Delegazione provinciale dell'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo
(1945-1946)
notizie storiche
In base al
d.lgs.lgt. 27 luglio 1944, n. 159, Sanzioni contro il fascismo , e al successivo d.lgs.lgt. 23 ottobre 1944, n. 285, che detta le norme di attuazione e reca integrazioni, il processo di epurazione è promosso dall’alto commissario per le sanzioni contro il fascismo. Le amministrazioni denunciano all’alto commissario i dipendenti da sottoporre a epurazione e trasmettono all’alto commissario notizie ed elementi in loro possesso. Ove ritengano di avere elementi sufficienti per il giudizio provvedono alla denuncia diretta alle Commissioni giudicatrici (Commissioni di epurazione) che ne daranno poi notizia all’alto commissario. In ogni provincia il prefetto prepara il materiale istruttorio insieme al delegato dell’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo.
Il
d.lgs.lgt. 4 gen. 1945, n. 2 , che integra la normativa sulle sanzioni contro il fascismo e detta norme sul collocamento a riposo di personale dipendente dallo Stato, stabilisce all’art. 12 che in ogni provincia il prefetto, insieme con tre delegati dell’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo prepara il materiale istruttorio relativo agli impiegati da sottoporre a giudizio della Commissione di epurazione.
Il
d.lgs.lgt. 31 ago. 1945, n. 573 , relativo alle attribuzioni e funzionamento dei delegati provinciali dell’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo, estende le attribuzioni in materia di epurazione conferite ai delegati provinciali dell’Alto commissariato alla materia dei delitti e dell’avocazione dei profitti di regime. Si costituiscono così le Delegazioni provinciali composte di tre delegati, nominati dall’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo, su proposta del locale Comitato di liberazione nazionale, sentito il prefetto. I delegati si occupano, rispettivamente, di epurazione, delitti, avocazione dei profitti di regime; raccolgono elementi per la valutazione collegiale degli stessi e formulare segnalazioni all’alto commissario. Procedono ai deferimenti alle Commissioni provinciali di epurazione e alle denunce all’autorità giudiziaria in tema punizione di delitti. Hanno ufficio presso la Prefettura con proprio personale e apposito nucleo di agenti di pubblica sicurezza. I delegati per l’epurazione continuano le loro funzioni fino alla costituzione delle Delegazioni provinciali. Nei territori non ancora consegnati all’Amministrazione italiana, il decreto entrerà in vigore dalla data di restituzione o da quella in cui sia reso esecutivo con ordinanza del Governo militare alleato.
Con
d.lgs.lgt. 5 ott. 1945, n. 625 , vengono unificati per tutto il territorio nazionale gli organi e le procedure per la repressione dei delitti fascisti. Il decreto, per i territori non ancora restituiti all’Amministrazione italiana, entrerà in vigore quando sia reso esecutivo dal Governo militare alleato.
Con
d.lgs.lgt. 8 febbraio 1946, n. 22 , le attribuzioni dell’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo vengono devolute alla Presidenza del consiglio dei ministri. Il successivo
.lgs.lgt. 12 apr.1946, n. 201 d, raccoglie in un testo unico le disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione delle attività fasciste.
Con
decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4 , viene approvata un’amnistia (nota come amnistia Togliatti) che prevede condono o commutazione della pena per reati comuni punibili fino a cinque anni e per reati politici, compresi quelli di collaborazionismo con il nemico, e per i reati commessi nel Regno del sud dopo l’8 settembre 1943 e dopo l’inizio dell’occupazione militare alleata. Lo scopo dell’amnistia è di arrivare ad una pacificazione nazionale dopo gli anni di guerra civile e le violenze dell’immediato dopoguerra.
Con
d.lgs.c.p.s. 13 set. 1946, n. 118 , le Delegazioni provinciali, istituite con decreto 573/1945 sono costituite dai soli delegati per l’avocazione dei profitti di regime. Potranno essere soppresse con decreti del presidente del consiglio di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze.
d.lgs.lgt. 27 luglio 1944, n. 159
- Sanzioni contro il fascismo
d.lgs.lgt. 23 ottobre 1944, n. 285
- Norme integrative e di attuazione del d.lgs.lgt. 27 luglio 1944, n. 159
d.lgs.lgt. 4 gennaio 1945, n. 2
- Norme integrative dei decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, 11 ottobre 1944, n. 257 e 3 ottobre 1944, n. 285 sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale
d.lgs.lgt. 31 agosto 1945, n. 573
- Attribuzioni e funzionamento dei delegati provinciali dell’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo
d. lgs.lgt. 5 ottobre 1945, n. 625
- Modificazione delle norme sulle sanzioni contro il fascismo
d.lgs.lgt. 8 febbraio 1946, n. 22
- Devoluzione delle competenze dell’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo alla Presidenza del consiglio dei ministri
d.lgs.lgt. 12 aprile 1946, n. 201
- Testo unico delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione delle attività fasciste
decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4
- Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari
d.lgs.c.p.s.. 13 settembre 1946, n. 118
- Disposizioni relative alle Delegazioni locali per le sanzioni contro il fascismo e alla segreteria della Commissione di cui all’art. 3 del d.lgs.lgt. 4 agosto 1945, n. 472