29 mag. 1817 - (domini al di qua del Faro)
7 giu. 1819 - (domini al di là del Faro)
notizie storiche
domini al di qua del Faro
Istituite dalla legge organica dell’ordine giudiziario 29 maggio 1817 n. 727 in ogni provincia, nelle stesse sedi dei tribunali civili, le gran corti criminali erano composte di massima da un presidente, sei giudici, un regio procuratore generale e un cancelliere (artt. 73 e 74).
Esse giudicavano in prima e unica istanza tutte le cause di “alto criminale” (art. 77), mentre in appello decidevano le cause definite in prima istanza dai giudici circondariali in materia correzionale e di polizia (art. 78).
Contro le decisioni delle gran corti poteva essere esperito soltanto il ricorso alla Corte suprema di giustizia (art. 85).
In presenza di più gravi figure di misfatti la gran corte criminale assumeva il titolo di gran corte speciale cooptando il presidente e ove necessario uno o due giudici del tribunale civile della provincia, decidendo con procedura abbreviata e senza possibilità di ricorso alla Corte suprema di giustizia, eccetto i casi di condanna a morte o di pene perpetue (artt. 86, 87,91).
Le competenze delle gran corti criminali di Catanzaro, Aquila e Trani furono devolute dalla legge 9 dicembre 1825 n. 414 alle rispettive gran corti civili, ma a seguito della legge 9 aprile 1832 n. 835 che operò il ristabilimento dei detti uffici, tornarono a questi.
domini al di là del Faro
La legge 7 giugno 1819, n. 1612 (legge organica dell’ordine giudiziario per i reali domini oltre il Faro), istituiva in Sicilia quattro gran corti criminali: di Girgenti, di Noto (prima del 1838 si denominava di Siracusa, ma, anche dopo aver cambiato denominazione, continuava di fatto a risiedere in Siracusa), di Trapani, di Caltanissetta. La medesima legge prescriveva che le funzioni di gran corte criminale, per le province di Palermo, Messina e Catania, sarebbero state svolte dalla rispettiva gran corte civile. Tuttavia, la legge 27 dicembre 1840, n. 6803, istituiva anche a Palermo una Gran corte criminale, distinta dalla Gran corte civile.
Ogni gran corte criminale si componeva di un presidente, sei giudici, un regio procuratore generale, incaricato del pubblico ministero e un cancelliere. La Gran corte criminale decideva, in prima ed unica istanza, tutte le cause riguardanti “misfatti” commessi nella propria provincia. Quale giudice di appello, decideva sulle cause relative a reati correzionali o di semplice polizia, già trattate dai giudici di circondario, o dai supplenti, sempre commessi nella propria provincia. Contro le decisioni della Gran corte criminale era ammesso solo il ricorso alla Corte suprema di giustizia di Palermo.
In taluni casi ritenuti più gravi - ed espressamente indicati dalla legge - la Gran corte criminale assumeva nome e funzioni di Gran corte speciale, cooptando il presidente e, ove necessario, anche uno o due giudici del Tribunale civile della medesima provincia. Le decisioni, emesse dalla Gran corte speciale, non ammettevano ricorsi, ma soltanto revisioni d’ufficio da parte della Corte suprema di giustizia in Palermo, quando comminassero condanne a morte o a pene perpetue, purché la decisione fosse stata presa con meno di sei voti.
Da tali regole si distaccavano, e si consideravano quali eccezioni, le istituzioni in Sicilia di corti marziali per i moti del 1821 (decreti 22 agosto 1821, n. 281, e 18 dicembre 1821, n. 295); i giudizi celebrati dinanzi le gran corti criminali nella forma abbreviata col metodo “de mandato” (decreti 12 aprile 1823, n. 605, e 1° dicembre 1823, n. 873); le istituzioni delle commissioni per i reati di Stato (decreti 24 maggio 1826 nn. 672 e 673), commissioni poi abolite con il decreto 1° luglio 1846, n. 10230.
La legge 27 dicembre 1840, n. 6803, oltre ad istituire a Palermo una distinta Gran corte criminale, stabiliva pure che le sentenze, emesse da una Gran corte criminale ed annullate dalla Suprema corte di giustizia, comportavano il trasferimento delle relative cause alla più vicina Gran corte criminale.
Il decreto 2 dicembre 1841, n. 7075, provvedeva ad istituire, presso ciascuna gran corte criminale, una Camera di disciplina degli avvocati.
domini al di qua del Faro
legge 29 mag. 1817, n. 727
- provvedimento di istituzione
legge 9 dic. 1825, n. 414
- devoluzioni delle competenze delle corti di Aquila, Catanzaro e Trani
legge 9 apr. 1832, n. 835
- provvedimento di ricostituzione dellle corti di Aquila, Catanzaro e Trani
domini al di là del Faro
legge 7 giu. 1819, n. 1612
- legge organica dell’ordine giudiziario per i reali domini oltre il Faro
decreto 22 ago. 1821, n. 281
- provvedimento relativo alle istituzioni in Sicilia di corti marziali
decreto 18 dic. 1821, n. 295
- provvedimento relativo alle istituzioni in Sicilia di corti marziali
decreto 12 apr. 1823, n. 605
- provvedimento relativo ai giudizi celebrati dinanzi le gran corti criminali nella forma abbreviata col metodo "de mandato"
decreto 1 dic. 1823, n. 873
- provvedimento relativo ai giudizi celebrati dinanzi le gran corti criminali nella forma abbreviata col metodo "de mandato"
decreto 24 mag. 1826, n. 672
- provvedimento relativo alle commissioni per i reati di Stato
decreto 24 mag. 1826, n. 673
- provvedimento relativo alle commissioni per i reati di Stato
legge 27 dic. 1840, n. 6803
- provvedimento di istituzione a Palermo di una Gran corte criminale
decreto 2 dic. 1841, n. 7075
- provvedimento di istituzione di una Camera di disciplina degli avvocati presso ciascuna gran corte criminale
decreto 1 lug. 1846, n. 10230
- provvedimento di abolizione delle commissioni per i reati di Stato