raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici / Industria e commercio
Distretto minerario (1864-2001)
datazione
1864 - 2001
contesto storico istituzionale
Regno d'Italia (1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946)
notizie storiche
La normativa sulle miniere, cave e torbiere del nuovo Stato italiano si fonda sulla legge piemontese del 20 novembre 1859, con la quale era stato istituito il Consiglio delle miniere. L’opera di unificazione legislativa rispetto a questa materia è lenta e frammentata. Il termine miniera viene utilizzato a lungo senza specificazioni e solo con la legge mineraria 1443/1927 venne istituita una classificazione delle sostanze minerali. L’argomento è vasto e complesso in quanto l’estrazione, il trattamento e la disciplina giuridica mutano in base al tipo di materiale estratto e anche in relazione all’evolversi della tecnologia.
Già nel  1861  con  r.d. 12 dicembre, n. 401  , viene ordinata la formazione di una carta geologica del Regno, affidata al Corpo reale degli ingegneri delle miniere sotto la direzione del Consiglio delle miniere.
Con  r.d. 28 feb. 1864, n. 1699  , per unificare le norme degli stati preunitari, viene approvata la circoscrizione dei Distretti mineralogici, annessa in tabella al decreto stesso. I titolari dei distretti hanno il compito di esaminare titoli, piani, località; collaborare con l’industria privata; eseguire ricognizioni e rapporti “d’ordine e di polizia”, per quanto riguarda miniere, cave, torbiere e le industrie destinate al trattamento dei minerali; devono infine stendere le statistiche sotto la direzione dell’Ispettore delle miniere.
Agli ingegneri del distretto possono essere affiancati altri ingegneri, allievi e aiutanti del Corpo reale delle miniere. I Distretti mineralogici riportati in tabella sono 9: Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Milano Napoli, Palermo, Perugia, Torino.
Altro compito dell’ufficio distrettuale delle miniere è sancito dal  r.d. 23 dic. 1865, n. 2744  , relativo al servizio di vigilanza dei calcaroni nelle province siciliane. Il decreto istituisce un servizio di vigilanza anche nelle province toscane; precisa inoltre che gli uffici distrettuali sono incaricati, sotto la dipendenza della Direzione della statistica generale, di tutti i lavori statistici relativi non solo a cave, miniere e torbiere, ma anche a sorgenti, minerali e officine minerali. Devono inoltre attendere ai lavori preparatori per la compilazione della carta geologica del Regno. Gli ingegneri distrettuali sono tenuti a presentare al ministero, alla fine di ciascun anno, una relazione particolareggiata sull’andamento del servizio e sul progresso dell’industria mineraria del Distretto; tali relazioni saranno pubblicate nel bollettino industriale. Il decreto apporta modifiche nel numero, nella sede e nel distretto territoriale assegnato ad ogni ufficio delle miniere, così come all’organico del Corpo reale delle miniere. Le sedi, in base al decreto sono ora le seguenti: Firenze (sede anche dell’ispezione generale) Ancona, Cagliari, Caltanissetta, Genova, Milano, Napoli, Torino.
Nel  1869  , con  r.d. 11 mar. n. 4952  , si procede con l’opera di unificazione legislativa del Regno: l’art. 1 del decreto sancisce che le funzioni di commissario montanistico residente a Vicenza e quelle di impiegato di cancelleria, passano alla competenza dell’ingegnere e aiutante ingegnere del Corpo delle miniere, già addetti alla funzione.
Numerosi saranno i decreti che staccano alcune province dai distretti minerari di appartenenza per aggregarle ad altri.
Un mutamento alla pianta organica del Corpo delle miniere viene apportato con il  r.d. 19 mag. 1870 n. 5673  . L’ispettore delle miniere è il capo immediato del Corpo delle miniere e risponde al ministero dell’andamento generale del servizio tecnico. Le attribuzioni dell’Ispettorato e i suoi rapporti di dipendenza dal Ministero sono regolati dal regolamento per le ispezioni del Genio civile, approvato con r.d. 6 giugno 1863, n. 1320.
Ogni triennio l’ispettore farà una visita alle miniere, alle officine mineralogiche del Regno e agli uffici distrettuali facendone relazione al ministro. Il decreto annette la tabella relativa alla pianta organica.
Il  r.d. 30 dic. 1871 n. 619  , approva la pianta del personale e dei distretti territoriali del Corpo reale delle miniere e annette le tabelle dell’organico e delle sedi degli uffici distrettuali, ora saliti a undici: Roma, sede dell’ispezione generale, Ancona, Cagliari, Caltanissetta, Firenze, Genova Milano, Napoli, Torino, Vicenza.
Con  l. 30 mar. 1893 n. 184  , e successivo regolamento di attuazione,  r.d. 14 gen. 1894, n. 19  , vengono sancite le norme concernenti la polizia delle miniere, cave e torbiere, enumerati gli obblighi degli esercenti e le funzioni di vigilanza dell’ufficio del Distretto minerario. L’esercente della miniera compila un verbale presso il Municipio in cui questa si trova, nel quale riporterà i dati relativi al personale e ai direttori dei lavori e sorveglianti.
L’ufficio minerario tiene una copia del piano della miniera con i profili dei lavori eseguiti e ne approva l’esattezza. Piani e profili vanno aggiornati anche nel caso di abbandono della cava o miniera e sono conservati anch’essi negli archivi degli uffici minerari. Gli uffici delle miniere conservano i piani e i profili nei propri archivi e ne lasciano prendere visione unicamente ai proprietari o esercenti. Ingegneri e aiutanti del Corpo delle miniere, o altri pubblici funzionari delegati dal Ministero di agricoltura industria e commercio hanno il diritto di visitare miniere cave e torbiere per reperire tutte le informazioni necessarie. Quando l’ingegnere delle miniere ravvisa inadempienze nella sicurezza, propone al prefetto i provvedimenti necessari. L’ingegnere delle miniere dà parere al prefetto che autorizza gli scavi nelle vicinanze delle abitazioni o le trivellazioni adiacenti a sorgenti minerali o termali di uso sanitario. L’ingegnere delle miniere può impedire l’uso di mine o l’utilizzo di apparecchiature che mettano in pericolo la sicurezza. Nei casi di infortunio i direttori delle miniere hanno l’obbligo di avvertire le autorità di pubblica sicurezza e l’ingegnere delle miniere che a sua volta ne dà avviso al prefetto. Il regolamento detta norme speciali per le cave di marmo delle Alpi Apuane.
Il  r.d. 18 giu. 1899, n. 231  , approva il regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave. Il decreto prevede che l’ingegnere delle miniere del distretto approvi e controfirmi l’estratto di tutte le disposizioni preventive degli infortuni contenute nelle leggi e regolamenti generali e speciali, redatto a cura della direzione dei lavori.
Il  r.d. 10 gen. 1907, n. 152  , approva un nuovo regolamento sulla polizia delle miniere, cave e torbiere. Il regolamento precisa scadenze e prescrizioni dal punto di vista amministrativo. Nei casi in cui, allo scadere dei termini, non tutti i piani e profili siano stati consegnati, gli uffici minerari riferiscono al prefetto i nomi di coloro che non si sono uniformati alla prescrizione e questi ordina la formazione di un ufficio dei piani e dei profili.
Il decreto enuncia le norme di sicurezza su cui è chiamato a vigilare l’ingegnere delle miniere. Entro tre mesi dall’apertura dell’esercizio, gli uffici minerari presentano ai prefetti le proposte di prescrizioni da darsi agli esercenti di miniere.
Nei casi di incidenti e infortuni, l’ingegnere delle miniere stende un verbale e lo trasmette all’autorità giudiziaria, inviandone copia al prefetto con le proposte per i provvedimenti opportuni.
Con il  r.d. 17 ago. 1907, n. 646  , che approva un nuovo regolamento per la sorveglianza delle caldaie e recipienti di vapore, vengono attribuite agli ingegneri dei Distretti minerari nuove competenze anche in questo campo.
Viene dettagliatamente dettata la disciplina per la formazione dei periti meccanici, per il collaudo delle caldaie e per i controlli periodici rigorosamente verbalizzati. I verbali sono trasmessi al prefetto che li invia all'ingegnere del distretto. Questi fornisce pareri in materia e conserva, presso il distretto, copia dell'elenco di tutte le caldaie a vapore esistenti nell'ambito della sua giurisdizione.
Ogni anno gli ingegneri delle miniere fanno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio, attraverso l’Ispettorato del Corpo delle miniere, un rapporto sul servizio delle caldaie a vapore nel rispettivo distretto. Per l’accertamento delle contravvenzioni gli ingegneri delle miniere redigono un processo verbale e lo inviano al prefetto o sottoprefetto, perché sia trasmesso all’autorità giudiziaria.
Nel  1908  , con  r.d. 20 dic. n. 828  , vengono estesi al Corpo delle miniere alcuni articoli del testo unico della legge sull’ordinamento del Corpo del genio civile. Il decreto afferma che la costituzione degli uffici minerari è fatta per decreto reale e che possono essere istituite per decreto ministeriale sezioni distaccate, dipendenti dagli uffici.
La  l. 19 mar. 1911, n. 250  , emana provvedimenti a favore dell’industria del petrolio, concedendo, tra l’altro, premi per le trivellazioni. Il regolamento di attuazione, emanato con  r.d. 21 gen. 1912, n. 58  , elenca le funzioni dell’ingegnere del Distretto minerario. Questi dà il suo parere sulle trivellazioni in zone in cui si presume che queste abbiano per scopo principalmente la ricerca di acque minerali o di altre sostanze; riceve dagli esercenti e conserva una copia del piano della miniera, l’elenco dei fori di trivellazione e una copia dei profili dei fori di trivellazione; inoltre l’esercente deve dare notizia all’ingegnere capo del distretto di ogni nuova trivellazione meccanica mediante schizzo planimetrico, della ripresa di perforazione di fori inattivi, della raggiunta profondità di 300 metri dei fori di trivellazione. L’ingegnere capo del distretto, in quest’ultimo caso, può eseguire o fare eseguire visite di constatazione e redige un apposito verbale. Infine l’ingegnere capo del Distretto minerario accerta la tassa proporzionale dovuta dai coltivatori delle miniere nelle province di Parma e Piacenza sino all’entrata in vigore della legge stessa (18 aprile 1911); per il rimanente periodo dell’anno viene redatto il ruolo delle tasse fisse dovute.
Con  l. 22 dic. 1912, n. 1361  , viene istituito un corpo di ispettori dell’industria e del lavoro alla dipendenza del Ministero di agricoltura industria e commercio. Gli ispettori sono ripartiti in circoli regionali e si distinguono in capi di circolo (che corrispondono direttamente con il ministero), ispettori e aiutanti ispettori. L’azione degli ispettori è coordinata, oltre che con quella del prefetto e di altre categorie, con quella degli ingegneri e degli aiutanti ingeneri delle miniere. Il regolamento di attuazione, approvato con  r.d. 27 apr. 1913 n. 431  , specifica all’art. 25 che, "Dalla data in cui a norma dell’art. 39 avrà affetto il passaggio del servizio di vigilanza sulle caldaie ed i recipienti di vapore del Corpo delle miniere all’Ispettorato dell’industria e del lavoro, invece del parere del Corpo delle miniere sarà richiesto il parere dei capi circolo. L’attività dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro non si estende alle aziende sottoposte alla vigilanza del Corpo reale delle miniere", cioè impianti di prima lavorazione del minerale direttamente collegati all’estrazione, che verranno elencati dalla Direzione generale della statistica e del lavoro, sentito il parere del Corpo delle miniere.
In dipendenza dalle esigenze di guerra, il  d.l. lgt. 7 gen. 1917, n. 35  , recante provvedimenti straordinari per la coltivazione delle miniere di combustibili fossili, stabilisce che le attribuzioni del governo relativamente alle miniere di combustibili fossili, oli minerali e gas idrocarburati, sono esercitate da un Comitato composto dai sottosegretari di Stato dell’agricoltura, delle munizioni e dei lavori pubblici. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell’agricoltura e si avvale del personale degli uffici delle miniere, dei circoli d’ispezione delle ferrovie, del Genio civile e del Segretariato delle munizioni.
Il Comitato accorda le autorizzazioni per le ricerche di combustibili, oli minerali e gas idrocarburati; stabilisce le cauzioni per eventuali risarcimenti di danni; può anche provvedere direttamente alla coltivazione della miniera; gestisce le miniere la cui concessione sia stata revocata; fa applicare ed eventualmente modificare le norme di polizia delle miniere approvate con la legge 184/1893; autorizza le vendite e le cessioni delle concessioni e delle licenze o di tutta la miniera o di parte di essa. Nei riguardi dei combustibili fossili, oli minerali e gas idrocarburati, non vengono applicati leggi e regolamenti relativi a cave e miniere, ma unicamente le norme dettate dal presente decreto.
Il  d.l. lgt. 22 feb. 1917, n. 261  , aggiunge che il Comitato ha facoltà di:

- sospendere temporaneamente, rimuovere e sostituire senza alcun indennizzo il personale direttivo ed esecutivo addetto alla produzione, impiego, distribuzione e consumo dei combustibili nazionali, qualora lo ritenga opportuno;
- determinare e liquidare le indennità ai privati di cui si avvale;
- stabilire premi e provvedere direttamente a trivellazioni, sostenendone in tutto o in parte la spesa;
- ridurre la durata dei permessi di ricerca.
Il  d.l. lgt. 26 apr. 1917, n. 696  , ribadisce che per tutte le miniere stabilimenti e fabbriche di combustibili nazionali, le attribuzioni demandate ad altri enti e autorità sono esercitate soltanto dal Comitato.
Per quanto riguarda le acque termali e gli stabilimenti termali, il  r.d. 28 set. 1919, n. 1924  , affida invece al Ministero dell’interno la facoltà di rilasciare le autorizzazioni per mettere in vendita acque minerali o termali e per aprire ed esercitare stabilimenti termali; spetta inoltre al ministero la vigilanza sull’utilizzazione e sul commercio delle acque minerali, naturali e artificiali e sull’esercizio degli stabilimenti termali. Presso il Ministero dell’interno è istituita una Commissione centrale consultiva per le acque minerali, incaricata di dare pareri in merito alle questioni inerenti la sanità pubblica nell’utilizzazione delle acque.
La  l. 3 dic. 1922, n. 1636  , sulla ricerca e l’utilizzazione delle sostanze radioattive, stabilisce che per la ricerca e la coltivazione di queste sostanze, si applica il  d.l. 18 lug. 1918, n. 1194  , sulle miniere di zolfo e le disposizioni emanate per i combustibili nazionali. Il parere del Consiglio superiore delle miniere, prescritto dal r.d.l. 19 novembre 1921, n. 1605, viene sostituito con quello della nuova Commissione per le sostanze radioattive, di cui fa parte, tra gli altri, un ispettore superiore del Corpo reale delle miniere. La Commissione verrà soppressa con  r.d.l. 6 gen. 1936, n. 94  e le sue attribuzioni assorbite dal Consiglio superiore delle miniere.
Con  r.d. 31 ott. 1923, n. 2449  , viene istituito l’Ufficio delle sostanze radioattive per gli studi sul controllo della radioattività dei preparati e dei materiali naturali; il  r.d. 23 ott. 1925, n. 2118  , sancisce il passaggio dell’Ufficio delle sostanze radioattive dalla dipendenza del Ministero dell’economia nazionale a quella del Ministero dell’interno. Per quanto concerne l’applicazione tecnica ed economica della l. 3 dicembre 1922, n. 1636, il Ministero dell’economia nazionale continua ad avvalersi, per il tramite del Ministero dell’interno, dell’Ufficio delle sostanze radioattive.
Il provvedimento che per la prima volta unifica e disciplina la materia delle miniere è il  r.d. 29 lug. 1927, n. 1443  , che detta norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno. Il decreto istituisce per la prima volta una classificazione delle sostanze minerali, suddivise in due categorie. Alla prima categoria appartengono minerali di vario genere, le sostanze radioattive e le acque minerali e termali, i vapori e i gas e le energie del sottosuolo; alla seconda i materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche (grosso modo coincidenti con l’attività delle cave) e la coltivazione delle torbe.
Le sostanze minerali non possono essere ricercate senza permesso del Ministero dell’economia nazionale e per determinate sostanze, la facoltà di rilasciare il permesso di ricerca può essere delegata all’ingegnere capo del Distretto minerario. Il decreto prevede inoltre che in nessun caso si può disporre delle sostanze minerali estratte senza l’autorizzazione del ministro per l’Economia nazionale o, per sua delega, dell’ingegnere capo del distretto.
La concessione mineraria è di competenza del ministro; l’ingegnere capo del distretto ha facoltà di decidere su eventuali contestazioni circa le opere necessarie entro il perimetro della concessione, il trasporto e l’elaborazione del materiale, la produzione e trasmissione dell’energia e in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera.
Compito dell’ingegnere capo è anche quello di sovrintendere alla consegna della concessione della miniera dall’uno all’altro concessionario; di verificare lo stato della miniera cui l’esercente abbia rinunciato e prescrivere i provvedimenti di sicurezza e di conservazione necessari.
Il  r.d. 18 dic. 1927 n. 2717  , sancisce l’obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e delle cave da parte degli esercenti. La denuncia va presentata alla Direzione generale dell’industria e delle miniere e all’Istituto centrale di statistica.
Il Corpo delle miniere viene riordinato con  r.d.l. 20 gen. 1936, n. 237  parzialmente modificato con  l. 25 mag. 1936 n. 1308  . Il provvedimento sancisce che il servizio geologico e minerario del Regno è affidato al Corpo delle miniere, alle dipendenze del Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell’industria). Stabilisce inoltre che è costituito al centro da un Ispettorato tecnico delle miniere e da un ufficio geologico; alla periferia da dodici Distretti minerari con sede a Bologna, Caltanissetta, Carrara, Firenze, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Trieste.
I compiti del Corpo reale delle miniere sono i seguenti:

- rilevamento e pubblicazione della carta geologica e mineraria del Regno;
- studio paleontologico, litologico e chimico del materiale raccolto;
- esecuzione delle analisi tecniche occorrenti per il servizio minerario;
- studi e indagini sistematiche per la ricerca di giacimenti minerari;
- raccolta di rocce e minerali e loro coordinamento in collezioni scientifiche;
- consulenza tecnica richiesta al Ministero delle corporazioni dalle pubbliche amministrazioni;
- direzione e organizzazione delle ricerche e delle lavorazioni minerarie all’estero per conto dello Stato;
- vigilanza sull’andamento generale dell’attività mineraria ed esecuzione delle ispezioni;
- raccolta e predisposizione degli elementi tecnici e statistici sull’industria mineraria;
- applicazione della legge mineraria e delle norme riguardanti la polizia delle cave e delle miniere e la sicurezza del lavoro nelle industrie estrattive.

Con  r.d.l. 15 giu. 1936 n. 1347  , vengono presi ulteriori provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere. Il Distretto minerario riceve il programma dei lavori che ciascun concessionario intende svolgere nell’anno successivo; può disporne varianti e contro la sua determinazione è possibile ricorrere al Ministero delle corporazioni che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere. La mancata presentazione del programma dei lavori, o la sua inosservanza, può essere causa di decadenza.
Con  l. 7 nov. 1941, n. 1360  , “Classificazione delle sostanze minerali”, viene riconfermata una distinzione dei materiali minerari in due categorie, corrispondenti rispettivamente ai prodotti estratti dalle miniere (minerali utilizzabili per l’estrazione di metalli metalloidi, acque minerali e termali, vapori e gas, combustibili, sostanze radioattive, pietre preziose) e a quelli estratti dalle cave (torbe, materiali per costruzioni edilizie e altri materiali non compresi nella prima categoria. La legge stabilisce che sull’appartenenza all’una o all’altra categoria di sostanze non indicate nell’elenco, si provvede con decreto reale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.
Con  d.p.r. 28 giu. 1955, n. 620  , sul decentramento dei servizi del Ministero dell’industria e del commercio, vengono modificati alcuni articoli della legge mineraria 1443/1927.
La ricerca delle sostanze minerali è consentita solo a chi sia munito di permesso; il permesso è accordato dal Ministero per l’industria e il commercio nel caso si tratti di minerali di interesse nazionale, dall’ingegnere capo del Distretto minerario per i minerali di interesse locale. Rientrano tra i minerali di interesse nazionale quelli già indicati nella prima categoria della legge precedente, ad esclusione delle acque minerali e termali, che rientrano, come tutta la seconda categoria, nei minerali di interesse locale. L’ingegnere capo del distretto è tenuto a comunicare all’amministrazione provinciale, alla Camera di commercio industria e agricoltura e ai comuni interessati per territorio, le domande pervenutegli, affinché i predetti enti possano, nel termine di 30 giorni, fare le loro osservazioni. La decadenza del permesso di ricerca è pronunciata dalla stessa autorità competente a concederlo.
La competenza sulle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque termali e termali è affidata ora al prefetto.
Qualora il proprietario non sfrutti la sua proprietà, l’ingegnere capo del Distretto minerario può imporre un termine per l’inizio dei lavori oppure dare in concessione la cava e la torbiera. Se la torbiera interessa la bonifica idraulica sarà preventivamente udito il competente ufficio del Genio civile. L’ingegnere capo ha inoltre facoltà di consentire la sospensione dei lavori quando si tratti di sospensione non superiore ad un anno.
Altri compiti degli ingegneri delle miniere sono quelli elencati nella  l. 11 gen. 1957 n. 6  , relativa alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. Il permesso di ricerca è accordato con decreto del ministro per l’industria e per il commercio, sentito il parere del Comitato tecnico degli idrocarburi. Del Comitato fa parte, tra gli altri, il direttore generale delle miniere. La legge istituisce inoltre, alle dipendenze del Ministero dell’industria e del commercio, Direzione generale delle miniere, l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, competente specificamente in idrocarburi liquidi e gassosi, con sezioni a Bologna, Roma e Napoli. All’ufficio sono addetti anche funzionari tecnici del corpo delle miniere. Ciascun Distretto minerario è tenuto a conservare gli elenchi e i permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione per gli idrocarburi liquidi e gassosi, redatti dal Ministero e conservati anche dalle sezioni dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.
In seguito alla  l. 4 mar. 1958, n. 198  , che delega il governo ad emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e riforma il Consiglio superiore delle miniere, viene emanato il  d.p.r. 9 apr. 1959, n. 128  , sulle norme di polizia delle miniere e delle cave. La competenza dell’autorità mineraria consiste nella vigilanza sull’applicazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza. L’ingegnere capo del Distretto minerario si avvale degli ispettori medici del lavoro e, in mancanza, dei sanitari dipendenti dallo Stato, degli ufficiali sanitari e dei medici dipendenti da enti pubblici, nonché dei medici di miniera.
Ingegneri e periti del Corpo delle miniere, i medici nell’espletamento dei loro compiti riguardo alle norme igienico-sanitarie, i geologi e i chimici del Corpo delle miniere hanno il diritto di visitare le miniere e le cave. Gli ingegneri e i periti del Corpo delle miniere sono ufficiali di polizia giudiziaria e nell’esercizio delle loro funzioni hanno facoltà di richiedere l’intervento della forza pubblica.
L’ingegnere capo del distretto ha facoltà di prescrivere per determinate miniere la redazione di programmi poliennali. Provvede alla convalida dei delegati alla sicurezza eletti presso ogni miniera. Prima di effettuare le visite ispettive, l’ingegnere capo o i funzionari del Distretto minerario prendono visione del registro delle segnalazioni compilato dai delegati alla sicurezza. In caso di inadempienze, il prefetto, su proposta dell’ingegnere capo, può vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori.
I lavori di ricerca e coltivazione mineraria devono essere denunciati al distretto minerario nella cui circoscrizione si svolgono e al Comune. L’ingegnere capo visiona titoli e documenti comprovanti la capacità tecnica delle persone alle quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori. Il sindaco trasmette annualmente al distretto l’elenco delle cave attive nel comune con l’indicazione del proprietario, dell’imprenditore e della località dei lavori e, per le cave di nuova apertura, della data della denuncia dell’esercizio.
Annualmente è consegnata al distretto minerario una copia dei piani topografici aggiornati al 31 dicembre precedente e contestualmente può essere ritirata la copia depositata l’anno precedente.
I piani aggiornati dei lavori sono consegnati al distretto che ne constata la corrispondenza, anche prima della cessazione o della sospensione dell’esercizio.
Al distretto vanno presentati anche i programmi generali dei lavori e delle coltivazioni da eseguire nelle miniere per periodi annuali, con indicazioni di tutti gli elementi utili alla loro valutazione dal punto di vista della sicurezza.
Nelle miniere o cave cui siano addetti più di 50 operai o in casi di particolare pericolo deve essere redatto un regolamento interno sottoposto all’approvazione dell’ingegnere capo.
Il direttore denuncia al distretto ogni infortunio che abbia causato la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a trenta giorni e denuncia anche ogni situazione di pericolo. Il funzionario del Corpo delle miniere incaricato della constatazione dell’infortunio, redige un verbale trasmesso all’autorità giudiziaria e al prefetto. Al distretto sono comunicate anche le malattie professionali e ogni altro elemento ritenuto necessario allo studio del fenomeno infortunistico nelle miniere e nelle cave.
Il Distretto minerario ha poteri di vigilanza anche sulle attività di perforazione per vapori endogeni, gas diversi dagli idrocarburi e acque termali o minerali per profondità superiori a 200 metri.
Con  d.p.r. 14 gen. 1972 n. 2  , vengono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere. Il trasferimento riguarda le seguenti funzioni:

- il permesso per la ricerca e la concessione per l’utilizzazione delle sorgenti di acque minerali;
- l’autorizzazione all’apertura e alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione e all’utilizzazione di acque minerali naturali o artificiali;
- l’autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici;
- la vigilanza sull’utilizzazione delle acque minerali, e sull’esercizio degli stabilimenti termali e idroterapici;
- la sorveglianza sull’utilizzazione di cave e torbiere, la sottrazione al proprietario della disponibilità della cava o torbiera e la eventuale concessione a terzi;
- la raccolta di dati statistici.
Rimangono di competenza dello Stato le disposizioni concernenti le autorizzazioni e i controlli sanitari sulle acque minerali e termali e in genere le attribuzioni statali in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, di sicurezza degli impianti e delle condizioni di lavoro.
Il  d.p.r. 24 lug. 1977, n. 616  , trasferisce alle Regioni le funzioni statali in materia di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128 e quelle devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del d.p.r. 1955, n. 547, e 19 marzo 1956, n. 302 (sicurezza del lavoro). Le Regioni, per l’esercizio delle funzioni predette, possono avvalersi del Corpo nazionale delle miniere. Le funzioni amministrative che vengono trasferite alle Regioni, sono le seguenti:

- L’autorizzazione all’escavazione di sabbie e ghiaie nell’alveo dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attività di escavazione;
- l’autorizzazione all’apertura e alla coltivazione di cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero e forestale;
- l’approvazione dei regolamenti per la disciplina degli agri marmiferi;
- la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dal r.d. 29 luglio 1927, n. 1443.
Nuove norme per l’attuazione della politica mineraria vengono emanate con  l. 6 ott. 1982, n. 752  . La legge riguarda le acque minerali e termali, i vapori, i gas e le energie del sottosuolo, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale nonché dal fondo e sottofondo marino, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali radioattivi. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario; individua le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore. Nel quadro degli indirizzi determinati dal CIPE, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, predispone programmi quinquennali per aggiornare e integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali. Nelle zone oggetto di ricerca viene sospeso il conferimento di nuovi permessi fino alla conclusione della ricerca. I titolari dei permessi in queste zone, sono tenuti a presentare progetti di ricerca adeguati alle aree minerarie. Il controllo sull’esecuzione dei progetti è esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle regioni a statuto speciale. L’attività di ricerca di base (raccolta di dati di documentazione e bibliografia mineraria, indagini e studi sistematici, prospezioni comprese) è svolta dal Ministero dell’industria, commercio e artigianato o direttamente o tramite l’Ente nazionale idrocarburi (ENI), sulla base di convenzioni apposite. Sulla base dei dati acquisiti dalla ricerca di base, il Ministero dichiara con decreto le aree indiziate per minerale. I titolari dei permessi di ricerca di tali aree, i quali presentino programmi di ricerca giudicati idonei, possono usufruire di contributi concessi con decreto del Ministero. L’ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario, nonché la congruità delle spese sostenute. L’ingegnere capo del distretto può approvare eventuali varianti che non comportino un aumento della spesa.
La  l. 30 lug. 1990 n. 221  , detta nuove norme per l’attuazione della politica mineraria, introduce modifiche alle norme di polizia mineraria includendo nell’opera di prevenzione degli infortuni sul lavoro e nella tutela dell’igiene degli impianti, non solo l’ingegnere capo del distretto minerario, ma anche l’ingegnere capo della sezione dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia. Costoro si avvarranno dei medici delle unità sanitarie locali.
Con il  d.lg. 31 mar. 1998 n. 112  , che conferisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, viene stabilito che restano di proprietà dello Stato le seguenti funzioni:

- La prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonché la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, comprese le funzioni di polizia mineraria;
- la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
- l’approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse statale;
- la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;
- la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all’estero, la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi all’industria mineraria;
- la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;
- la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni interessate;
- l’inventario delle risorse geotermiche;
- la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di perito industriale o di geometra per i capi servizio delle miniere;
- La determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte di richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabilite con legge;
- La determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;
- La determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
- Il riconoscimento dell’idoneità dei prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco.
Sono delegate alle regioni:

- le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;
- le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari e ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma;
- la concessione e l’erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché gli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie;
- la determinazione delle tariffe richieste per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
- i canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione;
- gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione all’autorità regionale che provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
- adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale dei progetti di ricerca e di coltivazione, sentiti i comuni interessati, esclusi i progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.
Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all’autorità regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.
Il decreto sopprime i pareri degli organi consultivi centrali relativi ai procedimenti legati alle competenze delegate alle regioni.
Con la  l. costituzionale 2001 n. 3  , che riforma l’articolo V della Costituzione, la materia delle cave e delle torbiere passa definitivamente sotto la potestà legislativa delle Regioni.

fonti normative

r.d. 12 dicembre 1861, n. 401 - provvedimento relativo alla formazione di una carta geologica del Regno
r.d. 6 giugno 1863, n. 1320 - provvedimento di approvazione del Regolamento per le ispezioni del Genio civile
r.d. 28 febbraio 1864, n. 1699 - provvedimento relativo alla circoscrizione dei distretti mineralogici
r.d. 23 dicembre 1865, n. 2744 - provvedimento relativo al servizio di vigilanza dei calcaroni nelle province siciliane
r.d. 11 marzo 1869, n. 4952 - provvedimento di unificazione legislativa del Regno
r.d. 19 maggio 1870, n. 5673 - provvedimento relativo alla pianta organica del Corpo reale delle miniere
r.d. 30 dicembre 1871 n. 619 - provvedimento relativo alla pianta del personale e ai distretti territoriali del Corpo reale delle miniere
l. 30 marzo 1893, n. 184 - provvedimento relativo alla polizia delle miniere, cave e torbiere
r.d. 14 gennaio 1894, n. 19 - regolamento di attuazione della l. 30 mar. 1893, n. 184
r.d. 18 giugno 1899, n. 231 - provvedimento di approvazione del regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave
r.d. 10 gennaio 1907, n. 152 - provvedimento di approvazione di un nuovo regolamento sulla polizia delle miniere, cave e torbiere
r.d. 17 agosto 1907, n. 646 - Che approva un nuovo regolamento per la sorveglianza delle caldaie e recipienti di vapore
r.d. 20 dicembre 1908, n. 828 - provvedimento di estensione al Corpo delle miniere di alcuni articoli del testo unico della legge sull’ordinamento del Corpo del genio civile
l. 19 marzo 1911, n. 250 - provvedimento a favore dell’industria del petrolio
r.d. 21 gennaio 1912, n. 58 - regolamento di attuazione della l. 19 mar. 1911, n. 250
l. 22 dicembre 1912, n. 1361 - provvedimento di istituzione di un corpo di ispettori dell’industria e del lavoro alla dipendenza del Ministero di agricoltura industria e commercio
r.d. 27 aprile 1913, n. 431 - regolamento di attuazione della l. 22 dic. 1912, n. 1361
r.d. 22 giugno 1916, n. 755 - provvedimento di divisione del Ministero dell’agricoltura, industria e commercio
d.l. lgt. 7 gennaio 1917, n. 35 - Recante provvedimenti straordinari per la coltivazione delle miniere di combustibili fossili
d.l. lgt. 22 febbraio 1917, n. 261 - provvedimento relativo al Comitato composto dai sottosegretari di Stato dell’agricoltura, delle munizioni e dei lavori pubblici
d.l. lgt. 26 aprile 1917, n. 696 - provvedimento relativo al Comitato composto dai sottosegretari di Stato dell’agricoltura, delle munizioni e dei lavori pubblici
d. lgt. 5 agosto 1917, n. 1215 - provvedimento di istituzione del Commissariato generale per i carboni e combustibili nazionali
r.d. 28 settembre 1919, n. 1924 - provvedimento relativo alle acque termali e agli stabilimenti termali
r.d.l. 2 ottobre 1919, n. 1794 - provvedimento di istituzione della Direzione generale delle miniere
r.d. 18 novembre 1920, n. 1803 - provvedimento di istituzione dell’Ispettorato centrale tecnico per le esplorazioni del sottosuolo presso il Ministero dell’agricoltura
l. 3 dicembre 1922, n. 1636 - provvedimento relativo alla ricerca e l’utilizzazione delle sostanze radioattive
r.d. 6 settembre 1923, n. 2700 - Provvedimenti per i corpi consultivi dei cessati ministeri dell’agricoltura, dell’industria e il commercio, del lavoro e la previdenza sociale
r.d. 31 ottobre 1923, n. 2449 - provvedimento di istituzione dell'Ufficio delle sostanze radioattive per gli studi sul controllo della radioattività dei preparati e dei materiali naturali
r.d. 23 ottobre 1925, n. 2118 - provvedimento relativo al passaggio dell’Ufficio delle sostanze radioattive dalla dipendenza del Ministero dell’economia nazionale a quella del Ministero dell’interno
r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 - Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno
r.d. 18 dicembre 1927, n. 2717 - provvedimento relativo alla denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e delle cave da parte degli esercenti
r.d.l. 6 gennaio 1936, n. 94 - provvedimento di soppressione della Commissione per le sostanze radioattive
r.d.l. 20 gennaio 1936, n. 237 - provvedimento di riordinamento del Corpo delle miniere
l. 25 maggio 1936, n. 1308 - provvedimento di modifica del r.d.l. 20 gen. 1936, n. 237
r.d.l. 15 giugno 1936, n. 1347 - provvedimento relativo alla ricerca e alla coltivazione delle miniere
l. 7 novembre 1941, n. 1360 - Classificazione delle sostanze minerali
l. 4 gennaio 1951, n. 2 - provvedimento di istituzione della Direzione delle miniere
d.p.r. 28 giugno 1955, n. 620 - Decentramento dei servizi del Ministero dell’industria e del commercio
l. 11 gennaio 1957, n. 6 - Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi
l. 4 marzo 1958, n. 198 - delega al Governo ad emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e riforma il Consiglio superiore delle miniere
d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128 - provvedimento relativo a norme di polizia delle miniere e delle cave
d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2 - provvedimento di trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere
d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 - provvedimento di trasferimento alle regioni delle funzioni statali in materia di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere
d.p.r. 24 luglio 1977, n. 617 - Soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali
l. 6 ottobre 1982, n. 752 - provvedimento relativo alla politica mineraria
l. 30 luglio 1990, n. 221 - Nuove norme per l’attuazione della politica mineraria
d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali
l. costituzionale 2001, n. 3 - provvedimento relativo al passaggio definitivo della materia delle cave e delle torbiere sotto la potestà legislativa delle Regioni
soggetto produttore collegato
Distretto minerario di Bologna

curatori

creazione
Arianna Franceschini - 2008
revisione
Paola Carucci - 2010
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