raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici / Agricoltura e foreste
Cattedra ambulante di agricoltura (1907-1935)
datazione
1907 - 1935
contesto storico istituzionale
Regno d'Italia (1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946)
notizie storiche
L’esistenza delle Cattedre ambulanti di agricoltura, nate nella seconda metà dell’Ottocento come associazioni volontarie, viene riconosciuta e regolata dallo Stato italiano solo a partire dal 1904.
Con  l. 14 lug. 1907, n. 513  , sull’assetto giuridico delle cattedre ambulanti, lo Stato istituisce i Consorzi agrari e prevede che la conservazione o la nuova istituzione delle Cattedre ambulanti di agricoltura verrà da essi effettuata con gli stanziamenti di province e comuni, autorizzati con le stesse forme prescritte dall’art. 287 del testo unico della legge comunale e provinciale (r.d. 4 mag. 1898, n. 164).
I Consorzi costituiti a tale scopo, col concorso del governo, potranno subire modificazioni o soppressioni previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa e con l’approvazione del Ministero dell’agricoltura, industria e commercio. Ciascun Consorzio elegge una commissione locale di vigilanza, regolata da norme approvate dal ministero. Le Cattedre ambulanti sono sottoposte all’alta vigilanza del Ministero dell’agricoltura cui devono inviare annualmente i conti preventivi e consuntivi, nonché una relazione sull’andamento e sui risultati conseguiti.
L’attuazione della legge avviene con  d.lgs. 31 ago. 1916, n. 1204  , che approva il regolamento per il funzionamento delle cattedre ambulanti di agricoltura e dei relativi consorzi.
Il regolamento prevede che la Cattedra ambulante operi, salvo casi speciali, su tutto il territorio della provincia. La Cattedra, pur funzionando il modo autonomo, può essere annessa all’Ufficio agrario della provincia o farne parte integrante; può inoltre avere una o più sezioni con circoscrizione propria e nel caso in cui le sezioni siano specializzate, allora esplicheranno la loro attività su tutto il territorio provinciale.
Al Consorzio della cattedra possono aggregarsi anche enti che non possano o non intendano vincolarsi con contributi continuativi. Ciascun Consorzio elegge una Commissione di vigilanza preposta al buon funzionamento della Cattedra.
La Commissione è costituita da:

- un rappresentante del Ministero dell’agricoltura;
- non più di tre rappresentanti della Provincia nominati dal Consiglio provinciale;
- un rappresentante di ciascun ente consorziato, o gruppi di enti, – che rimangono in carica tre anni con possibilità di rielezione - che contribuisca in forma continuativa con almeno Lire 500 annue;
- un rappresentante di ciascun gruppo di enti aggregati che insieme contribuiscano in forma continuativa con almeno Lire 500 annue;
- il direttore della Cattedra con funzione di segretario e con voto consultivo.
La Commissione nomina un presidente eletto tra le prime tre categorie di membri, il quale dura in carica un anno con possibilità di rielezione.
Compiti della Commissione sono:

- deliberare il regolamento della cattedra e delle sezioni, da sottoporsi all’approvazione del Ministero dell’agricoltura;
- curare l’applicazione delle disposizioni di legge per il buon andamento della cattedra;
- compilare il bilancio preventivo e il conto consuntivo della cattedra e delle singole sezioni. Bilancio preventivo e conto consuntivo verranno comunicati al Ministero dell’agricoltura e agli enti contribuenti, insieme alla relazione generale annuale;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
- determinare il programma di attività della cattedra e delle singole sezioni;
- provvedere alla nomina e al licenziamento del direttore, reggenti, assistenti, esperti del personale amministrativo e di servizio;
- esercitare la vigilanza su tutto il personale, fissare salari, stipendi e indennità.
L’art. 5 del decreto prevede l’istituzione di Sezioni di cattedra e Sezioni specializzate per determinati rami dell’economia rurale. La proposta di istituzione o soppressione di Sezioni viene fatta dalla Commissione di vigilanza, previa approvazione del Ministero per l’agricoltura.
Le Sezioni di cattedra dipendenti da uno stesso Consorzio possono avere una propria Commissione di vigilanza, costituita dai rappresentanti degli enti partecipanti compresi nella circoscrizione in cui la sezione esplica l’attività. In mancanza della Commissione di vigilanza della sezione, verrà nominato dalla Commissione della cattedra un commissario scelto tra i delegati degli enti consorziati o fra gli agricoltori del luogo.
Il regolamento detta le regole per la stesura del bilancio, nel quale vanno distinti gli introiti provenienti da enti consorziati da quelli aggregati e da proventi vari; le spese dovranno altresì essere descritte in maniera analitica.
Il decreto detta anche le norme per le assunzioni -per concorso- e i titoli richiesti al personale.
Il personale direttivo delle Cattedre è iscritto all’Istituto nazionale delle assicurazioni mentre il personale tecnico inferiore, amministrativo e di servizio, alla Cassa nazionale di previdenza.
Contro i provvedimenti disciplinari deliberati dalla Commissione di vigilanza a carico del personale tecnico delle Cattedre ambulanti, è ammesso il ricorso alla Giunta del Consiglio per l’istruzione agraria presso il Ministero dell’agricoltura.
Il  r.d.l. 27 nov. 1919, n. 2265  , che regola la costituzione consorziale e l’ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura, nonché lo stato giuridico ed economico del relativo personale tecnico, stabilisce che le Cattedre ambulanti di agricoltura sono enti morali autonomi sottoposti all’alta vigilanza del Ministero per l’agricoltura. Compito delle Cattedre ambulanti è quello di diffondere l’istruzione tecnica fra gli agricoltori, promuovere il progresso dell’agricoltura e disimpegnare i servizi agrari loro attribuiti da Stato e Provincia. Tutto ciò attraverso la diffusione della tecnica agraria e delle applicazioni scientifiche, con l’assistenza tecnica agli agricoltori mediante conferenze, corsi, dimostrazioni pratiche, con la sperimentazione pratica locale e con la promozione dell’organizzazione economica, cooperativa e mutualistica degli agricoltori.
Le cattedre ambulanti vengono mantenute dai consorzi appositamente costituiti tra lo Stato e le province. Tali consorzi sono obbligatori e permanenti e vi possono far parte i comuni che versino un contributo annuo continuativo e altri enti che versino un contributo minimo ma non continuativo. Il contributo a carico dello Stato comprende la quota del Ministero per l’agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale delle cattedre, a norma del d.lgs. 16 gen. 1919, n. 54.
Il decreto nulla innova circa la composizione della Commissione di vigilanza e specifica che la Cattedra è retta da un direttore e le Sezioni da un reggente. Vi sono poi gli assistenti.
Il personale tecnico delle cattedre ambulanti riveste la qualità di pubblico ufficiale.
Viene confermata anche la procedura relativa ai procedimenti disciplinari.
La legge prescrive che entro il primo semestre del 1920 le cattedre presentino all’approvazione del ministero il proprio statuto o regolamento.
L’Unione delle cattedre ambulanti di agricoltura italiane, con sede in Roma, eretta con  d.lgt. 10 giu. 1917, n. 1051  , ha il compito di disciplinare e agevolare i rapporti tra lo Stato e gli enti locali. Dell’Unione fanno parte tutte le Cattedre, che contribuiscono annualmente al bilancio.
La legge stabilisce infine che l’ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata, Calabria e Sardegna istituite con le leggi del 1904, n. 140, 25 giu. 1906, n. 255, 10 nov. 1907, n. 884 (testo unico), e 16 lug. 1914, n. 665, verrà modificato per essere coordinato e reso compatibile con quello delle Cattedre ambulanti di agricoltura consorziali.
Il  r.d. 3 giu. 1920, n. 816  , che approva il regolamento generale per il funzionamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura in applicazione della l. 14 lug. 1907, n. 513 e del r.d.l. 27 nov. 1919, n. 2265, riconferma i compiti della Commissione di vigilanza già dettati dal regolamento del 1916; specifica che il Consorzio della cattedra è rappresentato dal presidente della commissione di vigilanza di fronte agli enti consorziati e di fronte ai terzi.
Per quanto riguarda il versamento dei contributi, per i quali la legge determina tempi e modi, nei casi di inadempienza da parte degli enti locali, il presidente della Commissione di vigilanza promuoverà dalla Giunta provinciale amministrativa provvedimenti di competenza di cui agli articoli 219, 220 e 269 del 4 feb. 1915, n. 148 (testo unico della legge comunale e provinciale).
Nei casi di malfunzionamento di una cattedra o sezione, il Ministero per l’agricoltura ha facoltà di sospendere il contributo governativo e ordinare la sospensione del contributo dagli enti locali.
Per quanto riguarda le Sezioni di cattedra il decreto specifica che la sezione specializzata per un medesimo ramo sarà unica per una determinata provincia.
Rispetto al regolamento del 1916 viene stabilito che la proposta di istituzione o soppressione di sezioni venga fatta dalla Commissione di vigilanza, previa approvazione non solo del Ministero per l’agricoltura, ma anche dell’Amministrazione provinciale.
Le Sezioni specializzate saranno direttamente amministrate dalla Commissione di vigilanza.
Nel caso in cui vi siano più Cattedre autonome in una stessa provincia, e sia riconosciuta la necessità dell’istituzione di una Sezione specializzata in un determinato ramo dell’agricoltura per un territorio comprendente più circoscrizioni di cattedra, i Consorzi interessati potranno federarsi per provvedere alla gestione della sezione stessa.
Il decreto passa poi ad elencare le specifiche funzioni delle sezioni.
Quelle zootecniche dovranno:

- applicare la l. 5 lug. 1908, n. 392 relativa ai tori da destinarsi alla monta pubblica e promuovere l’istituzione di stazioni taurine, ovine e suine, curandone il regolare funzionamento;
- promuovere l’istituzione di sindacati e consorzi di allevamento o di società di agricoltori per l’acquisto di riproduttori e per l’esercizio delle stazioni sociali di monta taurina;
- promuovere l’importazione di riproduttori e organizzare con i contributi del Ministero dell’economia nazionale e degli enti locali, esposizioni e concorsi a premi;
- promuovere l’assicurazione e la riassicurazione mutua del bestiame;
- provvedere all’impianto e al funzionamento di libri genealogici.
La sezione zootecnica è di regola unica per ogni provincia, ma in casi speciali sono previste anche più sezioni.
Le sezioni di apicoltura ed economia forestale devono:

- esercitare la propaganda a favore di ogni iniziativa concernente l’economia agraria, silvana e pastorale dei terreni di montagna;
- diffondere la conoscenza delle disposizioni legislative e dei regolamenti per il rimboschimento e il miglioramento delle culture e dei pascoli montani, coadiuvando i proprietari nella redazione di progetti e nell’esecuzione di lavori.
Alla fine di ogni anno il direttore di Cattedra invierà al Ministero per l’agricoltura, per mezzo del rappresentante del Governo presso la commissione di vigilanza, una relazione speciale sull’attività svolta dalla cattedra e dalle sezioni ordinarie e specializzate.
Il  r.d.l. 21 ott. 1923, n. 2471  , innalza le cifre relative ai contributi minimi sanciti dalla legge precedente.
Il  r.d. 23 mar. 1924, n. 577  , approva il nuovo regolamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura. Nei casi in cui la Commissione di vigilanza sia formata da un numero di componenti superiore a nove, dovrà nominare una Giunta esecutiva composta di cinque membri tra i quali il presidente, il vice presidente, il rappresentante del governo e un rappresentante della provincia. Segretario sarà il direttore della Cattedra.
Viene sancita l’alta vigilanza del Ministero dell’economia nazionale e l’indipendenza della Commissione di vigilanza per ciò che riguarda il funzionamento generale, la gestione e l’indirizzo nei riguardi degli enti che ne fanno parte. I compiti della commissione restano quelli definiti nei regolamenti del 1916 e del 1920.
Compiti della Giunta esecutiva sono:

- la cura dell’applicazione delle disposizioni di legge;
- la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese;
- la predisposizione del programma di attività della cattedra e delle sezioni;
- le nomine, i licenziamenti e il collocamento a riposo del personale inferiore, amministrativo e di servizio;
- la vigilanza su tutto il personale della cattedra;
- l’amministrazione delle sezioni specializzate.
Nel caso in cui la giunta non sia stata costituita, le precedenti attribuzioni restano demandate alla Commissione di vigilanza.
La Commissione di vigilanza, in casi di inadempienza e irregolarità, può essere sciolta con decreto reale, su proposta del ministro dell’economia nazionale e previo parere della prima sezione del Consiglio superiore per l’istruzione agraria, commerciale e industriale (istituito con r.d. 2 dic. 1923, n. 2700 e regolato dal r.d. 30 dic. 1923). L’eventuale decreto di scioglimento comporta poi la nomina di un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi entro i quali la commissione deve essere ricostituita.
In caso di cattivo funzionamento della Cattedra la facoltà di sospensione è del Ministero dell’economia nazionale. Nel caso in cui le Cattedre sopperiscano allo svolgimento delle iniziative e alle necessità della propaganda nelle circoscrizioni delle sezioni vacanti, la sospensione dei contributi si limiterà alla metà.
Presso ciascuna Sezione ordinaria viene nominato un commissario della Commissione di vigilanza, scelto tra i delegati degli enti consorziati o fra gli agricoltori del luogo. Compito del commissario sarà quello di vigilare sullo svolgimento del programma della sezione.
Le Sezioni specializzate invece saranno direttamente amministrate dalla Giunta esecutiva della cattedra.
Il  r.d.l. 10 apr. 1924, n. 620  , detta nuove norme per la costituzione dei Consorzi delle cattedre ambulanti di agricoltura e per il trattamento economico del personale tecnico; con  r.d. 4 set. 1925  , viene pubblicata la tabella degli stanziamenti per ciascuna cattedra.
Il  r.d. 17 feb. 1927, n. 311  , sull'ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura, istituisce in Roma un Ente nazionale per le cattedre stesse e stabilisce che nei Consorzi per le cattedre ambulanti sono rappresentate le Associazioni di datori di lavoro e di lavoratori agricoli operanti nella circoscrizione delle singole Cattedre e riconosciute ai termini dell’art. 4 della legge 3 apr. 1926, n. 563. Le Commissioni di vigilanza delle Cattedre ambulanti vengono riorganizzate. Ne fanno parte, oltre che il rappresentante del Ministero dell’economia nazionale e i rappresentanti della Provincia:

- un rappresentante della Federazione provinciale fascista degli agricoltori designato dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti;
- un rappresentante dei Sindacati fascisti dell’agricoltura, della provincia, designato dalla Confederazione nazionale di sindacati fascisti;
- un rappresentante per ciascun comune o gruppo di comuni consorziati che contribuisca al Consorzio con una cifra di almeno L. 5000 annue;
- un rappresentante unico per tutti gli altri enti consorziati che contribuiscano al Consorzio con una somma continuativa complessiva di almeno L. 5000 annue;
- un rappresentante unico per tutti gli enti aggregati, che contribuiscano al Consorzio con una somma complessiva di almeno L. 5000 annue.
Presidente della Commissione di vigilanza è di diritto il rappresentante del Ministero dell’economia nazionale.
Il decreto detta le norme relative alla posizione giuridica e assicurativa del personale e alla dispensa dal servizio e riconferma la procedura relativa ai provvedimenti disciplinari. Sopprime inoltre l’Unione delle Cattedre ambulanti di agricoltura italiane e istituisce l’Ente nazionale per le cattedre ambulanti di agricoltura, con sede in Roma, posto sotto la vigilanza del Ministero dell’economia nazionale. L’Ente ha compiti di consulenza, coordinamento e assistenza sociale a favore delle cattedre. Presso l’Ente è istituito un Patronato per gli orfani del personale tecnico delle cattedre, avente per scopo di mantenere, educare e istruire i figli minorenni del personale defunto in attività di servizio.
Il  r.d. 7 apr. 1927, n. 739  , regola il servizio di propaganda agraria nelle province di nuova istituzione e per le cattedre ambulanti di agricoltura; modifica le precedenti norme affermando che in ogni provincia funzionerà una sola Cattedra ambulante di agricoltura, con sede nel capoluogo e circoscrizione estesa all’intera provincia. Le Cattedre con proprio consorzio aventi, prima del r.d.l. 2 gen. 1927, n. 1, circoscrizione minore di quella della provincia nella quale avevano sede sono soppresse. Le attività e passività delle Cattedre soppresse sono trasferite alle rispettive Cattedre provinciali. In sostituzione delle Cattedre soppresse saranno istituite altrettante Sezioni di cattedra. E’ soppressa anche la Cattedra ambulante di agricoltura di Caserta.
Nelle nuove province, fin quando non sia istituita la Cattedra ambulante di agricoltura un commissario straordinario provvederà al funzionamento delle Sezioni di cattedra.
Il decreto detta poi le norme relative al personale delle cattedre soppresse: i direttori rimarranno in servizio quali direttori di sezione.
Con  r.d. 6 dic. 1928, n. 3433  , viene dato un nuovo ordinamento alle Cattedre ambulanti di agricoltura. Il decreto conferma l’istituzione di una sola Cattedra ambulante per ogni capoluogo di provincia avente circoscrizione estesa all’intera provincia. Ogni Cattedra può avere alle sue dipendenze Sezioni specializzate per importanti rami dell’agricoltura. Le Sezioni specializzate hanno sede presso la sede centrale della Cattedra e sono uniche per tutta la provincia. Le Sezioni ordinarie non possono aver sede presso la sede centrale della cattedra. Il decreto ribadisce l’alta vigilanza del Ministero dell’economia nazionale.
Al mantenimento delle Cattedre provvedono i consorzi fra Stato, Province e Consigli provinciali dell’economia. Tali Consorzi sono obbligatori e permanenti.
I contributi annui di Stato, Provincia, Consiglio provinciale dell’economia e Comuni hanno carattere di spesa obbligatoria e vengono fissati dagli articoli 5 e 6 del decreto.
A ciascuna cattedra ambulante è preposto ora un Consiglio di amministrazione costituito da:

- tre rappresentanti del governo, nominati dal ministro per l’economia nazionale;
- un rappresentante della provincia;
- un rappresentante del Consiglio provinciale dell’economia, nominato dalla sezione agraria e forestale del Consiglio stesso;
- un rappresentante di ciascun comune o gruppo di comuni consorziati che contribuisca al Consorzio con una somma continuativa annua di almeno Lire 5000;
- un rappresentante unico per tutti gli enti aggregati che contribuiscano al Consorzio con una somma complessiva annua di almeno Lire 5000;
- un rappresentante unico per gli enti aggregati che contribuiscano con una somma complessiva di almeno Lire 6000.
Il raggruppamenti degli enti consorziati e quello degli enti aggregati non aventi diritto ad un rappresentante in relazione all’entità dei contributi conferiti, è effettuato dal presidente della Cattedra che convoca l’adunanza dei delegati di detti enti per nominare un rappresentante.
Il presidente è designato dal Ministero per l’economia nazionale fra i rappresentanti del Governo; il vicepresidente è eletto dal Consiglio fra i membri appartenenti alle prime quattro categorie di componenti. Il direttore della cattedra è segretario del Consiglio e ha voto consultivo.
I compiti del Consiglio sono:

- Deliberare lo statuto-regolamento della cattedra e delle sezioni;
- Approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- Approvare il programma della cattedra e delle singole sezioni;
- Prendere tutti i provvedimenti di sua competenza relativi al personale;
- Assicurare il regolare funzionamento della cattedra con ogni altro provvedimento.
Presso ciascuna sezione ordinaria il Consiglio nomina un commissario scelto tra i rappresentanti degli enti consorziati o tra gli agricoltori del luogo. Il commissario ha compiti di vigilanza sullo svolgimento del programma della sezione e sulla gestione economica.
Nei casi di cattivo funzionamento della cattedra il Consiglio viene sciolto con decreto reale sentito il parere del Comitato per la propaganda agrari. Il decreto di scioglimento nomina un commissario straordinario in carica per un periodo non superiore a 6 mesi, entro i quali il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.
In seno al Consiglio di amministrazione della cattedra è nominata una Giunta esecutiva composta dal presidente del Consiglio, dal vice presidente e da un altro membro scelto tra i rappresentanti degli enti consorziati. Il direttore della cattedra è segretario della giunta con voto consultivo.
La Giunta ha i seguenti compiti:

- Curare l’applicazione delle disposizioni di legge;
- Compilare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- Compilare il programma di attività della cattedra e delle sezioni su proposta del direttore;
- Deliberare sull’ammissione di assistenti volontari;
- Prendere deliberazioni in casi di urgenza, da sottoporsi al Consiglio per la ratifica.
Il presidente del Consiglio di amministrazione e della Giunta ha i seguenti compiti:

- indire e presiedere le adunanze di Consiglio e giunta;
- vigilare sul funzionamento della cattedra e sul personale della sede centrale e delle sezioni;
- informare il Ministero sull’attività della cattedra;
- trasmettere al Ministero la relazione tecnica annuale del direttore, accompagnandola con una propria relazione sull’andamento generale della cattedra dal punto di vista amministrativo e finanziario.
La revisione contabile della gestione della cattedra è affidata a due funzionari di ragioneria, uno della Prefettura e uno dell’Intendenza di finanza, designati dal prefetto e dall’intendente. Il ministro dell’economia nazionale ha facoltà di nominare un terzo revisore.
Bilancio preventivo e conto consuntivo con la relazione dei revisori vengono inviati al Ministero entro 15 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. Il decreto detta le norme per stesura del bilancio.
Il Titolo IV del decreto detta le norme sul personale e sul suo reclutamento [La nomina del direttore avviene per pubblico concorso bandito dal Ministero dell’economia nazionale; la nomina per chiamata può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione solo in casi eccezionali e previa approvazione del Ministero, sentito il parere del Comitato per la propaganda agraria. La commissione giudicatrice è nominata dal Ministero e composta da due membri scelti fra i direttori di Stazioni sperimentali agrarie e professori di Istituti superiori agrari, due membri scelti fra direttori stabili di cattedre ambulanti e un membro designato dal Consiglio di amministrazione della cattedra interessata. La nomina dei reggenti di sezione ha luogo per pubblico concorso bandito dal Consiglio di amministrazione della Cattedra stessa. Il bando è pubblicato a cura della Cattedra, previa approvazione del Ministero, nel Bollettino della cattedra. La nomina per chiamata può essere deliberata dal Consiglio in casi eccezionali previa approvazione del Ministero. La commissione giudicatrice del concorso è composta da due direttori di cattedra di cui uno quello della cattedra interessata e dai membri professori scelti anche tra i direttori di scuole agrarie medie Regie o pareggiate. Gli atti del concorso sono sottoposti all’approvazione del Ministero, senza il parere del Comitato per la propaganda agraria. La nomina degli assistenti di ruolo avviene anch’essa per concorso bandito dal Consiglio di amministrazione, previa approvazione del bando da parte del Ministero e pubblicazione dello stesso sul Bollettino della cattedra. La commissione giudicatrice è composta dal presidente della cattedra, dal direttore e da un altro membro scelto fra insegnanti di istituti di istruzione o di sperimentazione agraria nominato dal Consiglio di amministrazione. L’approvazione degli atti del concorso viene fatta dal Ministero senza il bisogno del parere del Comitato per la propaganda agraria. Gli assistenti straordinari possono essere nominati, previa approvazione del Ministero, quando non si sia riusciti a coprire mediante concorso i posti di reggente di sezione. Gli assistenti volontari vengono ammessi alla Cattedra con deliberazione della Giunta esecutiva e devono essere laureati in scienze agrarie o zooiatria. La nomina degli esperti avviene per concorso bandito dal Consiglio, previa approvazione del Ministero, con pubblicazione del bando nel Bollettino della cattedra. La commissione giudicatrice è formata dal presidente della cattedra, dal direttore e da un reggente di sezione nominato dal presidente. Gli atti del concorso vengono approvati dal Ministero senza il bisogno del parere del Comitato per la propaganda agraria.] :

- personale tecnico superiore (direttore, reggenti di sezione, assistenti)
- personale tecnico inferiore (esperti)
- personale amministrativo (segretario contabile)
- personale di servizio
- eventuali assistenti straordinari o volontari fuori organico.
I funzionari tecnici delle cattedre ambulanti di agricoltura rivestono la qualità di pubblici ufficiali ad ogni effetto di legge. La cattedra conserva lo stato matricolare dei funzionari tecnici in duplice copia. Sono previste inoltre le note di qualifica.
I provvedimenti disciplinari nei confronti del personale tecnico sono presi in un caso dal presidente del Consiglio di amministrazione, negli altri dal Consiglio stesso. Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal presidente della cattedra a carico del presidente è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione; contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di amministrazione è ammesso ricorso al Ministero che, nei casi di personale tecnico superiore, deciderà previo parere del Comitato per la propaganda agraria. Il personale amministrativo e di servizio subisce provvedimenti disciplinari dal direttore e dal Consiglio di amministrazione.
Il personale tecnico è assicurato sulla vita presso l’Istituto nazionale delle assicurazioni e obbligatoriamente presso la Cassa nazionale di assicurazioni per gli infortuni sul lavoro.
Presso il Ministero per l’economia nazionale è istituito il Patronato per gli orfani del personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura.
Ciascuna cattedra ambulante avrà un proprio statuto-regolamento, approvato dal Ministero per l’economia nazionale.
La cattedra può anche avere tra i suoi compiti quello di gestire poderi di proprietà dello Stato (d. m. 23 gen. 1928 e r.d.l. 29 lug.1927, n. 1509).
L’Ente nazionale delle Cattedre ambulanti di agricoltura è soppresso.
Il decreto entrerà in vigore il 1 gen. 1929.
Con  l. 13 giu. 1935, n. 1220  ,  Istituzione degli ispettorati provinciali dell’agricoltura  , le cattedre ambulanti vengono soppresse. In sostituzione delle cattedre vengono istituiti gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura con sede nei capoluoghi di provincia.

fonti normative

r.d. 4 maggio 1898, n. 164 - testo unico della legge comunale e provinciale
legge del 1904, n. 140 - provvedimento relativo all'istituzione delle cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata, Calabria e Sardegna
legge 25 giugno 1906, n. 255 - provvedimento relativo all'istituzione delle cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata, Calabria e Sardegna
l. 14 luglio 1907, n. 513 - sull’assetto giuridico delle cattedre ambulanti
legge 10 novembre 1907, n. 884 - provvedimento relativo all'istituzione delle cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata, Calabria e Sardegna
legge 5 luglio 1908, n. 392 - provvedimento relativo ai tori da destinarsi alla monta pubblica
legge 16 luglio 1914, n. 665 - provvedimento relativo all'istituzione delle cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata, Calabria e Sardegna
T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 - legge comunale e provinciale
d.lgs. 31 agosto 1916, n. 1204 - col quale è approvato l’annesso regolamento per il funzionamento delle cattedre ambulanti di agricoltura e dei relativi consorzi
decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1051 - provvedimento di istituzione dell'Unione delle cattedre ambulanti di agricoltura italiane
d.lgs. 16 gennaio 1919, n. 54 - provvedimento di regolamentazione
r.d.l. 27 novembre 1919, n. 2265 - che regola la costituzione consorziale e l’ordinamento delle cattedre ambulanti di agricoltura, nonché lo stato giuridico ed economico del relativo personale tecnico
r.d. 3 giugno 1920, n. 816 - che approva il regolamento generale per il funzionamento delle cattedre ambulanti di agricoltura in applicazione della legge14 luglio 1907, n. 513 e del r.d.l. 27 novembre 1919, n. 2265
r.d.l. 21 ottobre 1923, n. 2471 - aumento di contributi obbligatori dello Stato e delle province nelle cattedre ambulanti di agricoltura
r.d. 2 dicembre 1923, n. 2700 - provvedimento di istituzione del Consiglio superiore per l’istruzione agraria, commerciale e industriale
r.d. 30 dicembre 1923 - provvedimento di regolamentazione del Consiglio superiore per l’istruzione agraria, commerciale e industriale
r.d. 23 marzo 1924, n. 577 - approvazione del nuovo regolamento generale pel funzionamento delle cattedre ambulanti di agricoltura
r.d.l. 10 aprile 1924, n. 620 - nuove norme per la costituzione dei consorzi delle cattedre ambulanti di agricoltura e per il trattamento economico del personale tecnico
r.d. 4 settembre 1925 - ripartizione fra le Cattedre ambulanti di agricoltura del Regno del fondo di L. 3,5000,000 autorizzato con r.d. 29 lug. 1925, n. 1313
legge 3 aprile 1926, n. 563 - provvedimento di regolamentazione
r.d.l. 2 gennaio 1927, n. 1 - provvedimento di regolamentazione
r.d. 17 febbraio 1927, n. 311 - ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura e istituzione in Roma di un Ente nazionale per le cattedre stesse
r.d. 7 aprile 1927, n. 739 - provvedimenti per il servizio di propaganda agraria nelle province di nuova istituzione e per le cattedre ambulanti di agricoltura
r.d.l. 29 luglio1927, n. 1509 - provvedimento di regolamentazione
d.m. 23 gennaio 1928 - provvedimento di regolamentazione
r.d. 6 dicembre 1928, n. 3433 - ordinamento delle cattedre ambulanti di agricoltura
l. 13 giugno 1935, n. 1220 - istituzione degli ispettorati provinciali dell’agricoltura
profilo istituzionale collegato
Consiglio agrario provinciale
Ispettorato provinciale dell'agricoltura
soggetto produttore collegato
Cattedra ambulante di agricoltura di Macerata
Cattedra ambulante di agricoltura di Novara
Cattedra ambulante di agricoltura di Vercelli

curatori

creazione
Arianna Franceschini - 2008
revisione
Paola Carucci - 2010
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