raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici
Tribunale civile di prima istanza
datazione
5 lug. 1815 - 5 ott. 1824
5 ott. 1831 - 5 nov. 1831
contesto storico istituzionale
STATO DELLA CHIESA (1815-1859/1870)
notizie storiche
Nelle province di prima recupera il delegato apostolico mons. Rivarola aveva abolito tutta la legislazione napoleonica, tranne quella sul sistema ipotecario, e aveva ripristinato le preesistenti magistrature pontificie, quindi anche tutti i tribunali (editto 13 maggio), mentre nelle province di seconda recupera, con l'editto del segretario di Stato card. Consalvi 5 lu. 1815 (che conservava il codice di commercio, esteso nel 1821 a tutto lo Stato, e i tribunali di commercio, nonché la legislazione ipotecaria) venne istituito provvisoriamente un tribunale civile in tutti i luoghi nei quali fosse esistito al momento della restaurazione pontificia, quindi in pratica fu confermata l'organizzazione giudiziaria del periodo napoleonico. Il tribunale era composto da tre giudici e giudicava in prima istanza le cause del valore superiore a cento scudi e in appello le cause di minor valore, dalle sentenze dei giusdicenti locali (artt. 22-35).
Tale normativa fu superata dal fondamentale motuproprio del 6 lu. 1816 che istituì un Tribunale civile di prima istanza in ogni capoluogo di delegazione. Nelle delegazioni di prima classe era formato da sette membri, cinque giudici e due aggiunti, e poteva essere diviso in due turni o sezioni, ognuna composta da tre membri, cioè da tre giudici o da due giudici ed un aggiunto; nelle delegazioni di seconda e terza classe era formato da quattro membri, cioè tre giudici ed un aggiunto. I giudici, come in tutti i tribunali, erano di nomina sovrana (art. 67); nei tribunali civili di prima istanza delle delegazioni dovevano avere compiuto venticinque anni, essere laureati, aver esercitato il foro almeno per tre anni, essere "di onesti natali" e irreprensibile condotta (art. 68). Uno dei giudici del tribunale civile faceva parte del tribunale criminale della delegazione (art. 77).
Il tribunale lavorava collegialmente con l'intervento di almeno tre membri (art. 31); ne era presidente il giudice più anziano (art. 30). Giudicava, in primo grado, tutte le cause tranne quelle minori di competenza dell'assessore e quelle riservate a giurisdizioni speciali; in grado di appello, le cause di competenza in primo grado dei governatori e degli assessori (art. 33; l'art. 34 definiva la procedura).
L'appello dalle sentenze del tribunale civile era portato dinanzi ai tribunali "di appellazione". Ricordiamo che nello Stato pontificio in tutti i giudizi due sentenze conformi formavano la cosa giudicata, mentre per due sentenze difformi era prevista la terza istanza dinanzi ai tribunali di appellazione di Roma (art. 48).
Nella delegazione di Urbino e Pesaro, l'unica nel 1816 con due capoluoghi, il tribunale di prima istanza fu istituito a Pesaro, residenza del delegato. Poco tempo dopo, con notificazione del segretario di Stato 22 marzo 1817, "la provincia di Urbino, componente la delegazione di Urbino e Pesaro" fu suddivisa in due parti per l'esercizio della giurisdizione sia civile che criminale, una parte "superiore" comprendente i luoghi di montagna, l'altra "inferiore" comprendente la pianura (art. 1); per le località della parte "inferiore" rimase invariata l'organizzazione dei due tribunali, civile e criminale, di Pesaro, mentre per la parte "superiore" fu istituito in Urbino un altro tribunale civile formato, come i tribunali di prima istanza delle delegazioni di prima classe, da sette membri, cioè cinque giudici e due aggiunti; anch'esso poteva dividersi in due turni o sezioni (art. 4).
Per il codice di procedura civile del 22 nov. 1817 i tribunali civili di prima istanza giudicarono anche le cause superiori al valore di cento scudi relative alle materie annonarie (le cause minori appartenevano ai governatori ed agli assessori), tranne che nelle province annonarie, cioè Civitavecchia, Viterbo, Rieti e Frosinone, oltre a Roma e Comarca, per le quali giudicava il prefetto dell'annona, in Roma (art. 865) [vedi  Guida generale  , AS Roma,  Tribunale dell’annona e della deputazione annonaria  , III, p. 1182]; l'appello era portato dinanzi ai rispettivi tribunali d'appello (artt 867-868).
Leone XII con il motuproprio 5 ott. 1824 decretò la soppressione dei tribunali civili collegiali di primo grado e l'istituzione, in loro vece, di giudici singoli; furono pertanto soppressi tutti i tribunali di prima istanza delle legazioni e delle delegazioni e sostituiti con il pretore (art. 25). Furono però abilitati a giudicare le cause civili, laiche e tra laici, anche le curie ecclesiastiche ed i loro vicari generali nelle rispettive diocesi, per qualunque somma purché con il consenso delle parti, ferma restando la privativa giurisdizione nelle materie di loro competenza (art. 26); la stessa prerogativa per le cause civili fu accordata al tribunale del vicariato di Roma (art. 27).
I Tribunali civili di prima istanza saranno richiamati in vita con il regolamento per la giustizia civile del 5 ott. 1831 (art. 18) e ben presto trasformati in Tribunali civili e criminali con il regolamento di procedura criminale del 5 novembre 1831 (art. 20).
Gli archivi dei Tribunali di prima istanza delle province sono generalmente confusi, non distinti, inseriti in altri archivi giudiziari.

fonti normative

editto 5 lug. 1815 - provvedimento di istituzione provvisoria
motuproprio 6 lug. 1816 -
notificazione 22 mar. 1817 - provvedimento di suddivisione della provincia di Urbino
codice 22 nov. 1817 - codice di procedura civile
motuproprio 5 ott. 1824 - provvedimento di soppressione
regolamento 5 ott. 1831 - regolamento per la giustizia civile
regolamento 5 nov. 1831 - regolamento di procedura criminale
profilo istituzionale collegato
Pretore
soggetto produttore collegato
Tribunale civile di prima istanza di Ancona
Tribunale civile di prima istanza di Ascoli
Tribunale civile di prima istanza di Bologna
Tribunale civile di prima istanza di Camerino
Tribunale civile di prima istanza di Fermo
Tribunale civile di prima istanza di Forlì
Tribunale civile di prima istanza di Macerata
Tribunale civile di prima istanza di Pesaro
Tribunale civile di prima istanza di Ravenna
Tribunale civile di prima istanza di Rieti
Tribunale civile di prima istanza di Spoleto
Tribunale civile di prima istanza di Urbino
Tribunale civile di prima istanza di Viterbo

curatori

creazione
Carla Lodolini Tupputi
revisione
Ezelinda Altieri Magliozzi
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