raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici
Soprintendenza generale di strade e foreste
datazione
16 lug. 1827 -
contesto storico istituzionale
REGNO DELLE DUE SICILIE (1815-1860)
notizie storiche
Il decreto 1° giugno 1819, n. 1605, aveva provveduto alla riorganizzazione dell’amministrazione finanziaria in Sicilia, abolendo i tre gran camerari, aventi competenza territoriale, nonché il quarto gran camerario, con competenza su tutta la Sicilia, conosciuto anche come Soprintendente generale delle strade, ed avente la cura di tutti i creditori dello Stato. L’abolizione aveva effetto dal 1° settembre 1819, e al posto dei gran camerari e dei vice gran camerari subentravano quattro direzioni generali, con competenze non più territoriale ma per materie. Alla terza, di tali direzioni generali, competeva il pubblico demanio, e doveva amministrare, quindi, in tutta la Sicilia, l’uso delle acque, dei boschi, delle foreste, dei ponti, delle strade e di ogni altro bene di diretta proprietà dello Stato.
Intervenuta la legge 18 ottobre 1819, n. 1733, veniva affidata l’economia silvana ad una apposita direzione generale, residente in Napoli ed avente competenza per tutto il Regno.
Successivamente nei domini al di là del Faro, si aveva un ulteriore spostamento di competenze, a seguito dell’emanazione del decreto 13 gennaio 1824, n. 940, che riduceva a due le direzioni generali: quella dei dazi diretti e del demanio e quella dei rami e diritti diversi, prescrivendo pure che rimanesse nelle proprie attribuzioni e alla sua dipendenza la Soprintendenza generale di strade e ponti.
Poiché la legge sull’economia silvana non aveva conseguito i risultati sperati, veniva emanata il 21 agosto 1826, con il n. 967, una nuova legge forestale, abolendo tutte le disposizioni emanate dalle legge del 1819, n. 1733, ma limitatamente al Napoletano.
Si disponeva quindi che nei domini al di qua del Faro tutti i boschi, le selve, e le terre salde dello Stato dipendessero dalla Direzione generale di ponti, strade, acque e foreste e della caccia, che avrebbe esercitato le sue funzioni mediante gli intendenti, i sottointendenti e gli agenti loro subordinati.
In ogni provincia, l’intendente si avvaleva dell’opera degli ingegneri di acque e strade, addetti a ciascuna provincia, e della guardia generale del circondario forestale.
Con successivo decreto 26 marzo 1827, n. 1329, si estendevano alla Sicilia le disposizioni recate dalla precitata legge forestale del 1826, n. 967, abolendo, anche per i domini al di là del Faro, la legge 18 ottobre 1819, n. 1733: per le materie riguardanti la caccia e la pesca si faceva riserva di emanare una nuova apposita legge.
Conseguentemente, si disponeva che in Sicilia i servizi relativi alle acque e foreste cessavano di far carico alla Direzione generale dei rami e diritti diversi, venendo aggregati alla Soprintendenza generale di ponti e strade, residente a Palermo, mentre per i domini al di qua del Faro restavano a carico della Direzione generale di ponti e strade residenti in Napoli.
Però, anche per la Sicilia le incombenze relative a tale servizio avrebbero dovuto far carico all’intendente, e i relativi rapporti sarebbero stati tenuti tramite la Luogotenenza generale.
Il decreto 16 luglio 1827, n. 1481, in considerazione delle nuove competenze affidate alla Soprintendenza generale di ponti e strade di Palermo, ne modificava la denominazione in soprintendenza generale di strade e foreste, attribuendole anche la competenza per la “dispensa delle licenze d’armi e da caccia”, provvedendo pure essa stessa alla riscossione dei corrispondenti diritti.
La nuova soprintendenza generale veniva perciò organizzata in due sezioni: l’una per i ponti e strade, l’altra per le acque foreste e caccia; quest’ultima sezione veniva suddivisa in due uffici: uno per la corrispondenza, l’altra per la contabilità.
Inoltre, l’ispettore generale, già previsto presso la soprintendenza generale, assumeva titolo e funzioni di segretario generale per le materie riguardanti le acque e foreste e la caccia, restando preposto a tutte e due gli uffici della seconda sezione. Tuttavia, presso la medesima soprintendenza generale si istituiva pure un altro posto di ispettore generale, incaricato esclusivamente della parte tecnica del servizio forestale.
Localmente, i direttori provinciali dei rami e dei diritti diversi, nonché i ricevitori della medesima amministrazione, svolgevano anche tutte le incombenze riguardanti le materie attinenti alle acque foreste e caccia, venendo considerati agenti della predetta soprintendenza generale, e per tali materie i direttori provinciali dovevano corrispondere direttamente con la soprintendenza generale e con gli intendenti; i ricevitori, con i direttori provinciali.
Infine, in considerazione del fatto che in Sicilia non esistessero boschi di proprietà diretta dello Stato, non si reputava necessaria l’istituzione né di guardie generali, né di brigadieri, né di guardiaboschi.
Il decreto 9 luglio 1839, n. 5436, - proseguendo nel disegno di uniformare le amministrazioni della Sicilia a quelle del Napoletano - aboliva la carica di soprintendente generale di strade e foreste per i reali domini di là del Faro, incorporava quindi quell’amministrazione nella Direzione generale di ponti e strade in Napoli, ma, nel contempo, istituiva nella predetta direzione generale il posto di un sottodirettore, con lo specifico incarico di soprintendere al servizio nei reali domini di là del Faro.
Su questa medesima linea si pone il decreto 9 luglio 1839, n. 5435, che recava diverse disposizioni e tra di esse quella che sanciva che “nella scuola di applicazione di ponti e strade”, (già esistente presso la Direzione generale di ponti e strade, delle acque e foreste e della caccia di Napoli) erano ammessi a studiare indistintamente, tutti i sudditi di ambedue le parti dei reali domini, con l’avvertenza che, verificandosi vacanze di posti d’ingegnere, tutti potessero concorrere alla loro assegnazione, poiché si consideravano promiscui, in ambedue le parti dei reali domini, gli impieghi e i servizi degli ingegneri regi.
Il decreto 17 dicembre 1838, n. 4996, dava disposizioni per il completamento delle costruzioni di strade in Sicilia, completamento da curarsi dalle rispettive province (e comuni) sotto la sorveglianza degli intendenti.
Il decreto 10 dicembre 1842, n. 7952, disponeva lo scioglimento della sottidirezione di ponti e strade, trasferendone completamente le competenze - tanto per i progetti d’arte, quanto per il ramo forestale - alla Direzione generale di ponti e strade, delle acque e foreste, e della caccia, sopprimendo, contemporaneamente, anche la carica di sottodirettore. Infine disponeva pure il trasferimento, o la diversa utilizzazione, del personale già facente parte della disciolta sottodirezione.
Il decreto 7 febbraio 1850, n. 1533, stabiliva che, nei reali domini oltre il Faro, la superiore vigilanza sui lavori pubblici e sulle acque e foreste spettasse alla direzione per il dipartimento interno presso il luogotenente generale, costituendo presso di esso una Commissione dei lavori pubblici e delle acque e foreste. Addetto alla commissione, fra gli altri, vi era pure una guardia generale soprannumerario.
La parte amministrativa ed economica, riguardante tali servizi, veniva affidata alle deputazioni provinciali, sotto la presidenza dell’intendente. Le guardie generali dei capoluoghi di provincia potevano intervenire alle riunioni delle rispettive deputazioni provinciali, allorquando vi venissero trattate materie riguardanti le acque e le foreste.
Si potevano istituire nei comuni apposite deputazioni locali.
Ispettori ingegneri potevano operare nella sorveglianza dei lavori, alle dipendenze dei rispettivi intendenti.
Il decreto 18 marzo 1852, n. 2899, aboliva la carica di direttore generale di ponti e strade, delle acque e foreste, e della caccia. Al suo posto veniva nominato, provvisoriamente, un ispettore generale di ponti e strade quale “amministratore generale”. Un altro decreto del 18 marzo 1852, n. 2900, provvedeva a riordinare il corpo degli ingegneri di ponti e strade.

fonti normative

decreto 1 giu. 1819, n. 1605 - provvedimento relativo alla riorganizzazione dell’amministrazione finanziaria in Sicilia
legge 18 ott. 1819, n. 1733 - provvedimento relativo all'economia silvana
decreto 13 gen. 1824, n. 940 - provvedimento di organizzazione
legge 21 ago. 1826, n. 967 - legge forestale
decreto 26 mar. 1827, n. 1329 - provvedimento di estensione alla Sicilia delle disposizioni recate dalla legge 21 ago. 1826, n. 967
decreto 16 lug. 1827, n. 1481 - provvedimento di riorganizzazione della Soprintendenza generale di ponti e strade di Palermo
decreto 17 dic. 1838, n. 4996 - provvedimento relativo alle costruzioni di strade in Sicilia
decreto 9 lug. 1839, n. 5435 - provvedimento relativo all'uniformazione delle amministrazioni della Sicilia a quelle del Napoletano
decreto 9 lug. 1839, n. 5436 - provvedimento relativo all'uniformazione delle amministrazioni della Sicilia a quelle del Napoletano
decreto 10 dic. 1842, n. 7952 - provvedimento relativo allo scioglimento della sottidirezione di ponti e strade
decreto 7 feb. 1850, n. 1533 - provvedimento relativo alla vigilanza sui lavori pubblici e sulle acque e foreste nei domini oltre il Faro
decreto 18 mar. 1852, n. 2899 - provvedimento relativo alla carica di direttore generale di ponti e strade, delle acque e foreste, e della caccia
decreto 18 mar. 1852, n. 2900 - provvedimento relativo al riordinamento del corpo degli ingegneri di ponti e strade
profilo istituzionale collegato
Guardia generale forestale dei distretti

curatori

creazione
Gino Nigro
revisione
Ezelinda Altieri Magliozzi
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