Il
r.d.l. 18 nov. 1929, n. 2071 , che reca provvedimenti per la bonifica integrale e i servizi agrari forestali, istituisce, per provvedere ai servizi dell’agricoltura, appositi Ispettorati dell'agricoltura con sede a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Aquila, Bari, Caserta, Potenza, Catanzaro, Palermo e Cagliari. I limiti territoriali di competenza degli ispettorati sono stabiliti con decreto del Ministero per l’agricoltura e le foreste.
Gli ispettori, organi dell’Amministrazione dell’agricoltura, hanno i seguenti compiti:
- coordinamento e vigilanza dal punto di vista tecnico sulle Cattedre ambulanti di agricoltura e gli altri uffici ed organi locali che sono sotto la vigilanza del Ministero dell’agricoltura;
- approvazione di progetti e concessione di contributi e sussidi per opere di miglioramento fondiario di singole aziende agrarie che siano sussidiate dallo Stato;
- esame dei progetti e pareri sulle proposte di opere che ricevono sussidi e contributi dal Ministero;
- sorveglianza e collaudo sulle opere di carattere agrario che ricevono sussidi e contributi dallo Stato;
- consulenza sui progetti di trasformazione fondiaria di pubblico interesse e in generale sui progetti di competenza tecnica mista.
L’ispettore per l’agricoltura ha alle sue dipendenze un reggente di sezione e un assistente, distaccati dal personale delle Cattedre ambulanti esistenti nel compartimento di ispezione.
La
l. 2 giu. 1930, n. 755 , sull'unificazione dei procedimenti per l’esame tecnico delle opere di competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale, specifica i compiti dell’ispettore agrario regionale: questi si pronuncia in sede consultiva sulle domande di contributo statale, previo parere del Genio civile sul merito dei progetti, sulle opere di irrigazione a servizio di più aziende, su opere di provvista di acqua potabile a servizio di più aziende, sulle strade interpoderali, sulle borgate rurali, sui fabbricati rurali isolati, quando l’importo superi una certa somma indicata per ciascuna zona dal Ministero.
L’ispettore agrario regionale si pronuncia inoltre in sede consultiva, con facoltà di interpellare il Genio civile, sulle domande di contributi e di premi per opere di sistemazione agraria; opere d’irrigazione al servizio di una sola azienda; per i fabbricati rurali quando l’importo sia inferiore alla somma stabilita dal Ministero; per i dissodamenti di terreni; per trasformazioni fondiarie nell’agro romano sussidiate con i fondi della cassa di colonizzazione. Dà parere consultivo sulle domande di contributo nell’interesse sui mutui per fabbricati rurali e sulle domande di mutuo per bonifiche agrarie; è competente ad accertare la rispondenza tecnica e la convenienza economica dei progetti di opere di miglioramento agrario che siano finanziati dagli enti di cui al
r.d.l. 29 lug. 1927, n. 1509 .
Il Ministero dell’agricoltura stabilisce l’importo massimo delle opere per le quali l’ispettore può direttamente provvedere alla concessione dei contributi e stabilisce annualmente il limite complessivo di somma entro cui ciascun ispettore regionale può disporre pagamenti di contributi. I provvedimenti di concessione di contributi sono comunicati dall’ispettore alla Ragioneria centrale del ministero.
Gli ispettori agrari partecipano, con voto consultivo, ai consigli di amministrazione degli istituti speciali di credito che esercitano il credito agrario nella sede dell’Ispettorato.
Con
r.d. 13 mar. 1933, n. 674 , viene costituito il Nucleo di mobilitazione civile dell’Organo dell’alimentazione, alle dipendenze del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, che ha il compito di raccogliere elementi e preordinare quanto occorra per il funzionamento dell’alimentazione in tempo di guerra. Il Nucleo, costituito da un Ufficio centrale che risiede presso il ministero, ha alle sue dipendenze 12 Uffici interprovinciali dell’alimentazione che risiedono a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Aquila, Bari, Caserta, Potenza, Catanzaro, Palermo e Cagliari, presso i rispettivi Ispettorati compartimentali. Gli uffici interprovinciali, alle dipendenze dell’Ufficio centrale, hanno collegamenti con le Cattedre ambulanti di agricoltura e con le competenti autorità civili e militari territoriali.
Con
l. 3 feb. 1951, n. 114 , vengono istituiti gli Ispettorati compartimentali agrari di Genova e Perugia. La circoscrizione dell’Ispettorato agrario compartimentale di Genova è costituita dai territori delle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona; quello di Perugia dai territori delle province di Perugia e Terni.
Con
l. 15 dicembre 1961, n. 1304 , viene istituito l’agronomo di zona e riordinato il personale del Ministero dell’agricoltura e delle foreste; viene prevista l’istituzione degli Uffici agricoli di zona alle dipendenze dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura. La circoscrizione territoriale dell’ufficio, comprenderà il territorio di uno o più comuni, per una estensione compresa fra i 10.000 e i 60.000 ettari di terreno coltivato, con caratteristiche economico agrarie omogenee. Viene abrogato il primo comma dell’art. 4 del
d.p.r. 10 giu. 1955, n. 987 , che prevedeva la facoltà di istituire sezioni distaccate dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura.
L’agronomo di zona ha il compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della zona con l’assistenza tecnica, la divulgazione e la dimostrazione pratica, con la preparazione e l’aggiornamento professionale. Il capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura può delegare l’esercizio di alcune funzioni di sua competenza all’agronomo di zona.
Il ministro per l’agricoltura e le foreste può istituire, mediante decreto, Sezioni specializzate presso gli Ispettorati compartimentali dell’agricoltura e gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura, in base alle esigenze di detti uffici.
Gli Ispettorati agrari compartimentali hanno un compito di coordinamento e provvedono ad indirizzare e coordinare l’attività degli ispettorati provinciali dell’agricoltura compresi nell’ambito del compartimento.
Le attribuzioni amministrative e contabili di ciascun ispettorato provinciale dell’agricoltura sono svolte da un apposito ufficio cui è preposto un direttore di sezione del ruolo amministrativo della carriera direttiva.
Con
d.p.r. 15 gen. 1972, n. 11 , che trasferisce alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici, passano alle regioni, nel cui territorio hanno sede, gli uffici periferici del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, tra cui gli Ispettorati agrari compartimentali. Gli archivi e i documenti vengono consegnati alla Regione cui l’ufficio viene trasferito.