raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici / Agricoltura e foreste
Comitato forestale provinciale (1877-1926)
datazione
1877 - 1926
contesto storico istituzionale
Regno d'Italia (1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946)
notizie storiche
La  l. 4 lug. 1874, n. 2011  , che obbliga i comuni a rimboschire o alienare i beni incolti di loro proprietà, rimette al Comitato forestale, nelle province in cui è presente, o alla Commissione provinciale, la compilazione degli elenchi dei beni incolti. La Commissione è presieduta dal prefetto e composta dell’ingegnere capo del genio civile, di un ingegnere dipendente dal Ministero dell’agricoltura, industria e commercio, e di due persone elette dal Consiglio provinciale.
Il Comitato forestale provinciale viene istituito con la  legge forestale 20 giu. 1877, n. 3917  , in sostituzione della Commissione indicata all’art. 5 della legge precedente.
La legge prescrive la costituzione in ogni provincia di un Comitato così composto:
- prefetto, che ha la funzione di presidente;
- ispettore o sottoispettore forestale;
- un ingegnere nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio;
- tre membri nominati dal consiglio provinciale;
- un membro nominato da ciascun consiglio comunale della provincia;
- il voto di questo membro ha carattere deliberativo e limitato al territorio del Comune che rappresenta.
Primo compito del comitato sarà quello di esaminare l’elenco compilato dagli Ispettori forestali, distinto per comuni, relativo a boschi e terreni che si trovano sottoposti alle disposizioni delle leggi forestali al momento vigenti e che devono essere sciolti dal vincolo ai termini della presente legge. Il Comitato fa pubblicare gli elenchi in tutti i comuni della provincia e dopo 15 giorni ha luogo lo scioglimento dei vincoli.
Su proposta dell’amministrazione forestale, dei comuni e province, il Comitato dovrà procedere all’accertamento dei terreni descritti all’art. 1 della legge in quanto sottoposti a vincolo forestale. Dopo l’accertamento, l’amministrazione forestale pubblicherà gli elenchi di boschi e terreni vincolati in ogni comune della provincia.
Il comitato può deliberare intorno alla cessazione del vincolo nei casi in cui opere conservative o riparative abbiano fatto cessare le cause per le quali il terreno era stato sottoposto a vincolo.
Contro le decisioni del comitato è ammesso dagli interessati il ricorso al Consiglio di Stato il quale, udito il parere del Consiglio forestale, degli organi dei lavori pubblici e della Sanità, decide.
I Comitati forestali provinciali hanno il compito di dirigere le opere di rimboschimento promosse dal Ministero dell’agricoltura, industria e commercio e da province e comuni. In tali casi è prevista l’espropriazione dei terreni per pubblica utilità, fatto salvo al proprietario il diritto di procedere egli stesso al rimboschimento.
Il comitato forestale propone in ogni provincia le disposizioni di polizia forestale. Il regolamento sarà approvato dal Consiglio provinciale e reso esecutivo dal Ministero dell’agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio di Stato.
Il comitato forestale ha anche il compito di dare il suo parere al Consiglio provinciale, in merito all’ammontare degli stipendi, il numero delle guardie forestali e il riparto della relativa spesa; dà inoltre parere, insieme al Consiglio comunale e al Consiglio di Stato, al Ministero dell’agricoltura, industria e commercio sull’affrancazione dei terreni vincolati dai diritti d’uso.
Il  r.d. 19 feb. 1911, n. 188  , che approva il regolamento generale per l’esecuzione della l. 2 giu. 1910, n. 277, relativa al demanio forestale dello Stato e alla tutela e l’incoraggiamento della silvicoltura, tratta dei Comitati forestali al capo III, Disposizioni diverse. Stabilisce che la risoluzione in via amministrativa delle controversie sulla natura del terreno da espropriare è deferita in prima istanza al Comitato forestale provinciale. Contro la decisione del Comitato è ammesso ricorso al Ministero dell’agricoltura, industria e commercio.
Il Comitato forestale esamina ed approva in prima istanza i piani economici dei boschi presentati dagli enti interessati; l’approvazione definitiva e l’esecuzione del piano spetta all’ispettore forestale del dipartimento. Anche in questo caso contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero dell’agricoltura.
Fin quando il piano economico non sia reso esecutivo, il taglio di piante è soggetto alla preventiva autorizzazione dell’Ispettorato forestale. Qualora l’autorizzazione non venga concessa, l’ente interessato può fare ricorso al Comitato forestale provinciale. La deliberazione del Comitato sarà notificata all’interessato dal sindaco per mezzo dell’Ispettorato forestale.
Il Comitato forestale provinciale ha inoltre il compito di prescrivere l’età minima per ogni taglio dei castagneti e, su proposta dell’Ispettorato forestale, di determinare il turno minimo delle utilizzazioni dei boschi di castagno.
Viene ribadita la procedura che impone, per il taglio dei castagneti, la presentazione della proposta di vincolo al comitato forestale (ai termini dell’art. 22 del regolamento 10 febbraio 1878, n. 4493, in esecuzione della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917) redatta dall’Ispettorato e approvata dal ministero che dispone la presentazione al comitato.
Anche nell’ambito della silvicoltura e dell’apicoltura, il Comitato forestale provinciale accoglie i ricorsi relativi agli elenchi catastali delle particelle vincolate, redatte dall’Ispettorato forestale.
Il  r.d. 4 feb. 1915, n. 148  , che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, cita i comitati forestali all’articolo 275, stabilendo che i componenti delle commissioni nominate dai consigli provinciali, tra cui i comitati forestali, durano in carica per un anno.
Il  r.d. 30 dic. 1923, n. 3267  , riordina e riforma la legislazione in materia di boschi e terreni montani; stabilisce all’art. 181 la costituzione in ogni provincia di un Comitato forestale così composto:
- una persona versata nei problemi che interessano la montagna, nominata con veci di presidente dal Ministero dell’economia nazionale;
- ispettore forestale preposto all’ufficio di ripartimento o di altro funzionario tecnico da lui delegato;
- ingegnere capo del Genio civile o di altro ingegnere da lui delegato;
- un direttore di cattedra ambulante di agricoltura, nominato dal Ministero dell’economia nazionale;
- due membri nominati dal Consiglio provinciale;
- un membro eletto da ogni Comune della provincia, che avrà voto deliberativo.
I membri dureranno in carica tre anni e potranno anche essere rieletti.
Compiti del comitato in base alla presente legge sono quelli legati al controllo delle zone vincolate per scopi idrogeologici: esso riceve le carte topografiche redatte dai comuni relative alle zone da vincolare, accompagnate alle relazioni dell’Ispettorato forestale. Il comitato ha facoltà di decidere eventuali sopralluoghi il cui esito viene trasmesso all’Ispettorato forestale; di autorizzare le trasformazioni dei boschi in altre qualità di coltura, prescrivendo le modalità del governo e dell’utilizzazione dei boschi e dei pascoli e di tutta la lavorazione agraria; determina inoltre le norme di polizia forestale e stabilisce le pene per i trasgressori; ha anche facoltà di dichiarare esenti dal vincolo le zone vincolate in seguito a lavori eseguiti e al cessato pericolo di danni e di imporre l’astensione da qualsiasi forma di utilizzazione del bosco in casi di urgenza.
La legge specifica che le opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive connesse, sono di competenza del Ministero dell’economia nazionale, che vi provvede con l’opera del Corpo reale delle foreste; le altre opere idrauliche eventualmente occorrenti, sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici.
Nei casi di rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati, allorché lo Stato concorra nelle spese, la direzione delle opere è affidata all’Ispettorato forestale sotto la vigilanza dei comitati forestali e, nelle province comprese nel Magistrato delle acque, sotto la vigilanza di quest’ultimo. I comitati stabiliscono modi e tempi dei lavori compiuti per proprio conto dai proprietari dei terreni. Il comitato ha facoltà di autorizzare l’amministrazione forestale, le province e i comuni, ad occupare temporaneamente terreni che necessitino di essere inerbati e rinsaldati.
I Comitati forestali hanno il compito di prescrivere a comuni e altri enti dei progetti per l’utilizzo dei boschi che siano conformi ad un piano economico approvato. Contro le disposizioni del comitato è ammesso ricorso al Ministero dell’economia nazionale. I comitati danno inoltre il loro parere sulla costituzione di aziende speciali per la gestione di boschi e pascoli appartenenti ai comuni. Il regolamento di dette aziende sarà approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, udito il Comitato forestale provinciale, il quale va interpellato anche nei casi di malfunzionamento dell’azienda e nei casi di revoca della stessa.
Hanno altresì il compito di approvare eventuali convenzioni tra comuni o enti proprietari dei beni e gli istituti di propaganda riconosciuti dallo Stato, che operano per il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale.
L’art. 185 della legge stabilisce che i Comitati forestali provinciali cesseranno dalle loro funzioni a mano a mano che nelle singole province saranno istituiti i Consigli agrari provinciali di cui al  r.d. 30 dicembre 1923, n. 3229  . Con la cessazione dalle funzioni, le attribuzioni deferite ad essi dal presente decreto saranno esercitate dalla sezione forestale delle Giunte dei suddetti consigli.

fonti normative

l. 4 luglio 1874, n. 2011 - Obbligo per i comuni a rimboschire o ad alienare i beni incolti di loro proprietà
l. 20 giugno 1877, n. 3917 - Legge forestale
l. 2 giugno 1910, n. 277 - Provvedimento per il demanio forestale dello Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura
r.d. 19 febbraio 1911, n. 188 - Approvazione del regolamento generale per l’esecuzione della l. 2 giugno 1910, n. 277, portante provvedimenti per il demanio forestale dello Stato e per la tutela e l’incoraggiamento della silvicoltura
r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 - approvazione del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 - riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani
profilo istituzionale collegato
Consiglio agrario provinciale
Ispettori forestali (1861-1877) poi Ispettorato forestale ripartimentale (1878-1926) poi Milzia nazionale forestale (1926-1943) poi Real corpo forestale poi Corpo forestale (1943-1948) poi Ispettorato forestale ripartimentale (1948-1972)
soggetto produttore collegato
Comitato forestale della provincia di Roma

curatori

creazione
Arianna Franceschini - 2008
revisione
Paola Carucci - 2010
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