raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici
Consiglio provinciale
contesto storico istituzionale
REGNO DELLE DUE SICILIE (1815-1860)
notizie storiche
domini al di qua del Faro
Organo di rappresentanza della provincia, era regolato dalla legge sull’amministrazione civile del 12 dicembre 1816 n. 570, principalmente dagli artt. 30-41.
Nelle province di prima e seconda classe si componeva di venti membri, nelle altre province di quindici membri (art. 34), nominati con reale decreto. Il presidente era scelto direttamente “tra proprietari idonei” (art. 89 primo comma); gli altri -sempre proprietari o affittuari o lavoratori in proprio- su terne proposte dai decurionati dei singoli comuni.
L’Intendente, previo parere del consiglio d’intendenza, rimetteva gli atti al ministro dell’interno che sottoponeva al re le proposte.
Il segretario era nominato dal presidente tra i consiglieri, sentito l’avviso del consiglio.
Il consiglio si riuniva una volta l’anno, nel quinto giorno dopo la chiusura dei consigli distrettuali della provincia, le sedute non potevano superare i venti giorni (art. 31).
Fra i suoi compiti (art. 30): esaminare i voti dei consigli distrettuali, determinare le quote di sovrimposta facoltativa, necessaria per far fronte alle spese particolari della provincia e proporne l’impiego, formare lo “stato discusso” provinciale; discutere il conto morale presentato dall’intendente sull’impiego dei fondi provinciali (fondo comune); dare pareri sullo stato della provincia e sull’organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione; nominare le deputazioni per la direzione e la vigilanza sulle opere pubbliche provinciali.
L’Intendente stabiliva pubblicamente l’apertura del consiglio (art. 36), al quale offriva i materiali per la discussione (art. 37) e i chiarimenti richiesti, non poteva però prendere parte alle deliberazioni (art. 39).
Proclamata dal presidente la chiusura del consiglio i suoi atti venivano rimessi al ministro dell’interno, eccetto quelli relativi alla contribuzione fondiaria che venivano rimessi al ministro delle finanze (art. 40).
domini al di là del Faro
La legge organica 12 dicembre 1816, n. 570, stabiliva che nei domini di qua del Faro il Consiglio provinciale rappresentasse la provincia regolandone gli interessi. Esso era nominato con real decreto e si riuniva una volta ogni anno dopo la chiusura di tutti i consigli distrettuali della provincia.
Nelle province di prima e di seconda classe si componeva di venti membri, in tutte le altre province, di quindici membri.
Erano suoi compiti esaminare i voti dei consigli distrettuali; determinare le quote di sovrimposta facoltativa; ripartire la contribuzione fondiaria tra i distretti; compilare il progetto di bilancio, su proposta dell’intendente e da approvarsi dal re; formare lo stato discusso (=conto consuntivo) provinciale che era sottoposto, poi, all’approvazione del Ministero dell’interno; discutere il conto morale, presentato dall’intendente sull’impiego dei fondi provinciali (fondo comune); dare pareri sulla provincia e sull’organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione; nominare le deputazioni per la direzione e vigilanza sulle opere pubbliche provinciali; individuare i fondi necessari per le opere pubbliche; discutere il conto morale sull’impiego di tali fondi; dare pareri sulle opere pubbliche; ed altre competenze minori.
L’intendente doveva trasmettere i documenti necessari al presidente del consiglio, che sceglieva tra i consiglieri un segretario del consiglio.
L’apertura del consiglio doveva esser fatta dall’intendente pubblicamente, dopo di che il consiglio restava libero nelle discussioni e nelle deliberazioni, che avrebbe preso a voti palesi, a porte chiuse, o aperte al pubblico, secondo come avrebbe creduto.
L’intendente poteva intervenire alle riunioni del consiglio, senza prender parte alle deliberazioni, qualora invitato dal consiglio stesso.
Il consiglio veniva chiuso dal presidente, che ne dava avviso all’intendente, trasmettendo direttamente al Ministero delle finanze gli atti riguardanti le contribuzioni, e a quello dell’interno tutti gli altri atti.
In esecuzione del decreto 11 ottobre 1817, n. 932, in Sicilia il consiglio provinciale rappresentava l’unione dei distretti che componevano l’intendenza.
Si componeva invariabilmente di quindici membri (tranne quello di Palermo che era costituito da venti membri); era presieduto dall’intendente. Per altro, le funzioni del Consiglio erano analoghe a quelle dei consigli provinciali dei domini di qua del Faro.
Il decreto 7 maggio 1838, n. 4599, cancellò tali differenze.

fonti normative

domini al di qua del Faro
legge 12 dic. 1816, n. 570 - provvedimento di regolamentazione
domini al di là del Faro
legge organica 12 dic. 1816, n. 570 - provvedimento di regolamentazione
decreto 11 ott. 1817, n. 932 - provvedimento di regolamentazione
decreto 7 mag. 1838, n. 4599 - provvedimento relativo alla cancellazione delle differenze tra i consigli al di qua e al di la del Faro
soggetto produttore collegato
Consiglio provinciale di Abruzzo Citeriore, Chieti
Consiglio provinciale di Abruzzo Ulteriore Primo, Teramo
Consiglio provinciale di Calabria Ulteriore Prima, Reggio (Reggio di Calabria)
Consiglio provinciale di Capitanata, Foggia
Consiglio provinciale di Catania
Consiglio provinciale di Principato Ulteriore, Avellino

curatori

creazione
Gino Nigro
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Carmine Viggiani
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Paolo Muzi
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Ezelinda Altieri Magliozzi
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