raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici
Soprintendenza generale di salute
datazione
23 giu. 1819 -
contesto storico istituzionale
REGNO DELLE DUE SICILIE (1815-1860)
notizie storiche
Nel regno delle Due Sicilie il problema di conservare la salute pubblica dei sudditi aveva due aspetti: conservare la salute pubblica all’interno del Regno, difendendola dai possibili attacchi di agenti esterni.
Per il primo aspetto, già con la legge 11 marzo 1817, n. 653, si era prescritto che, in ogni comune dei domini al di qua del Faro, si doveva provvedere a destinare, fuori dell’abitato, un camposanto per l’inumazione dei cadaveri umani, la cui costruzione doveva essere ultimata entro l’anno 1820. Poiché come principio generale si riteneva che la tutela della salute pubblica doveva essere commessa all’amministrazione civile, si affidava agli intendenti, coadiuvati dai rispettivi consigli d’intendenza, la sorveglianza sull’esatto adempimento da parte dei comuni, delle disposizioni che erano state date sulla realizzazione dei camposanti.
Per la Sicilia, con il decreto 18 novembre 1818, n. 1390 - in attesa di riorganizzare il servizio sanitario nei domini al di là del Faro - si provvedeva, intanto, ad abolire la Deputazione generale di salute, esistente nella città di Palermo, sostituendola con una Commissione provvisoria, composta da sette persone, una delle quali doveva esercitare le funzioni di presidente di quella commissione. Alle dipendenze della commissione veniva posta una facoltà medica, costituita da quattro professori. Un componente della predetta commissione veniva incaricato, provvisoriamente, di esercitare le funzioni di ispettore per gli organi sanitari dell’isola.
Si stabiliva pure che la Deputazione di salute, esistente nella città di Messina sin dal XVIII secolo, continuasse, provvisoriamente, nell’esercizio delle proprie attribuzioni.
Il successivo decreto 23 giugno 1819, n. 1638, istituiva, per i domini al di là del Faro, una Soprintendenza generale di salute, riservando la determinazione delle competenze ad altro provvedimento, allora ancora all’esame della Cancelleria.
Il 20 ottobre 1819, con la legge organica n. 1739, si dettavano norme sulla salute pubblica, da osservarsi nei domini di qua e di là del Faro.
Un regolamento generale per il servizio sanitario interno - annesso alla precitata legge - elencava, quali cause di compromissione della salute pubblica all’interno del Regno: la respirazione di arie malsane; l’uso di cibi, bevande e farmaci nocivi; il contatto con generi, persone, animali, risultanti già contagiati. Venivano deputati alla stretta vigilanza preventiva di tali cause, gli ufficiali comunali, che dovevano essere coordinati dai rispettivi intendenti, informati tempestivamente sulla pericolosità delle cause dai soprintendenti generali di sanità. In data 13 marzo 1820 veniva pure emanato uno speciale Statuto penale per le infrazioni delle leggi e dei regolamenti sanitari.
La predetta legge organica del 1819 aveva istituito:

a) nel Napoletano, un Supremo magistrato di sanità, affiancato da una Soprintendenza generale di salute - ambedue residenti in Napoli, incaricati sia del servizio sanitario marittimo, sia del servizio sanitario interno;
b) analogamente, in Sicilia, venivano istituiti, con le medesime competenze, sia un Supremo magistrato di sanità, sia una Soprantendenza generale di salute, tutti e due residenti in Palermo
La medesima legge considerava gli intendenti quali direttori di tutto il servizio sanitario delle rispettive province (nel Napoletano) o valli (nella Sicilia). Per il servizio sanitario marittimo, gli intendenti dovevano limitarsi a vigilare sull’esatta applicazione delle disposizioni, impartite dai soprantendenti generali, che erano tenuti a comunicarle pure alle intendenze. Per il servizio sanitario interno, gli intendenti dovevano attenersi alle disposizioni che venivano loro date dall’amministrazione civile, con l’obbligo, però, nei casi di particolare gravità, di richiedere chiarimenti al rispettivo soprantendente e supremo magistrato di salute.
Nei comuni dovevano funzionare apposite deputazioni locali, considerate quali agenti di esecuzione, per il servizio sanitario marittimo; mentre per il servizio sanitario interno venivano considerati agenti di esecuzione gli ufficiali comunali.
Competeva ai supremi magistrati - presieduti dai rispettivi soprintendenti - deliberare sul servizio, mentre l’effettuazione pratica di tali deliberazioni veniva affidata ai rispettivi soprintendenti generali.
Il Supremo magistrato di sanità della Sicilia era composto da sei deputati, assistiti da un segretario, e l’ufficiale incaricato del servizio dei porti di Sicilia, analogamente era considerato deputato di quel Supremo magistrato di sanità.
Competeva ai supremi magistrati determinare i rifiuti, le contumace e le riserve, alle quali sottoporre le navigazioni, a seconda dei luoghi di provenienza; i sistemi di custodia e di preservazione, nei casi manifestanti pericoli; l’amministrazione dei fondi, destinati per il servizio della pubblica salute.
Nei casi di bisogno, presso ciascun supremo magistrato si provvedeva ad incaricare uno dei deputati alle funzioni ispettive dei litorali, con lo specifico compito di rilevare gli eventuali abusi che si commettessero dalle deputazioni locali. Di conseguenza, egli assumeva funzioni e titolo di ispettore generale.
Ogni soprintendenza generale si componeva del soprintendente generale e di un segretario generale, scelto tra i deputati del supremo magistrato.
I supremi magistrati svolgevano analoghe funzioni per il servizio sanitario interno.
Alle dirette dipendenze di ciascun supremo magistrato vi era pure una facoltà medica, composta di sei professori, nonché da un professore di chimica e da un architetto.
In tutti i litorali dovevano costituirsi apposite deputazioni di salute, graduate in quattro classi. Erano considerate di prima classe quelle che operavano nei porti di Napoli, Palermo, Messina e Siracusa. Per i porti di Palermo e di Napoli erano costituiti due deputati - che assumevano il titolo di guardiani del porto - scelti tra i deputati dei rispettivi supremi magistrati.
Per il porto di Messina vi dovevano essere quattro deputati considerati - per gli onori e per il rango - deputati del Supremo magistrato di salute di Palermo; quando uno di loro si fosse trovato a Palermo, egli poteva intervenire alle riunioni del supremo magistrato, con pari poteri e dignità degli altri deputati. I deputati del porto di Siracusa dovevano essere quattro.
A tutte le deputazioni di salute dovevano essere addetti uno o più medici. Per le deputazioni dei porti di Napoli e di Palermo esercitavano tale funzione i professori della facoltà medica del rispettivo supremo magistrato di salute. I medici addetti alla Deputazione di salute del porto di Messina venivano eguagliati ai medici addetti al supremo magistrato di Palermo.
Il decreto 1° gennaio 1820, n. 1859, determinava i compensi spettanti agli impiegati sanitari. Il medesimo decreto approvava, contestualmente, due tariffari dei diritti sanitari: uno da applicarsi per le deputazioni di Napoli e di Palermo; l’altro, per tutte le altre deputazioni del Regno.
Altro decreto del 1° gennaio 1820, n.1860, classificava quali deputazioni di sanità di seconda classe quelle di Manfredonia, Barletta e Brindisi, per il Napoletano, mentre per la Sicilia erano considerate di seconda classe le deputazioni dei porti di Trapani, Augusta, Catania e Milazzo. Alla terza classe appartenevano le deputazioni di salute dei comuni del Napoletano, di Castellammare, Vietri, Pisciotta, Marate, Paola, Pizzo, Tropea, Reggio, Roccella, Crotone, Corigliano, Taranto, Gallipoli, Otranto, Monopoli, Molfetta, Trani, Vasto, Pescara, Giulia, Gaeta: pure di terza classe si consideravano le deputazioni di salute dei comuni di Sicilia, di Marsala, Mazzara, Sciacca, Girgenti, Alicata, Lipari, Patti e Cefalù. Infine, venivano considerate di quarta classe tutte le altre deputazioni di salute, costituite in tutti gli altri comuni del Regno.
Poiché il reale rescritto del 15 aprile 1820 considerava come appartenenti al servizio sanitario anche i custodi di sanità, confermandone la dipendenza dalle rispettive deputazioni di salute, il decreto 17 luglio 1821, n. 278, (riportato nella raccolta del 1822) approvava due regolamenti, di pari data, da applicarsi ai custodi di sanità della Sicilia. Il primo di essi conteneva le istruzioni per il servizio dei custodi delle deputazioni di sanità di prima e di seconda classe; il secondo dettava le istruzioni per i custodi delle deputazioni di sanità di terza e di quarta classe, nonché per i custodi degli scari (o scali) che si trovavano in Sicilia.
Tali regolamenti consideravano i custodi di sanità come “agenti immediati delle rispettive deputazioni di sanità”, e perciò “ultimi incaricati di tutto ciò che sarà conducente alla esattezza del servizio”.
Con il decreto 1° giugno 1826, n. 706, veniva approvato un regolamento provvisorio inteso a disciplinare il servizio sanitario marittimo, che doveva essere assicurato dalle deputazioni sanitarie di Sicilia, qualora si fossero verificati naufragi o arenamenti di legni sulle spiagge sottoposte alla loro giurisdizione, stabilendo anche i diritti che sarebbero spettati, a funzionari e impiegati, chiamati a svolgere tali interventi.
Il decreto 23 maggio 1853, n. 321, approvava un nuovo regolamento per il servizio sanitario esterno, regolamento da osservarsi indistintamente tanto nei domini al di qua del Faro, quanto in quelli al di là del Faro.
Venivano confermati tutti gli organi precedenti: Supremo magistrato di sanità; Soprintendente generale di sanità; intendenti di ciascuna provincia; deputazioni locali di salute; deputati di salute; medici addetti alle deputazioni; uffici sanitari; capi-guardie e guardie sanitarie. Nel regolamento, venivano riportate norme minuziose, disciplinanti il servizio sanitario. Anche per il servizio sanitario “per via di terra”, restavano sempre preposti i supremi magistrati di sanità.

fonti normative

legge 11 mar. 1817, n. 653 - provvedimento relativo alla costruzione di cimiteri
decreto 18 nov. 1818, n. 1390 - provvedimento relativo all'abolizione della Deputazione generale di salute di Palermo
decreto 23 giu. 1819, n. 1638 - provvedimento di istituzione di una Soprintendenza generale di salute per i domini al di là del Faro
legge 20 ott. 1819, n. 1739 - provvedimento relatrivo a norme sulla salute pubblica
decreto 1 gen. 1820, n. 1859 - provvedimento relativo ai compensi spettanti agli impiegati sanitari
decreto 1 gen. 1820, n. 1860 - provvedimento relativo alla classificazione delle deputazioni di sanità
decreto 17 lug. 1821, n. 278 - provvedimento di approvazione di regolamenti relativi ai custodi di sanità della Sicilia
decreto 1 giu. 1826, n. 706 - provvedimento relativo alla regolamentazione del servizio sanitario marittimo
decreto 23 mag. 1853, n. 321 - provvedimento di regolamentazione per il servizio sanitario esterno
soggetto produttore collegato
Deputazione di salute, Catanzaro

curatori

creazione
Gino Nigro
revisione
Ezelinda Altieri Magliozzi
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