27 dic. 1815 -
notizie storiche
I controlori provinciali, come disposto dal decreto 27 dicembre 1815 n. 232, erano in periferia i “sostituti” del controloro generale della Tesoreria generale ed erano addetti alla sorveglianza sulle casse dei ricevitori generali tanto per le entrate quanto per le uscite (art. 5). Erano previsti controlori distrettuali addetti alle casse dei ricevitori distrettuali (art. 5) ma nei capoluoghi di provincia lo stesso controloro della ricevitoria generale funzionava da controloro della ricevitoria distrettuale del capoluogo (art. 111 delle istruzioni annesse al decreto 25 dicembre 1816 n. 593 - supplemento 7°).
Nessuna operazione di introito o di esito poteva essere compiuta dai ricevitori “se prima non se ne sia presa ragione dal controloro” (art. 112 delle istruzioni). Al fine di conoscere le operazioni dei ricevitori, i controlori dovevano tenere “registri a confronto, del pari che le altre scritture”, informando ogni dieci giorni il controloro generale della situazione delle casse dei ricevitori (artt. 113 e 114 delle istruzioni).
Le funzioni esercitate dai controlori non escludevano la responsabilità degli intendenti e dei sottointendenti, i quali, assistiti dai primi, potevano procedere, se del caso, alla verifica delle casse dei ricevitori (art. 125 istruzioni).
decreto 27 dic. 1815, n. 232
- provvedimento di istituzione
decreto 25 dic. 1816, n. 593 supplemento 7
- provvedimento di regolamentazione