista una multa inferiore ai tre scudi. In materia penale avevano giurisdizione sui reati punibili sino a un mese di carcere. Avevano inoltre competenza in materia di polizia, autorizzavano gli arresti, vegliavano sulla nettezza delle strade e in genere sulla incolumità pubblica.
Il motuproprio del 5 ottobre 1824 tacque sull'istituto del vicegovernatore; la competenza di decidere sulle controversie per valori inferiori a cinque scudi fu trasferita al gonfaloniere del comune (art. 79). Con gli "Schiarimenti" al citato motuproprio fu stabilito che dal 1° gennaio 1825 i vicegovernatori cessassero dalle funzioni sia civili che penali (art. 3). Successivamente fu decretato che nelle comunità non sedi di governo potessero essere nominati nuovi funzionari, i podestà, secondo il motuproprio 21 dic. 1827 (art. 19). Tuttavia, anche se raramente, si continuò a nominare vicegovernatori su istanza delle singole magistrature [ad esempio, con le notificazione del segretario per gli affari di Stato interni del 10 dic. 1843 e del 30 dic. 1844] .
L'istituto venne richiamato in vita più ampiamente circa trenta anni più tardi. Una circolare del Ministero dell’interno del 31 dic. 1855 previde l'istituzione di vicegoverni, su richiesta dei comuni, con la possibilità che due o più comuni potessero aggregarsi in un solo vicegoverno; un anno dopo, con notificazione Antonelli del 30 ott. 1856, furono pubblicate le norme sulla giurisdizione dei vicegovernatori ai quali venne affidato il giudizio sulle cause criminali minori, contemplate negli artt. 116, 122-123, 268, 328-330 del regolamento sui delitti e sulle pene del 20 sett. 1832, e per furti campestri (art. 10). In materia civile ebbero attribuzioni più ampie: furono giudici di prima istanza per le cause che sarebbero state di competenza del governatore sino al valore di cinquanta scudi, e per quelle di provvisioni alimentari, di mercedi, di danno dato, nonché per le controversie insorte in occasione di fiere o mercati (artt. 2-3); avevano inoltre attribuzioni in materia di polizia e assumevano atti in sussidio di giustizia (artt. 12-18). L'appello contro le sentenze del vicegovernatore si portava dinanzi al tribunale civile e criminale del capoluogo di provincia.
Il governatore locale conservava la giurisdizione sulle altre materie di sua competenza, anche nei territori in cui veniva istituito un vicegoverno (art. 1).
A questa notificazione del 30 ottobre fecero seguito alcuni atti con le nomine di vari vicegovernatori, ed infine un regolamento disciplinare per il personale addetto ai vicegoverni (30 dic. 1856) [vedi anche la voce Podesteria] .

fonti normative

editto 26 nov. 1817 - provvedimento di istituzione
motuproprio 5 ott. 1824 - provvedimento relativo al gonfaloniere del comune
motuproprio 21 dic. 1827 - provvedimento relativo alla nomina dei podestà
regolamento 20 set. 1832 - regolamento sui delitti e sulle pene
notificazione 10 dic. 1843 - provvedimento relativo alla nomina di vicegovernatori
notificazione 30 dic. 1844 - provvedimento relativo alla nomina di vicegovernatori
circolare del Ministero dell’interno 31 dic. 1855 - provvedimento di ricostituzione
notificazione 30 ott. 1856 - provvedimento di regolamentazione
regolamento 30 dic. 1856 - regolamento disciplinare per il personale addetto ai vicegoverni
soggetto produttore collegato
Vicegoverni diversi della provincia di Bologna
Vicegoverno di Candelara
Vicegoverno di Canepina
Vicegoverno di Castelfranco
Vicegoverno di Montecosaro
Vicegoverno di Montefano
Vicegoverno di Morrovalle
Vicegoverno di Nepi
Vicegoverno di Nettuno e Porto d'Anzio
Vicegoverno di Novilara
Vicegoverno di Vallerano

curatori

creazione
Carla Lodolini Tupputi
revisione
Ezelinda Altieri Magliozzi
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