La legge 6 marzo 1818, n. 1140, aboliva tutte le leggi, decreti e regolamenti emanati - durante l’”occupazione militare” del Napoletano - in materia di coscrizione, dettando, nel contempo, nuove norme per il reclutamento dell’armata di terra, valevoli per tutti i domini di qua e di là del Faro.
Conseguentemente, l’arruolamento doveva avvenire in due modi:
a) per iscrizione volontaria
b) mediante leva obbligata
La leva doveva avvenire proporzionalmente alla popolazione di ciascun comune, in ragione di tre uomini per ogni duemila anime nei domini al di qua del Faro, e di un uomo ogni mille anime nei domini oltre il Faro.
Soggetti alla leva erano i giovani dai ventuno ai ventisei anni di età.
La leva - che doveva eseguirsi ogni anno - si effettuava mediante estrazione da bussolo seguendo le indicazioni che dovevano essere date dalla Intendenza del luogo. Le liste, viceversa, venivano predisposte dai decurionati ed erano distinte in cinque classi.
Alle operazioni di leva sovrintendeva un Consiglio di reclutazione avente sede in ciascun capoluogo di provincia o valle.
Veniva ammessa la sostituzione del “bussolato”, permettendosi che questi potesse presentare altra persona della medesima provincia perché prestasse servizio nell’armata al suo posto.
Con il decreto 9 novembre 1818, n. 1371, si approvava un Regolamento disciplinante le modalità da osservarsi nella reclutazione volontaria.
Infine, altro decreto del 9 novembre 1818, n. 1372, approvava un apposito Regolamento disciplinante i casi che ammettevano all’esenzione dalla leva dell’anno 1819, e con il quale si aggiungevano istruzioni suppletive per l’applicazione della legge n. 1140 del 1818.
Ma il successivo decreto del 26 maggio 1821, n. 41, aboliva la coscrizione obbligatoria annuale, prevista dalla legge n. 1140 del 1818. Di conseguenza, venivano anche soppressi i consigli di reclutazione, istituiti nelle diverse province del Regno, nonché il Deposito generale di leva in Napoli.
Con il medesimo decreto del 1821 si ordinava pure che le carte e i registri dei consigli di reclutazione dovevano essere conservati dalle rispettive intendenze. Al fine delle verifiche e della definitiva chiusura dei conti, registri e casse dovevano, viceversa, restare presso il consigli di amministrazione.
Intervenuto il decreto 29 luglio 1822, n. 329, si mandavano ad effetto le necessarie disposizioni per lo scioglimento delle armate di terra e di mare.
Quindi, con successivo decreto 28 febbraio 1823, n. 560, si approvava il nuovo regolamento - recante la medesima data del 28 febbraio 1823 - per la “reclutazione dei corpi nazionali dell’armata”, che doveva avvenire con effetto dal 1° maggio 1823.
Il nuovo regolamento prevedeva tre forme di reclutamento:
a) per arruolamento volontari
b) per reingaggi
c) per leva, alla quale si ricorreva solo se i primi due reclutamenti non avessero consentito il completamento degli organici previsti
I volontari dovevano passare dal chirurgo, per la salute; dal capitano della compagnia, per la recezione; quindi dal comandante del corpo, dall’ispettore per la convalida e, in ultimo, dal commissario di guerra. Per i reingaggi, operavano il capitano e il consiglio di amministrazione. Per la leva, venivano riprese in gran parte le norme già dettate dalla legge del 1818.
Per la Sicilia si istituiva un “quinto Deposito in Palermo, per le valli minori di Palermo, Girgenti e Trapani”, nonché un “sesto Deposito in Messina, per le valli minori di Messina, Catania, Siracusa e Caltanissetta”.
Presso ciascun deposito operava un Consiglio di recezione, composto dal comandante della provincia (o valle), quale presidente; dal sottoispettore di gendarmeria; da un ufficiale di qualunque arma, purché residente nel capoluogo.
Il locale commissario di guerra era chiamato a convalidare le date di ammissione al servizio delle reclute. L’avviamento ai vari corpi era di competenza dell’intendente. Per l’esame dei soggetti, il consiglio di recezione era assistito da chirurghi del corpo o dagli ospedali militari del luogo. Infine, annesso al precitato decreto, vi era un “Elenco delle malattie che esentano dal servizio militare”.
Per rendere esecutivo in Sicilia il decreto sulla leva del 28 febbraio 1823, n. 560, venivano date apposite istruzioni, approvate con decreto 14 marzo 1823, n. 568. Per la Sicilia, il numero delle reclute doveva essere inferiore di un terzo del numero che sarebbe spettato in rapporto al numero delle anime. Il luogotenente generale ripartiva il contingente siciliano tra le valli dell’isola. L’intendente, in consiglio di intendenza, doveva determinare la quota a carico di ciascun comune della valle, riferendola al numero delle anime di ciascun comune.
Venivano riprese le norme sull’imbussolamento, sulle estrazioni e sullo surroghe. Le relative formalità dovevano essere adempiute nei comuni dai decurionati: Passavano, quindi, alò comandante di deposito, per finire all’Intendenza, nei casi di contestazioni o per ogni altro problema, che provvedeva alla risoluzione tramite il Consiglio di intendenza.
Con il decreto del 19 marzo 1834, n. 2068, si confermavano i tre sistemi di reclutamento: volontario; prolungamento del servizio; leva. Per quest’ultima, si provvedeva ad istituire, in ciascun capoluogo di provincia o di valle, un Consiglio di leva e un Deposito di leva.
Il Consiglio di leva - o di ricezione - era composto dall’intendente, quale presidente; dal comandante della provincia o valle; da un consigliere d’intendenza o dal segretario generale d’intendenza; dal comandate o altro ufficiale di gendarmeria, residente nel capoluogo.
Il commissario di guerra della valle, con funzioni di commissario del re, assisteva il Consiglio.
Per le visite mediche, venivano aggiunti al Consiglio due professori sanitari, uno medico e l’altro chirurgo.
Annesse al decreto venivano pure pubblicate le tabelle delle infermità e delle imperfezioni fisiche, che esimevano dal servizio militare.