17 ott. 1821 -
notizie storiche
Per la Sicilia, il decreto 17 ottobre 1821, n. 289 (riportato nella raccolta dell’anno 1822) aveva istituito, in ciascun comune non capoluogo di circondario un supplente al Giudice di circondario, assumendo tale nuova magistratura anche il nome di Supplenzia comunale.
Le attribuzioni del supplente del giudice di circondario venivano meglio determinate dal successivo decreto 13 novembre 1821, n. 290 (sempre riportato nella raccolta dell’anno 1822).
Di nomina regia, dipendeva, come il Giudice di circondario, dal procuratore del Tribunale civile. Occorrendo, il primo eletto del comune fungeva da pubblico ministero presso la supplenzia.
Nell’ambito della sua circoscrizione, il supplente era ufficiale di polizia giudiziaria, nonché giudice delle contravvenzioni di polizia e dei delitti correzionali. Aveva pure una competenza in materia civile, limitata però alla cognizione delle cause per azioni reali e personali, nonché nei sequestri e per altre minori controversie. Decideva inappellabilmente solo se il valore delle cause non superasse le once 6 e tarì 20. Le cause superanti tale valore, ma non eccedenti 20 once, viceversa erano inappellabili.
Conseguentemente, la competenza del Giudice di circondario veniva rideterminata per le cause aventi valore superiore alle once 20 sino al massimo di once 100.
Gli appelli contro le sentenze del supplente, come pure la eventuale richiesta di ricusazione, andavano proposti o al Tribunale civile della valle o alla Gran corte criminale, a seconda se la sentenza impugnata riguardasse materia civile o penale.
Essendo poi intervenuto il decreto 30 marzo 1833, n. 1433, che limitava, nel Napoletano, l’attività dei supplenti comunali, in quanto li obbligava a riferire al Giudice di circondario ogni operazione da essi compiuta per l’apposizione o la rimozione dei sigilli alle schede e agli altri atti notarili dei notai defunti - e ciò in quanto, secondo le leggi ed i regolamenti notarili, tali attività erano riservate ai giudici di circondario - si confermavano, con decreto 3 agosto 1833, n. 1660, tutte le disposizioni del decreto 13 novembre 1821, n. 290, riguardanti le attribuzioni dei supplenti comunali in Sicilia, derogando, per quei domini, alle disposizioni recate dal decreto 30 marzo 1833, n. 1433.
decreto 17 ott. 1821, n. 289
- provvedimento di istituzione
decreto 13 nov. 1821, n. 290
- provvedimento relativo alle attribuzioni del supplente del giudice di circondario
decreto 30 mar. 1833, n. 1433
- provvedimento relativo all'attività dei supplenti comunali nel napoletano
decreto 3 ago. 1833, n. 1660
- provvedimento di conferma del decreto 13 novembre 1821, n. 290