notizie storiche
1859-1889
Con
l. 13 nov. 1859, n. 3781 , viene approvato nel Regno di Sardegna il nuovo ordinamento giudiziario che determina altresì le circoscrizioni territoriali delle Corti di appello, dei Tribunali e dei Mandamenti. In base a tale legge la giustizia è amministrata dai Giudici di mandamento e di polizia, dai Tribunali di circondario, dalle Corti di appello, dalle Corti di assise, da una Corte di Cassazione.
Con
r.d. 26 nov. 1865, n. 2598 , che approva il Codice di procedura penale è confermata la composizione della Corte di assise: presidente assistito da due giudici togati e 12 giurati. Il
r.d. 6 dic. 1865, n. 2626 , sull’ordinamento giudiziario, include tra gli organi che amministrano la giustizia, anche le Corti di assise (Capo VI, artt. 73-121).
Alle Corti di assise, in base all’art. 74, è riservata la cognizione dei reati assegnati dal Codice di procedura penale: si tratta di reati per i quali è prevista la pena di morte, l’ergastolo e pene elevate, nonché reati che rientrano nella sfera politica, quali quelli commessi a mezzo stampa e contro le istituzioni. Rientra nella discrezionalità delle sezioni di accusa il rinvio alle orti di assise. L’ordinamento sardo prevede, la pena di morte, che viene confermata nel Regno d’Italia, rimanendo tuttavia in vigore la normativa penale preunitaria toscana che non conteneva la pena di morte.
La circoscrizione territoriale delle Corti di assise è il circolo, incluso del distretto della Corte di appello (ogni distretto di Corte di appello comprende uno o più circoli di Corti di assise), e la sede viene stabilita nei comuni designati da apposita tabella, pubblicata con
r.d. 14 dic. 1865, n. 2637 , che determina il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei circoli per le Corti di assise e per le Preture.
Il pubblico ministero presso le Corti di assise è rappresentato dal procuratore generale, eventualmente sostituito da uno dei suoi avvocati generali, sostituti o sostituti aggiunti.
Le funzioni di cancelleria sono esercitate, nei comuni sede di Corte di appello, dal cancelliere di questa, nei comuni sedi di Tribunale civile e correzionale, dal cancelliere del Tribunale.
I giurati vengono scelti da una lista permanente formata in ogni comune e annualmente aggiornata secondo una puntuale procedura; il prefetto trasmette le liste ai presidenti di tribunale delle città capoluogo di circolo e ai presidenti dei tribunali compresi nel circolo. I giurati possono essere ricusati dal pubblico ministero o dagli accusati (diritto di ricusa) e quindi sostituiti. La legge impone ai giurati doveri e comportamenti per l’inosservanza dei quali è prevista una multa. La composizione definitiva del Giurì comporta l’estrazione dei 14 giurati necessari ai fini del giudizio.
Il
r.d. 14 dic. 1865, n. 2641 , che approva il regolamento generale giudiziario per l’esecuzione del Codice di procedura civile, del Codice di procedura penale, e della legge sull’ordinamento giudiziario, prescrive (Capo II, artt. 347-374) le norme relative alla trattazione degli affari avanti la Corte di assise:
- art. 319, nelle cause di competenza delle Corti di assise le carte devono essere ordinate in modo che le deposizioni dei testimoni siano scritte in fogli separati e distinti dai processi verbali e rapporti, dalle note informative, dalle denunce, querele, perizie, sentenze e ordinanze, e dagli interrogatori degli imputati, dai certificati di nascita, di criminalità, di condotta, e di altri simili atti e documenti di cui la legge permette la lettura, i quali devono formare un volume separato da rimettersi ai giurati giusta il disposto dell’art. 498 del medesimo codice;
- art. 346, gli atti delle procedure terminate con sentenza sia della sezione d’accusa, sia della Corte di assise o di appello sono rimandati, con una copia della sentenza medesima, alla cancelleria del tribunale in cui ebbe luogo l’istruzione;
- art. 347, il ruolo delle cause è formato dal primo presidente, sentito il pubblico ministero.
L’art. 372 prescrive al cancelliere la redazione del processo verbale di ogni operazione relativa alla formazione della lista dei giurati della sessione e della composizione definitiva del giurì; l’annotazione dei nomi dei giurati assenti o impediti, le istanze fatte, gl’incidenti elevati, le deliberazioni emanate, le ricusazioni, la menzione speciale dei giurati.
Con
l. 8 giu. 1874, n. 1937 , che reca alcune modificazioni all’ordinamento dei giurati ed ai giudizi avanti le Corti di assise, e
r.d. 1° set. 1874, n. 2061 , che ne approva il regolamento, vengono modificate le norme relative alla formazione delle liste dei giurati, allargandone l’eleggibilità a varie categorie professionali e sociali, e alla composizione definitiva del Giurì; vengono altresì modificati gli articoli del Codice di procedura penale 492-499, 502, 512-513 e 515 riguardanti i dibattimenti avanti le Corti di assise.
Il
r.d. 17 dic. 1874, n. 2282 , stabilisce con articolo unico che i dibattimenti già iniziatiti e non ancora compiuti al 1° gennaio 1875, quando cioè entrerà in vigore la legge 1937/1874, verranno proseguiti giusta le norme e nelle forme prescritte dalle leggi anteriori dell’ordinamento giudiziario e della procedura penale.
Con
r.d. 29 nov. 1874, n. 2247 , che determina la circoscrizione delle Corti di assise, viene pubblicata una nuova tabella relativa alla distribuzione territoriale dei circoli inclusi nei distretti di Corte di appello.
1890-1930
Con
r.d. 30 giu. 1889, n. 6133 , viene approvato il Codice penale (Codice Zanardelli), le cui disposizioni di attuazione vengono emanate con
r.d. 1° dic. 1889, n. 6509 . Il Codice penale abolisce la pena di morte – che rimane solo nel Codice penale militare – e il Codice di procedura penale assegna alla cognizione delle Corti di assise i delitti per cui è previsto l’ergastolo o una pena non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 10 anni, oltre al reato di bancarotta e a reati politici.
Con
l. 19 lug. 1894, n. 315 , sono sottratti alle Corti di assise alcuni reati commessi a mezzo stampa, riservandoli al Tribunale.
L’art. 10 della
l. 14 lug. 1907, n. 511 , che modifica l’ordinamento giudiziario, stabilisce che la Corte di assise è composta dal presidente e dai giurati, eliminando i due giudici togati, salvo che nelle cause contumaciali in cui la Corte include anche due giudici del tribunale locale, designati volta per volta dal presidente del tribunale stesso.
Il
r.d. 1 dic. 1907, n. 777 , contenente disposizioni di attuazione e di coordinamento dell’art. 10 della legge 511/1907 stabilisce che la Corte è composta dal presidente e da 12 giurati. Modifica inoltre gli articoli del Codice di procedura penale relativi ai dibattimenti (281, n. 4, 284, 294, 312, 464, 480, 491, 493, 497, 499, 508, 510, 545, 625, 626, 633). Specifica che in casi speciali (giudizi contumaciali o altri provvedimenti previsti dal codice di procedura penale) la Corte sarà composta dal presidente e due giudici.
Con l’introduzione del nuovo Codice di procedura penale del 1913 (
r.d. 27 feb. 1913, n. 127 ), mutano le norme procedurali. Secondo il nuovo codice (art. 14), appartiene alla Corte d’assise la cognizione relativa a:
- delitti che prevedono la pena dell’ergastolo o altra pena restrittiva non inferiore a cinque anni né superiore a dieci anni;
- delitti contro la sicurezza dello Stato, commessi anche col mezzo della stampa, a meno che il Senato non si costituisca in Alta corte di giustizia;
- delitti previsti dall’art. 122 del testo unico della legge elettorale politica,
l. 30 giu. 1912, n. 666 , dall’art. 104 della legge comunale e provinciale
r.d. 21 mag. 1908, n. 269 , e dall’art. 1139 del Codice penale;
- delitti previsti dall’
editto 26 mar. 1848 sulla stampa;
- delitti commessi col mezzo della stampa previsti dalla
l. 19 lug. 1984, n. 315 , sull’istigazione a delinquere e apologia di reati;
- delitti contro la libertà, contro la pubblica amministrazione e contro l’ordine pubblico previsti dal Codice penale;
- delitto contro la persona previsto nell’art. 369 del Codice penale;
- delitto di incitamento all’odio fra le classi sociali e di altri delitti previsti dall’art. 246-247 del codice penale nei casi di competenza di Corte di assise.
Il codice, all’art. 103, prevede inoltre che per i provvedimenti speciali in camera di consiglio e nei giudizi nei quali non si richiede l’intervento dei giurati, la Corte di assise si compone, durante la sessione, del presidente e di due giudici appartenenti al tribunale locale o ad uno vicino, designati dal primo presidente della Corte di appello. Chiusa la sessione, i provvedimenti in camera di consiglio sono deliberati dalla sezione penale della Corte di appello.
Il
r.d. 5 ott. 1913, n. 1176 , contenente le norme di attuazione e di coordinamento, e le disposizioni transitorie per il Codice di procedura penale, emana ulteriori disposizioni. Al Titolo III, art. 54, la composizione della Corte viene così modificata: un presidente e dieci giurati. L’art. 55 inoltre modifica le norme relative ai giurati emanate dalla l. 8 giu. 1874, n. 1937 e dal regolamento sui giurati approvato con r.d. 1° set. 1874, n. 2061.
Al Capo VI, art. 34, sancisce che per la convocazione della Corte di assise il procuratore generale fa la richiesta al primo presidente di Corte di appello e il decreto di questi che stabilisce l’apertura della Corte di assise è letto all’udienza penale della città in cui è convocata la corte d’assise e affisso presso il Tribunale. Qualora l’imputato sia arrestato in luogo diverso da quello in cui dovrà tenersi la Corte d’assise, verrà fatto trasferire e il cancelliere della sezione d’accusa invierà atti e documenti del processo e cose sequestrate, alla cancelleria del tribunale designato.
Il
r.d. 28 giu. 1923, n. 1360 , riguardante la circoscrizione territoriale dei circoli di Corte di Assise e relative norme di attuazione, pubblica una nuova Tabella.
Il
r.d. 30 dic. 1923, n. 2786 , che approva il testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, non apporta modifiche di rilievo (Capo IV, artt. 49-60). Ribadisce che ogni distretto di Corte di appello comprende uno o più circoli di Corte di assise e, ove necessario, si può ordinare la formazione di due o più Corti di assise in un medesimo circolo anche in un comune che non sia capoluogo.
Riafferma la competenza della Corte di assise in base al Codice di procedura penale e conferma la sua composizione: un presidente e dieci giurati. Presidente della Corte è uno dei presidenti di sezione di Corte di appello e il primo presidente della Corte di appello ha sempre facoltà di presiedere la Corte di assise. Fuori della sede di Corte di appello l’ufficio di presidente della Corte di assise può essere affidato al presidente (o presidente di sezione) del tribunale locale.
Per provvedimenti particolari, come le cause contumaciali e altri menzionati nel Codice di procedura penale, la Corte di assise è composta unicamente del presidente e di due giudici designati dal presidente del Tribunale.
Il pubblico ministero è rappresentato dal procuratore generale, o dall’avvocato o suoi sostituti. La cancelleria della Corte di assise è quella della Corte di appello nei comuni ove questa sia presente, mentre negli altri comuni è affidata al cancelliere del Tribunale.
1931-1944
Con
r.d. 25 nov. 1926, n. 2008, Provvedimenti per la difesa dello Stato , viene introdotta la pena di morte per i reati che attentano la sicurezza dello Stato. E’ istituito il Tribunale speciale per la difesa dello Stato e possono istituirsi tribunali straordinari, ove concorrano le condizioni previste dall’art. 559 del Codice penale per l’esercito.
Il nuovo Codice penale (Codice Rocco), approvato con
r.d. 19 ott. 1930, n. 1398 , e il nuovo Codice di procedura penale, approvato con
r.d. 19 ott. 1930, n. 1399 , definiscono i reati per cui è prevista la pena di morte e le competenze in merito della Corte di assise.
Con
r.d. 23 ott. 1930, n. 1428 , viene pubblicata una nuova Tabella relativa ai distretti di Corte di appello di Bari, Brescia, Catania, Messina, Milano, Palermo e delle Sezioni di corte d’appello di Caltanissetta, e di Lecce e dei relativi circoli di Corte di assise.
Con
r.d. 23 mar. 1931, n. 249 , è approvato l’ordinamento delle Corti di assise: la Corte di assise diventa una Sezione della Corte di appello: «Art. 1. In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise che costituiscono Sezioni della Corte di appello. Per uno stesso circolo possono essere istituite anche più Corti di assise».
La competenza della Corte di assise è quella dettata dall’art. 29 del Codice penale del 1930: appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena di morte o dell’ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a otto anni o nel massimo a dodici anni.
Cambia la composizione della Corte (art. 2), che risulta ora formata da un presidente (presidente di sezione di Corte di appello, un Consigliere di Corte di appello o un presidente di Tribunale), e di cinque assessori (l’ufficio di assessore è obbligatorio), non più definiti giurati. Normalmente la Corte viene convocata nella sede statuita, ma la convocazione può avvenire con decreto nella sede di un altro Tribunale del circolo.
L’art. 4 stabilisce le categorie da cui poter scegliere gli assessori ed enumera quelle incompatibili. Come per i giurati, anche per gli assessori viene tenuto annualmente un elenco dei cittadini residenti presso ogni comune. La revisione dell’elenco è fatta dal podestà che lo sottopone poi al presidente della Corte di appello; questi rivede la lista e compila un nuovo elenco da inviarsi al Ministero della giustizia il quale nomina gli assessori formando un albo per ogni circolo di Corte d’assise. Per le udienze viene fatta l’estrazione in seduta pubblica di nove assessori che dovranno presentarsi il giorno stabilito per la prima causa perché tra di essi ne vengano scelti cinque.
Gli assessori sono soggetti alle norme di incompatibilità, astensione o ricusazione di cui agli articoli 61 e segg. del codice civile.
Contro le sentenze della Corte di assise è ammesso solo il ricorso in cassazione.
Il
r.d. 23 apr. 1931, n. 433 , pubblica una nuova tabella delle circoscrizioni territoriali delle Corti di assise.
Con
r.d.l. 5 lug. 1934, n. 1162 , vengono apportate modifiche all’ordinamento delle Corti di assise, approvato con legge 249/1931. La Corte di assise viene in parte modificata dal punto di vista della procedura: facoltà della convocazione, requisito dell’iscrizione al Partito nazionale fascista (PNF) per i giurati, e facoltà del ministro della giustizia di prescindere dalle liste per la scelta dei giurati. La legge specifica che la sentenza sottoscritta dal presidente della Corte, dall’estensore e dal cancelliere, viene depositata presso la cancelleria della Corte di appello, ed una copia autenticata viene allegata al fascicolo processuale.
Le nuove leggi trovano successiva elaborazione con il
r.d. 4 ott. 1935, n. 1899 , che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l’ordinamento delle Corti di assise. Le norme emanate con le leggi 433/1931 e 1162/1934 (artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, del r.d. 23 apr. 1931, n. 433) e loro modifica ad opera del r.d.l. 5 lug. 1934 n. 1162 (artt. 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) vengono raccolte e sistematizzate.
Il
r.d. 30 gen. 1941, n. 12 , relativo all’ordinamento giudiziario, stabilisce all’art.53 che la Corte di appello, oltre alla giurisdizione nelle cause di appello per sentenze emanate in primo grado dal Tribunale in materia civile e penale, ha giurisdizione, come Corte di assise, nei reati attribuiti alla sua competenza dal Codice di procedura penale e da leggi speciali. In particolare tratta della Corte di assise agli articoli 60-62.
Stabilisce che in ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise e ogni corte esercita la sua giurisdizione nel circolo ad essa assegnato in conformità alla tabella D annessa al decreto. Un circolo può includere più Corti di assise. Per quanto riguarda la composizione della corte conferma le norme stabilite con r.d. 23 mar. 1931, n. 249, che prevedevano 2 giudici e 5 assessori e rimanda, per quanto riguarda l’ordinamento, a leggi speciali.
1944-1951
Dopo la liberazione di Roma (giugno 1944) e il ritorno del governo nella capitale, viene approvato il
d.l.lgt. 27 lug. 1944, n. 159 , che stabilisce le sanzioni contro il fascismo, enumera all’art. 3 i reati di partecipazione alle squadre fasciste, atti di violenza e di devastazione, partecipazione all’insurrezione del 28 ottobre 1922 e al colpo di Stato del 3 gennaio 1925, dichiarandoli punibili secondo gli artt. 118 e 120 (delitti contro i poteri dello Stato) del Codice penale del 1889, mentre la partecipazione e promozione del regime fascista e i delitti commessi per motivi fascisti è punita secondo le leggi del tempo. L’art. 4 afferma che le Corti di assise sono composte da due magistrati (cfr. testo unico 1899/1935) e cinque giudici popolari.
Con
d.l. 10 ago. 1944, n. 224 , viene abolita la pena di morte, che viene mantenuta solo per i reati fascisti e di collaborazionismo con i nazi-fascisti.
Per la Corte di assise erano state stabilite norme sulla sua costituzione, con
d.l.lgt. 6 ago. 1944, n. 170 , che, nella sostanza confermano la composizione della Corte sancita dal decreto precedente; all’art. 5 si stabilisce che, contro le sentenze della Corte di assise che giudicano dei reati di cui sopra, non è ammessa impugnativa, salvo la revisione.
Il
d.lgs.lgt. 5 ott. 1944, n. 290 , stabilisce che la Corte è composta da due magistrati e cinque giudici popolari anche nei casi non previsti dall’art. 1 del
d.l.lgt. 6 ago. 1944, n. 170 .
Viene modificata la procedura del giuramento dei giudici popolari prevista dal testo unico 1899/1935, e si stabilisce che i giudici popolari non giureranno all’atto della nomina, ma all’inizio di ciascun dibattimento come previsto dall’art. 440 del Codice di procedura penale del 1913; viene inoltre pubblicata la formula del giuramento.
Con
d.l.lgt. 22 apr. 1945, n. 142 , vengono istituite le Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazionismo con i tedeschi. Le Corti straordinarie hanno competenza anche sui reati contemplati all’art. 3 del d. lg. lgt. 27 lug. 1944, n. 159. Viene previsto il ricorso per cassazione, che sarà deciso da una Sezione speciale provvisoria della Corte di cassazione, con sede a Milano, da istituirsi con decreto ministeriale. Con
d.lg. 2 ago. 1945, n. 466 , le Corti di assise straordinarie vengono dichiarate competenti a giudicare i reati che, in base alle norme in vigore, sono devoluti alla cognizione dei Tribunali militari. Nei casi di questioni di carattere tecnico militare di particolare complessità, la cognizione dei reati può essere devoluta al Tribunale militare competente. Dopo pochi mesi, con
d.l.lgt. 5 ott. 1945, n. 625 , che modifica le norme sulle sanzioni contro il fascismo, le Corti straordinarie di assise e la Sezione speciale provvisoria della Corte di cassazione vengono soppresse, e vengono istituite Sezioni speciali di corte di assise, competenti a giudicare i delitti di competenza delle ex Corti straordinarie. Il
d.l.c.p.s. 3 ott. 1946, n. 194 , proroga il funzionamento delle Sezioni speciali di corti di assise al 31 mar. 1947. Ulteriore proroga al 30 giu. 1947 viene sancita con
d.lg.c.p.s. 18 mar. 1947, n. 140 . Con
d.l.c.p.s. 26 giu. 1947, n. 529 , le Sezioni speciali di corte di assise vengono soppresse ove abbiano esaurito la trattazione dei procedimenti.
Dopo l’emergenza, l’istituto della Corte di assise viene di nuovo riformato con
r.d.lgt. 31 mag. 1946, n. 560 . Viene stabilito che in ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise che costituiscono Sezioni di corte di appello. In uno stesso circolo possono essere istituite più Corti di assise. La corte è composta da un presidente di sezione di Corte di appello e di 10 giurati. Il decreto stabilisce i requisiti per l’assunzione all’ufficio di giurato ed enumera le incompatibilità e le norme per la compilazione degli elenchi dei giurati. Il comune compila il primo elenco e fa gli accertamenti necessari, poi lo trasmette al presidente del Tribunale della città capoluogo del circolo di assise; il presidente lo rivede e forma l’albo dei giurati. L’estrazione ai fini del dibattimento avviene il giorno stesso. Pubblico ministero e imputato hanno facoltà di ricusazione dei giurati. La legge stabilisce anche le possibili sanzioni a carico dei giurati.
Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio, il
d.c.p.s. 4 dic. 1946, n. 580 , determina la circoscrizione delle Corti di assise, decretando con articolo unico che la sede e la circoscrizione delle corti sono quelle stabilite dal r.d. 30 gen. 1941, n. 12, con l’allegato D e dalle successive modificazioni.
Con
d.l.c.p.s. 6 dic. 1947, n. 1462 , si introduce la possibilità, in caso di necessità, di istituire Sezioni suppletive di Corti di assise sia nel capoluogo che in altre città della provincia.
1951-
La Costituzione italiana abolisce la pena di morte che resta esclusivamente per i casi previsti da leggi militari di guerra: la
l.cost. 2 ott. 2007, n. 1 , elimina formalmente la pena di morte dalla Costituzione anche per questi casi, a seguito della
l. 13 ott. 1994, n. 589 , che ha abolito la pena di morte nel Codice penale militare di guerra.
Nel 1951 viene approvato un nuovo ordinamento delle Corti di assise con
l. 10 apr. 1951, n. 287 . Confermate le Corti di assise all’interno del distretto di Corte di ’appello, vengono istituite una o più Corti di assise di appello, che giudicano sull’appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di assise (art. 2).
La composizione delle Corti di assise viene modificata di nuovo: essa è formata da un consigliere di Corte di appello che la presiede, un giudice e sei giudici popolari. Vengono dettate disposizioni sulle nomine dei giudici e sui requisiti dei giudici popolari, il cui ufficio è obbligatorio; enumerate le incompatibilità e stabilite le norme procedurali per la scelta dei giudici popolari (prima interviene una commissione comunale, poi una commissione mandamentale presieduta dal pretore che invia il tutto al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello. Questi rivede gli elenchi e li trasmette alla Corte di appello).
Per quanto riguarda la competenza, con modifica dell’art. 29 del Codice di procedura penale del 1930, la legge stabilisce che «appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nel titolo I del libro II, e negli articoli 422, 438, 439, 575-580, 584, 587, 600 a 604 del Codice penale, e quelli di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. La cognizione dei delitti previsti dagli articoli 396, 397, 442, 571 e 572 del codice penale, se da tali fatti è derivata la morte di una o più persone.
In caso di annullamento di una sentenza di Corte di assise, il giudizio è rinviato ad un’altra Corte di assise fra le più vicine.
Il numero delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari vengono stabilite nella Tabella allegata al
d.p.r. 30 ago. 1951, n. 757 , che rivede le piante organiche degli uffici giudiziari e istituisce le sedi di Corti di assise.
La legge di riordinamento subirà modifiche di carattere procedurale con
. 24 nov. 1951, n. 1324 l, che modifica di alcune disposizioni della l. 10 apr. 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, e con
l. 5 mag. 1952, n. 405 , che modifica alla legge 10 apr. 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise.
Nel 1956 le donne vengono ammesse all’amministrazione della giustizia: con
l. 27 dic. 1956, n. 1441 , viene disciplinata la partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni. Dei sei giudici popolari della Corte di assise e della Corte di assise di appello, almeno tre devono essere uomini (art. 1). Vengono quindi riformulate le norme procedurali relative alla formazione delle liste dei giurati e alla formula del giuramento.
Il numero dei giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello viene determinato con
d.p.r. 27 giu. 1957, n. 465 , che apporta modifiche alla tabella N del d.p.r. 30 ago. 1951, nella parte relativa ai giudici popolari.
Il
d.l. 29 mag. 1969, n. 257 , detta norme per il funzionamento delle Corti di assise e Corti di assise di appello dei distretti di Napoli e Potenza in seguito all’istituzione delle Corti di assise di appello di Campobasso e di Salerno.
Ulteriori modifiche al funzionamento delle Corti di assise vengono apportate dal
d.l. 14 feb. 1978, n. 31 ; la
l. 24 mar. 1978, n. 304 , detta norme in materia di composizione delle Corti di assise e degli altri uffici giudiziari; la
l. 21 feb. 1984, n. 14 , modifica e integra la legge 10 apr. 1951, n. 287, sulle Corti di assise e sulle Corti di assise di appello; il
d.l. 6 feb. 1986, n. 18 , dà nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello; il
d.l. 29 mag. 1987, n. 208 , il
d.l. 27 lug. 1987, n. 304 , e il
d.l. 25 set. 1987, n. 394 , disciplinano ulteriormente la composizione delle Corti di assise e degli altri uffici giudiziari.
Con il
d.p.r. 22 set. 1988, n. 449 , che approva le norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, viene regolata l’introduzione del nuovo processo penale. Gli articoli 33-37, modificano la legge 10 apr. 1951, n. 287, relativamente al numero delle sessioni, all’estrazione dei giudici popolari della sessione, al servizio dei giudici popolari, loro integrazione e sostituzione e alla formula del giuramento del giudice popolare.
Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.p.r. 22 set. 1988, n. 449, vengono approvate con
d.lg. 28 lug. 1989, n. 273 . Gli articoli 10-14 trattano dei magistrati aggiunti nei dibattimenti di lunga durata, delle indennità dei giudici popolari, e delle formalità per la scelta dei giudici popolari.
Con
d.l. 22 feb. 1999, n. 29 , convertito con modifiche in
l. 21 apr. 1999, n. 109 , che reca nuove disposizioni in materia di competenza della Corte di assise e di interrogatorio di garanzia, viene modificato l’art 5 del Codice di procedura penale in materia di competenza della Corte di assise.
«Art. 5 (Competenza della corte di assise). La Corte di assise è competente per:
- delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'art. 630, primo comma, del Codice penale e dal d.p.r. 9 ott. 1990, n. 309;
- delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del Codice penale;
- ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del Codice penale;
- delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla l. 9 ott. 1967, n. 962, e nel titolo I del libro II del Codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
La legge modifica inoltre gli articoli del Codice di procedura penale relativi all’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, alla presentazione dell’impugnazione, ai provvedimenti del giudice in ordine alla prova, agli atti del presidente del Tribunale o della Corte di assise.
l. 13 novembre 1859, n. 3781
- Nuovo ordinamento giudiziario
r.d. 4 novembre 1865, n. 2598
- Approvazione e pubblicazione del codice di procedura penale
r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626
- Sull’Ordinamento giudiziario
r.d. 14 dicembre 1865, n. 2637
- Che determina il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei circoli per le Corti d’assise e per le preture
r.d. 14 dicembre 1865, n. 2641
- Col quale è approvato il regolamento generale giudiziario per l’esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull’ordinamento giudiziario
l. 8 giugno 1874, n. 1937
- Contenente alcune modificazioni all’ordinamento dei Giurati ed ai giudizi avanti le Corti d’Assise
r.d. 1 settembre 1874, n. 2061
- Che approva il Regolamento contenente le disposizioni necessarie per l’attuazione della legge che modifica l’ordinamento dei giurati ed i giudizi avanti le Corti d’assise
r.d. 29 novembre 1874, n. 2247
- Che determina la Circoscrizione delle Corti d’Assise
r.d. 17 dicembre 1874, n. 2282
- Che determina le norme e le forme colle quali debbono compiersi i dibattimenti già incominciati nel tempo in cui entrerà in osservanza la legge 8 giu. 1874, n. 1937
r.d. 30 giugno 1889, n. 6133 (Codice penale Zanardelli)
- Testo definitivo del codice penale
r.d. 1° dicembre 1889, n. 6509
- Disposizioni per l’attuazione del codice penale del regno d’Italia
l. 19 luglio 1894, n. 315
- Sull’istigazione a delinquere e sull’apologia di reati commessi a mezzo stampa
l. 14 luglio 1907, n. 511
- Che modifica l’ordinamento giudiziario
r.d. 1 dicembre 1907, n. 777
- Contenente disposizioni di attuazione, e di coordinamento dell’art. 10 della legge 14 lug. 1907, n. 511
r.d. 21 maggio 1908, n. 269
- legge comunale e provinciale
legge 30 giugno 1912, n. 666
- testo unico della legge elettorale politica
r.d. 27 febbraio 1913, n. 127
- provvedimento di introduzione del nuovo codice di procedura penale
r.d. 5 ottobre 1913, n. 1176
- Contenente le norme di attuazione e di coordinamento, e le disposizioni transitorie per il Codice di procedura penale
r.d. 28 giugno 1923, n. 1360
- Riguardante la circoscrizione territoriale dei circoli di Corte di Assise e relative norme di attuazione
r.d. 30 dicembre 1923, n. 2786
- Testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura
r.d. 25 novembre 1926, n. 2008
- Provvedimenti per la difesa dello Stato
r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 (Codice penale Rocco)
- Approvazione del nuovo testo del codice penale
r.d. 19 ottobre 1930, 1399
- Approvazione del nuovo testo del codice di procedura penale
r.d. 23 ottobre 1930, n. 1428
- Circoscrizione territoriali di alcuni circoli di Corte di assise
r.d. 23 marzo 1931, n. 249
- Ordinamento delle Corti di assise
r.d. 23 aprile 1931, n. 433
- Determinazione della circoscrizione territoriale delle Sezioni di Corte d’Assise
r.d.l. 5 luglio 1934, n. 1162
- Modificazioni all’ordinamento delle Corti Assise
r.d. 4 ottobre 1935, n. 1899
- Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l’ordinamento delle Corti d’Assise
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
- Ordinamento giudiziario
d.l.lgt. 27 luglio 1944, n. 159
- Sanzioni contro il fascismo
d.l.lgt. 6 agosto 1944, n. 170
- Norme per la costituzione delle Corti di Assise
decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 290
- Composizione della Corte d’assise
l. 10 aprile 1951, n. 287
- Riordinamento dei giudizi di Assise
d.p.r. 30 agosto 1951, n. 757
- Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di corti d’assise
l. 24 novembre 1951, n. 1324
- Modificazioni ad alcune disposizioni della l. 10 apr. 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise
l. 5 maggio 1952, n. 405
- Modificazioni alla legge 10 apr. 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise
l. 27 dicembre 1956, n. 1441
- Partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle corti di Assise e nei tribunali per i minorenni
d.p.r. 27 giugno 1957, n. 465
- Determinazione del numero dei giudici popolari delle corti di Assise e delle corti di assise di appello
d.l. 29 maggio 1969, n. 257
- Norme transitorie per il funzionamento di determinate corti di assise di appello
d.l. 14 febbraio 1978, n. 31
- Modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di assise
l. 24 marzo 1978, n. 304
- Norme in materia di composizione delle corti d’assise e degli altri uffici giudiziari
l. 21 febbraio 1984, n. 14
- Modifiche e integrazioni alla legge 10 apr. 1951, n. 287, sulle corti d’assise e sulle corti d’assise di appello
d.l. 6 febbraio 1986, n. 18
- Nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle Corti d’Assise e delle corti d’assise di appello
d.l. 29 maggio 1987, n. 208
- Norme in materia di composizione delle corti d’assise e degli altri uffici giudiziari
d.l. 27 luglio 1987, n. 304
- Norme in materia di composizione delle corti d’assise e degli altri uffici giudiziari
d.l. 25 settembre 1987, n. 394
- Norme in materia di composizione delle corti d’assise e degli altri uffici giudiziari
d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449
- Approvazione delle norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni
d.lg. 28 luglio 1989, n. 273
- Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.p.r. 22 set. 1988, n. 449, recante norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni
l. 13 ottobre 1994, n. 589
- Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra
d.l. 22 febbraio 1999, n. 29
- provvedimento relativo alle competenze della Corte di assise
l. 21 aprile 1999, n. 109
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 feb. 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della Corte di assise e di interrogatorio di garanzia
l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1
- Modifica del quarto comma dell’art. 27