29 mag. 1817 - (domini al di qua del Faro)
7 giu. 1819 - (domini al di là del Faro)
notizie storiche
domini al di qua del Faro
Istituito con la citata legge 29 maggio 1817 n.727 al posto del soppresso tribunale di prima istanza in ogni provincia (con sedi in Aquila, Avellino, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Lecce, Lucera, Napoli, Potenza, Reggio, Salerno, Santa Maria di Capua, Teramo, Trani), si componeva di un presidente, di tre giudici, di un procuratore regio e di un cancelliere. In prima istanza il tribunale giudicava tutte le cause personali, reali e miste non attribuite alla competenza del giudice di circondario o affidate a giurisdizioni speciali. In grado di appello conosceva le cause decise in materia civile dai giudici di circondario dirimendo anche gli eventuali conflitti di competenza insorgenti tra i medesimi. Le sentenze emesse in prima istanza potevano essere appellate alla gran corte civile competente per territorio; le sentenze emesse in seconda istanza erano impugnabili solo presso la corte suprema di giustizia di Napoli.
I tribunali civili vigilavano anche sull’attività dei notai e delle camere notarili (art. 59), facendo altresì le veci dei tribunali di commercio nelle province ove questi ultimi non risultassero insediati (art. 58).
domini al di là del Faro
La legge 7 giugno 1819, n. 1612 - legge organica dell’ordine giudiziario per i reali domini oltre il Faro - istituiva in ciascuna delle sette valli, poi province, un Tribunale civile, che prendeva il nome dal rispettivo capoluogo: di Palermo, di Messina, di Catania, di Girgenti, di Noto (prima del 1838 la denominazione era di Siracusa; dopo, pur cambiando nome, continuava a risiedere a Siracusa), di Trapani, di Caltanissetta.
Normalmente, ogni tribunale civile si componeva di un presidente, di tre giudici, di un regio procuratore, di un cancelliere. Solo il tribunale di Palermo era costituito da due camere.
In prima istanza, esso aveva competenza per tutte le cause personali, reali e miste, non attribuite alla competenza del Giudice di circondario o affidate a giurisdizioni speciali.
Come giudice d’appello, conosceva le cause decise in materia civile dai giudici di circondario, e loro supplenti, compresi nella propria circoscrizione, dirimendo anche gli eventuali conflitti di competenza insorgenti fra i medesimi.
Nelle valli in cui non era stato istituito un Tribunale di commercio, esercitava anche le funzioni proprie di tale tribunale.
Le sentenze, che emetteva quale giudici di prima istanza, potevano essere appellate alla Gran corte civile competente per territorio; quelle emesse in seconda istanza, erano soggette solo a ricorso alla Corte suprema di giustizia di Palermo.
Presso ogni Tribunale civile di Sicilia veniva istituita, con decreto 2 dicembre 1841, n. 7075, una Camera di disciplina degli avvocati.
domini al di qua del Faro
legge 29 mag. 1817, n. 727
- provvedimento di istituzione
domini al di là del Faro
legge 7 giu. 1819, n. 1612
- legge organica dell’ordine giudiziario per i reali domini oltre il Faro
decreto 2 dic. 1841, n. 7075
- provvedimento di istituzione di una Camera di disciplina degli avvocatiPresso ogni Tribunale civile di Sicilia