notizie storiche
In base all’art. 29 dell’armistizio lungo, Mussolini, i suoi più importanti collaboratori e i criminali di guerra debbono essere consegnati alle Nazioni unite, mentre il governo italiano si impegna in una azione interna di epurazione, con il licenziamento e l’internamento del personale fascista. Le prime disposizioni in merito emanate dal governo Badoglio,
r.d.l. 29 dic. 1943, n. 29/B, Defascistizzazione delle amministrazioni statali, degli enti locali e parastatali , affidano gli interventi di epurazione alla pubblica amministrazione e non ai partiti antifascisti e non contengono alcun riferimento ai fascisti della RSI; il decreto, non concordato con gli Alleati, viene comunque accettato ed esteso alle parti di territorio sotto controllo alleato. Con il nuovo governo Badoglio – che include anche socialisti, azionisti e comunisti – viene approvato il
r.d.l. 26 maggio 1944, n. 134, Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo , che istituisce l’Alto commissariato per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo, introduce la pena di morte, allarga l’area dei punibili e punisce i delitti contro “la fedeltà e l’onore militare” commessi dopo l’armistizio (8 settembre 1943). L’Alto commissariato svolge indagini e avvia procedimenti giudiziari, mentre il giudizio spetta a tribunali speciali presso le corti di appello.
Dopo la liberazione di Roma (giugno 1944), con il governo Bonomi viene emanato il
d.lgs. 27 lug. 1944, n. 159, Sanzioni contro il fascismo , che – al titolo primo - istituisce l’Alta corte di giustizia per i membri del governo fascista e per i gerarchi del partito fascista con potere di comminare l’ergastolo e la pena di morte; mentre corti di assise, tribunali e preture giudicano gli atti di violenza del fascismo compiuti a partire dal 1922, spetta sia alla giustizia ordinaria che ai tribunali militari la cognizione di crimini e atti di collaborazionismo compiuti dopo l’armistizio, puniti comunque in base al codice militare di guerra. E’ previsto il ricorso a una Sezione speciale della Corte di cassazione. L’Alto commissariato, ora denominato Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo, può promuovere l’azione per i delitti deferibili all’Alta corte di giustizia, presso cui svolge funzioni di pubblico ministero.
Il decreto distingue la disciplina dell’epurazione da quella delle sanzioni per i delitti e per fatti particolarmente gravi che però non si configurano come reati.
Così all’art. 8 istituisce le Commissioni provinciali per le sanzioni contro il fascismo che adottano provvedimenti nei confronti di abbia compiuto per motivi fascisti fatti di particolare gravità contrari a norme di rettitudine o di probità politica.
Lo stesso d.lgs.lgt. 27 lug. 1944, n. 159, dedica il titolo secondo all’epurazione. Sono sottoposti a giudizio di epurazione gli appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato e agli enti locali. Sono altresì stabiliti casi di dispensa dal servizio, tra cui anche per chi dopo l’8 settembre 1943 ha seguito il governo fascista o gli ha restato giuramento o ha collaborato. Il giudizio di epurazione è affidato in primo grado a commissioni istituite presso ogni ministero o amministrazione o ente autonomo. L’art. 18 istituisce le
Commissioni di epurazione , per il giudizio di primo grado circa il coinvolgimento nell’attività fascista e in favore del fascismo da parte del personale che ha prestato servizio nell’amministrazione civile e militare; tali Commissioni debbono istituirsi presso ogni ministero o amministrazione o ente autonomo. In base allo stesso articolo sono istituite anche le
Commissioni provinciali di epurazione per il personale dei comuni, delle province, degli enti di beneficenza e altri enti sottoposti a controllo dell’amministrazione locale.
Le Commissioni di epurazione, di cui all’art. 18, istituite nell’ambito dei ministeri e altre amministrazioni pubbliche sono nominate dal ministro competente e sono costituite da un magistrato dell’ordine giudiziario o amministrativo, dal capo del personale o un funzionario dell’amministrazione e da un membro designato dall’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo. Le Commissioni provinciali di epurazione - istituite per comuni, province, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o enti controllati dall’amministrazione locale - sono nominate dal prefetto. Possono altresì istituirsi sottocommissioni. E’ ammesso ricorso dell’interessato o dell’Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo ad una Commissione centrale nominata dal presidente del consiglio dei ministri e composta di un presidente, di due magistrati dell’ordine giudiziario o amministrativo, due funzionari di amministrazioni centrali e due membri designati dall’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo. Altre commissioni, per la revisione degli iscritti agli albi, sono istituite presso gli ordini professionali e gli organi incaricati della tenuta degli albi per l’esercizio delle professioni arti e mestieri, con possibilità di ricorso a commissioni centrali per ogni ordine o professione. Sono istituite anche sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte per l’avocazione dei profitti di guerra.
Con
d.lgs.lgt. 11 ott. 1944, n. 257 , viene data facoltà al governo di dispensare dal servizio i dipendenti civili e militari dal primo al quarto grado della classificazione del personale, anche in pendenza del giudizio di epurazione.
In base al
d.lgs.lgt. 8 ott. 1944, n. 238, Ordinamento dell’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo , l’Alto commissario è assistito da quattro commissari aggiunti, rispettivamente per la punizione dei delitti, l’epurazione dell’amministrazione, l’avocazione dei profitti di regime, la liquidazione dei beni fascisti.
In base a
d.lgs.lgt. 23 ott. 1944, n. 285, Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l’epurazione dell’amministrazione , stabilisce all’art. 17 che in ogni provincia il prefetto, insieme al delegato dell’Alto commissario, prepara il materiale istruttorio relativo agli impiegati da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione. Successivamente, con
d.lgs.lgt. 4 gen. 1945, n. 2 , il prefetto opera insieme a tre delegati dell’Alto commissario.
Con
d.lgs.lgt. 4 ago. 1945, n. 472 , vengono stabilite disposizioni per l’epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private. Il decreto prevede il divieto di ricoprire cariche anche per coloro già sospesi dal diritto elettorale, per i membri del governo fascista dopo il 3 gennaio 1925, per i deputati e consiglieri nazionali che abbiano coperto tale incarico dopo il 3 gennaio 1925, per i senatori decaduti ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8 del decreto 159/1944 e per coloro cui siano stati avocati i profitti di regime ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.lgt. 31 maggio 1945, n. 364: i provvedimenti punitivi non si applicano se queste persone abbiano lottato contro i tedeschi o preso posizione contro il fascismo o cessato dalla carica prima dell’inizio della guerra. Il giudizio al riguardo è affidato ad una Commissione nominata dal presidente del consiglio dei ministri, composta dall’Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo o suo delegato e due cittadini di comprovata probità o sicuro passato antifascista designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Modifiche alla segreteria di tale Commissione sono apportate dal
d.lgs.c.p.s. 13 set. 1946, n. 118 .
Il
d.lgs.lgt. 31 ago. 1945, n. 573, Attribuzioni e funzionamento dei delegati provinciali dell’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo , estende le attribuzioni in materia di epurazione conferite ai delegati provinciali dell’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo alla materia dei delitti e dell’avocazione dei profitti di regime. Si costituiscono così le Delegazioni provinciali composte di tre delegati di cui uno con funzioni di presidente: i delegati si occupano, rispettivamente, di epurazione, delitti, avocazione dei profitti di regime. Ogni Delegazione provinciale è nominata dall’Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo, su proposta del Comitato di liberazione nazionale locale, sentito il prefetto. I delegati per l’epurazione continuano le loro funzioni fino alla costituzione delle Delegazioni provinciali. Nei territori non ancora consegnati all’Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di restituzione o da quella in cui sia reso esecutivo con ordinanza del Governo militare alleato.
Una riforma generale dell’epurazione viene attuata con
d.lgs.lgt. 9 nov.1945, n. 702 (nota come legge Nenni): riguarda l’epurazione delle pubbliche amministrazioni, la revisione degli albi delle professioni, le arti e i mestieri e anche l’epurazione delle aziende private. Abroga le disposizioni del decreto 159/1944 e successive modifiche che siano in contrasto con il presente decreto. Definisce le condizioni di incompatibilità con la permanenza in servizio che deve essere dichiarata dalle Commissioni di epurazione, istituite presso le amministrazioni centrali e gli enti pubblici autonomi con competenza su tutti i dipendenti di tali amministrazioni centrali ed enti pubblici, e dalle Commissioni provinciali di epurazione, per i dipendenti degli enti pubblici locali e di enti sottoposti a controllo dell’amministrazione locale. L’Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo e i suoi delegati provinciali vigilano sullo svolgimento dei giudizi di epurazione e, quando necessario, prendono l’iniziativa del deferimento. Contro le decisioni delle Commissioni di epurazione è ammesso ricorso ad una Sezione speciale del Consiglio di Stato composta con decreto del presidente del consiglio dei ministri e integrata con un membro designato dall’Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo e da un membro designato dal ministero da cui dipende il ricorrente o alla cui vigilanza è sottoposto l’ente da cui dipende il ricorrente. Contro le decisioni delle Commissioni provinciali di epurazione è ammesso ricorso ad una Commissione istituita presso la Corte di appello in cui ha sede la Commissione provinciale di primo grado. La Commissione di appello, nominata dal presidente della Corte di appello è composta da un magistrato e un funzionario della pubblica amministrazione e due membri designati, uno dall’Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo e l’altro dal Comitato di liberazione nazionale provinciale.
Con
d.lgs.lgt. 8 febbraio 1946, n. 22 , le attribuzioni dell’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo vengono devolute alla Presidenza del consiglio dei ministri. Il decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4 (nota come amnistia Togliatti) segna l’avvio della fase conclusiva dell’epurazione. Tuttavia il
d.lgs.lgt. 5 apr. 1946, n. 217 , proroga alcuni termini per l’epurazione e integra le norme vigenti; introduce alcune modificazioni in materia di epurazione, tra cui quelle in ordine all’appello previsto per i provvedimenti delle Commissioni di epurazione e delle Commissioni provinciali di epurazione; sopprime inoltre la Commissione centrale di epurazione.
In sostanza, l’epurazione si conclude con il
d.lgs. 7 febbraio 1948, n. 48, che detta norme per l’estinzione e per la revisione dei provvedimenti già adottati, cui si aggiungono disposizioni integrative con
l. 14 maggio 1949, n. 326 .
r.d.l. 26 maggio 1944, n. 134
- Punizione dei delitti e illeciti del fascismo
d.lgs.lgt. 27 luglio 1944, n. 159
- Sanzioni contro il fascismo
d.lgs.lgt. 13 settembre 1944, n. 198
- Norme relative alla composizione e al funzionamento dell’Alta corte di giustizia (art. 2 del d.lgs.lgt. 159/1944) ed altre disposizioni procedurali
d.lgs.lgt. 8 ottobre 1944, n. 238
- Ordinamento dell’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo
d.lgs.lgt. 11 ottobre 1944, n. 257
- Norme per l’acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti al quarto grado della classificazione del personale dello Stato
d.lgs.lgt. 23 ottobre 1944, n. 285
- Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l’epurazione dell’amministrazione
d.lgs.lgt. 4 gennaio 1945, n. 2
- Norme integrative dei decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale
d.lgs.lgt. 4 agosto 1945, n. 472
- Epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private
d.lgs.lgt. 31 agosto 1945, n. 573
- Attribuzioni e funzionamento dei delegati provinciali dell’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo
d.lgs.lgt. 5 ottobre 1945, n. 625
- Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo
d.lgs.lgt. 9 novembre 1945, n. 702 (noto come legge Nenni)
- Epurazione delle pubbliche amministrazioni, revisione degli albi delle professioni arti e mestieri ed epurazione delle aziende private
d.lgs.lgt. 8 febbraio 1946, n. 22
- Devoluzione delle competenze dell’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo alla Presidenza del consiglio dei ministri
d.lgs.lgt. 5 aprile 1946, n. 217
- Proroga di alcuni termini ed integrazione alle norme vigenti in materia di epurazione
decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4
- Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari (nota come amnistia Togliatti)
d.lgs. 7 febbraio 1948, n. 48
- Estinzione dei giudizi di epurazione e revisione dei provvedimenti già adottati
l. 14 maggio 1949, n. 326
- Norme integrative del d.lgs.lgt. 7 febbraio 1948, n. 48, sulla revoca dei provvedimenti di epurazione