notizie storiche
Per “usi civici” si intendono i diritti di uso spettanti ai membri di una collettività (comune, associazione) su beni appartenenti al demanio, al comune o a un privato, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque. Si collegano ad una antichissima forma di proprietà indivisa che si è andata affievolendo con l‘affermazione della proprietà individuale. La normativa italiana si ricollega a quella napoleonica, conseguente all’eversione della feudalità, e in particolare a quella dei commissari ripartitori delle province meridionali e siciliane.
La
l. 16 giu. 1927, n. 1766 , che converte il
r.d.l. 22 mag. 1924, n. 751 , sul riordinamento degli usi civici nel Regno, disciplina l’accertamento e la liquidazione degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione di comune, e la sistemazione delle terre provenienti da tale liquidazione e delle altre possedute da comuni, università ed altre associazioni agrarie soggette all’esercizio di usi civici. La legge prende in considerazione gli usi civici su terre dei privati, gli usi civici su terre dei comuni o di loro frazioni e delle associazioni agrarie, forme di comunione o promiscuità di usi tra popolazioni di diversi comuni o frazioni sullo stesso fondo.
La legge tratta l’accertamento, la valutazione e l’affrancazione degli usi civici: tali diritti, in base a questa legge, possono essere “essenziali”, se l’esercizio risulti necessario per i bisogni della vita, o “utili”, se prevalentemente a scopo di industria. I primi consistono nel diritto di pascolo e di abbeverare il bestiame, di raccogliere legna, di seminare. I secondi, congiunti ai primi o da soli, consistono nel poter raccogliere o trarre dal fondo prodotti per farne commercio, nel diritto di pascolo in comunione del proprietario e per fini di speculazione, e in genere nei diritti di servirsi del fondo per trarne vantaggi economici.
La legge reputa usi civici anche i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo ed altri simili che appartengono ai comuni su beni dei privati; non contempla invece le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe e simili, di cui gli utenti potranno continuare a fruire finché non diventino incompatibili con una migliore destinazione data al fondo dal proprietario.
Il compenso per la liquidazione di tali diritti insistenti su terreni privati è stabilito mediante cessione di una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata da assegnarsi al comune in cui si trova il fondo: la porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare è determinata in ragione della sua estensione e del suo valore. Nel caso in cui i terreni abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie non verranno assegnati al comune, ma gravati di un canone annuo di natura enfiteutica a favore del comune.
Per i diritti gravanti su terre comunali la legge ne prevede il riordinamento e la conservazione per le terre di natura silvo-pastorale.
Circa la destinazione delle terre gravate da usi civici e di quelle provenienti dall’affrancazione, infatti, l’art. 11 della legge stabilisce che i terreni assegnati ai comuni o alle frazioni in virtù di leggi precedenti e quelli che perverranno ad essi in virtù della legge del 1927, nonché gli altri posseduti da comuni o frazioni, dalle università e da altre associazioni agrarie, su cui si esercitano gli usi civici saranno distinti in due categorie:
a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;
b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.
Per i terreni ci cui alla lettera a) si applicano le norme previste nel capo 2° del titolo 4° del r.d. 30 dic. 1923, n. 3267.
I terreni di cui alla lettera b) sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e avviamento colturale, tra le famiglie dei coltivatori diretti del comune, con preferenza per quelli meno abbienti. Gli assegnatari delle terre ripartite possono riunirsi in consorzio.
Il Ministero per l’economia nazionale può affidare con apposita convenzione, qualora lo ritenga opportuno, l’esecuzione in tutto o in parte delle opere di trasformazione fondiaria e la gestione temporanea dei terreni, prima della ripartizione, all’Opera nazionale dei combattenti o altri enti.
L’assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi, con obbligo di migliorie. L’affrancazione presuppone l’esecuzione delle migliorie che vanno verificate dalle Cattedre di agricoltura.
I terreni di uso civico, cioè quelli appartenenti ai comuni e alle frazioni e alle associazioni, sia che passino ai comuni o alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del comune o della frazione. Per tali terre si deve procedere allo scioglimento delle promiscuità e, fatte le varie verifiche, debbono ricondursi alle due tipologie previste dalla legge 1766/1927.
La legge per definire e gestire la complessa materia istituisce i Commissari per la liquidazione degli usi civici, con giurisdizione regionale, nominati con decreto reale su proposta del ministro per l’economia nazionale, il quale determina la sede e l’ambito territoriale di ciascun Commissariato. I Commissari hanno competenze amministrative e giudiziarie e sono scelti tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello. Spetta a loro l’assegnazione dei terreni a una delle due categorie stabilite nell’art. 11; procedono, su istanza degli interessati o d’ufficio all’accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti. Li coadiuvano uno o più assessori. Contro le decisioni dei Commissari è ammesso ricorso alla Corte d’appello competente per territorio.
I Commissari per la liquidazione degli usi civici assumono le funzioni attribuite ai prefetti ed ai commissari ripartitori nelle province meridionali e siciliane (a norma dell’art. 16 della l. 20 mar. 1865, n. 2248, all. E, e successive modifiche); nelle altre province assumono le funzioni delle Giunte d’arbitri istituite nel 1867 (l. 15 agosto, n. 3910, abolizione delle servitù di pascolo e legnatico nell’ex-Principato di Piombino), nel 1882 (l. 2 aprile, n. 698, abolizione del diritto di erratico e pascolo nelle province di Vicenza, Belluno e Udine), nel 1885 (l. 7 maggio, n. 3093, estensione dell’abolizione alle province di Treviso, Venezia e alcuni comuni in provincia di Torino), nel 1892 (l. 28 febbraio, n. 72, abolizione della servitù di legnatico nelle terre e castello di Tatti, nella Maremma toscana), nonché quelle stabilite nel 1891 (r.d. 3 agosto, n. 510, testo unico per l’abolizione delle servitù di pascolo nelle ex-province pontificie); per le nuove province assumono le funzioni di Commissioni e commissari istituiti per effetto della legge dell’ex-Impero austro-ungarico del 1883 (l. 7 giugno, B.L.L., n. 94). Nelle province cui si riferiscono tutte queste leggi, i Commissariati per la liquidazione degli usi civici svolgono, comunque, tutte le funzioni previste dalla legge 1766/1927.
Con
r.d. 26 feb. 1928, n. 332 , viene approvato il regolamento per l’applicazione della legge.
In base a disposizioni successive muterà il nome del Ministero dell’economia nazionale e quello delle Cattedre di agricoltura, ferme restando le competenze nel corso del tempo.
Con
d.p.r. 24 lug. 1977, n. 616 , vengono attribuite alle Regioni le funzioni amministrative in materia di usi civici. In particolare l’art. 66 trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative sulla liquidazione degli usi civici, sullo scioglimento delle promiscuità, sulla verifica delle occupazioni e destinazioni delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazione ed esplicitamente trasferisce le competenze dei Commissari per la liquidazione degli usi civici conferite con legge 1766/1927, con decreto 332/1928, con decreto 2180/1925 e con legge 377/1931.
Restano ai Commissari per la liquidazione degli usi civici le competenze di natura giurisdizionale, ma viene meno il potere di promuovere azioni giudiziarie d’ufficio.
La
l. 8 ago. 1985, n. 431 (legge Galasso) riconosce ai beni di uso civico un carattere ambientale e paesaggistico che trova successiva conferma nell’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con
d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42 , in base al quale sono considerate “aree tutelate per legge, fino all’approvazione del piano paesaggistico previsto dall’art. 56 dello stesso decreto le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”.
La
l. 4 dic. 1993, n. 491 , trasferisce al Ministero di grazia e giustizia le funzioni già spettanti al Ministero dell’agricoltura e foreste, soppresso a seguito di referendum, in attesa di un generale riordinamento della materia degli usi civici. L’art. 10 della legge stabilisce che con legge dello Stato sono definiti i principi fondamentali cui debbono conformarsi le leggi regionali nel settore degli usi civici, dei demani comunali e delle terre collettive, tenendo conto anche della loro destinazione ambientale e fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.
Per le parti non modificate resta tuttora in funzione la legge 1766/1927. L’organizzazione dei Commissariati è parificata a quella di sezione specializzata di Corte di appello, ove ha sede.
La competenza territoriale ha subito varie modifiche nel tempo rimanendo su base regionale o interregionale. Attualmente esistono quattordici Commissariati per la liquidazione degli usi civici. Contro le sentenze dei Commissari è ammesso ricorso alla Sezione specializzata per gli usi civici della Corte di appello di Palermo, per il Commissariato della Sicilia, e alla Sezione specializzata per gli usi civici della Corte di appello di Roma, per gli altri Commissariati. Contro le sentenze della Corte di appello è ammesso ricorso in Cassazione.
r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751
- Riordinamento degli usi civici nel Regno
r.d. 28 agosto 1924, n. 1484
- Modificazioni all’art. 26 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751
r.d. 16 maggio 1926, n. 895
- Proroga dei termini assegnati dall’art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751
l. 16 giugno 1927, n. 1766
- Conversione in legge del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751
or.d. 15 novembre 1925, n. 2180
- Approvazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici agli ispettori e ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno
r.d. 26 febbraio 1928, n. 332
- Approvazione del regolamento per l’esecuzione della l. 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno
l. 10 giugno 1930, n. 1078
- Definizione delle controversie in materia di usi civici
l. 16 marzo 1931, n. 377
- Norme per la coordinazione della legge sugli usi civici con quella della bonifica integrale
l. 3 dicembre 1971, n. 1102
- Nuove norme per lo sviluppo della montagna
d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11
- Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici
l. 22 luglio 1975, n. 382
- Norme sull’ordinamento regionale e sull’organizzazione della pubblica amministrazione
d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
- Attuazione della delega di cui all’art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382
l. 8 agosto 1985, n. 431
- Conversione in legge, con modifiche, del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale
l. 4 dicembre 1993, n. 491
- Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Ecologia
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
- Codice dei beni culturali e del paesaggio