raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici / Lavoro e previdenza
Ispettorato dell'industria e del lavoro (1912-1931)   poi
Ispettorato corporativo del lavoro (1931-1943)   poi
Ispettorato del lavoro, Circolo regionale (1944-1955)   poi
Ispettorato regionale del lavoro (1955-1996)
datazione
1912-1996
contesto storico istituzionale
Regno d'Italia (1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946)
notizie storiche
1861-1912
Con  r.d. 3 apr. 1879, n. 4828  , vengono istituiti presso il Ministero dell’agricoltura industria e commercio due posti di ispettori delle industrie e dell’insegnamento industriale. Risalgono, infatti, solo alla fine del sec. XIX le prime misure a tutela del lavoro - da quelle sul lavoro dei fanciulli del 1886 e sul Corpo degli ispettori e ingegneri delle miniere del 1893 a quelle del 1898 sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell’industria e sull’istituzione della Cassa nazionale di previdenza per la tutela dell’invalidità e vecchiaia degli operai (che corrisponde all’attuale INPS, Istituto nazionale per la previdenza sociale); nello stesso anno vengono disciplinati compiti di polizia giudiziaria per assicurare l’applicazione delle leggi in materia di lavoro. Soprattutto nell’età giolittiana, in cui si sviluppa un processo di industrializzazione, si procede a ulteriori misure di tutela.
La  l. 29 giu. 1902, n. 246  , istituisce il Consiglio superiore del lavoro e, a livello centrale, l’Ufficio del lavoro presso il Ministero dell’agricoltura industria e commercio, che ha tra i suoi molteplici compiti sulle condizioni di lavoro, anche quelli sugli infortuni sul lavoro e la pubblicazione del “Bollettino dell’Ufficio del lavoro”. La  l. 29 settembre 1904, n. 572  , che dà esecuzione alla convenzione tra l’Italia e la Francia per la regolazione del lavoro degli operai, stabilisce l’impegno dello Stato italiano a dotarsi di un servizio di ispezione sull’applicazione delle leggi sul lavoro. Gli ispettori debbono controllare l’applicazione delle leggi sul lavoro minorile e femminile, così come delle prescrizioni relative al divieto di lavoro notturno, all’età di avviamento al lavoro negli stabilimenti industriali, alla durata del lavoro giornaliero, all’obbligo del riposo settimanale. Il governo italiano e quello francese si impegnano a pubblicare un rapporto annuale sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti sul lavoro delle donne e dei minori. Con  l. 19 luglio 1906, n. 380  , e successiva circolare del 26 novembre dello stesso anno vengono istituiti i primi tre Circoli ispettivi di Torino, Milano e Brescia, cui segue poco dopo quello di Bologna, che hanno circoscrizione interprovinciale.
Ispettorato dell’industria e del lavoro (1912-1931)
La  l. 22 dic. 1912, n. 1361  , istituisce un Corpo di ispettori dell’industria e del lavoro e ripartisce il servizio ispettivo in circoli regionali, alle dipendenze del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Gli ispettori hanno compiti di vigilanza sull’applicazione delle leggi sul lavoro di donne e fanciulli, sugli infortuni, sul riposo settimanale, sull’abolizione del lavoro notturno dei panettieri, sulla Cassa di maternità negli opifici, laboratori e cantieri; esercitano la sorveglianza sull’applicazione delle norme sulle caldaie e i recipienti di vapore; compiono rilevazioni sulle condizioni igieniche e tecniche delle industrie; raccolgono dati sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale, i salari e l’organizzazione del lavoro, la disoccupazione, gli scioperi, gli infortuni. Si adoperano infine per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti su invito delle parti. Gli ispettori eseguono visite ed elevano verbali di contravvenzione per le violazioni delle norme.
Il Corpo degli ispettori è organizzato in capi di circolo, ispettori e aiutanti ispettori.
Il regolamento di esecuzione della legge, approvato con  r.d. 27 apr. 1913, n. 431  , stabilisce che la sede e la circoscrizione dei circoli d’ispezione dell’industria e del lavoro sono stabilite con decreto reale; con decreto ministeriale possono essere istituite sezioni distaccate dipendenti dai circoli. I capi circolo hanno la direzione e la responsabilità del servizio nella loro circoscrizione, hanno facoltà disciplinari e la rappresentanza dell’ufficio.
Nell’esercizio dell’attività gli ispettori si raccordano con prefetture e uffici di pubblica sicurezza; possono richiedere l’intervento dell’ufficiale sanitario e denunciano eventuali trasgressioni all’ufficiale sanitario o al medico provinciale. Possono richiedere gli accertamenti dell’ufficio igienico sanitario dell’Ispettorato, dotato dei mezzi di ricerca sperimentale necessari.
L’attività degli ispettori dell’industria e del lavoro non si estende alle aziende sottoposte alla vigilanza del Corpo reale delle miniere.
Mensilmente i circoli d’ispezione inviano i dati da pubblicarsi nel “Bollettino dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro”; annualmente i capi circolo presentano un rapporto di attività da pubblicarsi a cura della Direzione generale della statistica e del lavoro.
Nel 1916 il Ministero dell’agricoltura industria e lavoro viene articolato in due distinti dicasteri, il Ministero dell’agricoltura e il Ministero dell’industria, del commercio e del lavoro, istituiti con  r.d. 22 giu. 1916, n. 755  . Alle dipendenze di quest’ultimo viene posto l’Ispettorato dell’industria e del lavoro che, nel 1920, a seguito dello sdoppiamento - attuato con  r.d. 3 giu. 1920, n. 700  - del ministero in Ministero dell’industria e commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, passa alle dipendenze di quest’ultimo. Con  r.d. 27 aprile 1923, n. 915  , il Ministero del lavoro e previdenza sociale è soppresso e, in base a  r.d. 5 luglio 1923, n. 1439  e  r.d. 6 set. 1923, n. 2125  , si definisce il passaggio dell’Ispettorato del lavoro alle dipendenze del Ministero dell’economia nazionale, ove confluiscono tutte le materie inerenti all’agricoltura, al commercio, all’industria e al lavoro. Nel 1926 viene istituito, con  r.d. 2 lug. 1926, n. 1131  , il Ministero delle corporazioni per l’esercizio delle competenze relative alla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, approvata con  l. 3 apr. 1926, n. 563  ; il ministero nel 1929, a seguito della soppressione del Ministero dell’economia nazionale, assume tutte le funzioni in materia di industria e lavoro. Con  r.d. 14 nov. 1929, n. 2183  , relativo all’ordinamento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell’agricoltura e foreste e del Ministero delle corporazioni, l’Ispettorato del lavoro e l’Ispettorato tecnico dell’industria sono soppressi ed è istituito, alle dipendenze del Ministero delle corporazioni, l’Ispettorato corporativo, cui sono attribuite le competenze degli ispettorati soppressi.
Ispettorato corporativo (1931-1943)
Il  r.d.l. 28 dic. 1931, n. 1684  , disciplina l’ordinamento dell’Ispettorato corporativo, stabilisce un nucleo di ispettori corporativi centrali avente sede presso il Ministero delle corporazioni, e uffici regionali aventi sede a Torino, Genova, Milano, Brescia, Trento, Padova, Trieste, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Roma, Chieti, Napoli, Bari, Potenza, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari; a Roma inoltre vi è un Ispettorato medico. Sede e circoscrizioni degli uffici regionali sarà determinata con decreto del Ministero delle corporazioni. Oltre alle attribuzioni sancite dalle norme vigenti, gli Ispettorati corporativi hanno funzioni di vigilanza sull’esecuzione dei contratti collettivi di lavoro e sull’applicazione delle norme sul lavoro, sull’assistenza e previdenza sociale.
Ispettorato del lavoro, Circolo regionale (1944-1955)
Con  r.d. 9 agosto 1943, n. 718  , il Ministero delle corporazioni riassume la denominazione di Ministero dell’industria, del commercio e del lavoro e con  d.lgt. 21 set. 1944, n. 304  , relativo al riordinamento dei servizi del ministero, la Direzione generale del lavoro e l’Ispettorato generale dell’industria e del lavoro sono posti alla la sua dipendenza. Ma con  r.d. 21 giugno 1945, n. 377  , il Ministero dell’industria, commercio e lavoro è ripartito nei due dicasteri, il Ministero dell’industria e commercio e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Con  d.lgt. 10 ago. 1945, n. 474  , che ripartisce le attribuzioni e il personale tra il Ministero dell’industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l’Ispettorato dell’industria e del lavoro, ora denominato Ispettorato del lavoro, viene posto alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il  d.lgs. 15 apr. 1948, n. 381  , attua il riordinamento dei ruoli periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L’Ispettorato del lavoro, organo periferico del ministero è ora costituito da 19 Circoli regionali, da 31 Uffici provinciali e interprovinciali e da un Ispettorato medico avente sede in Roma. Il ministro ha facoltà di istituire Sezioni staccate degli uffici dell’Ispettorato del lavoro. I circoli regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli uffici interprovinciali e provinciali.
Ispettorato regionale del lavoro (1955-1996)
Con  d.p.r. 19 mar. 1955, n. 520  , che procede alla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli organi periferici dell’Ispettorato vengono denominati Ispettorati regionali (con sede nei capoluoghi di regione), Ispettorati provinciali (con sede in ogni capoluogo di provincia), e Ispettorato medico centrale avente sede in Roma.
Gli ispettori regionali esercitano azione di coordinamento e vigilanza sugli ispettorati provinciali; svolgono i compiti loro impartiti dal ministro e, per la provincia in cui hanno sede, svolgono i compiti degli ispettorati provinciali.
L’Ispettorato medico centrale coordina e dirige l’applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie; propone i criteri di massima per la loro applicazione; dà parere sulle concessioni e sulle disposizioni generali relative; compie ispezioni, in accordo con il capo dell’Ispettorato della circoscrizione in cui dovranno effettuarsi; investiga sulle condizioni di igiene e salubrità del lavoro.
Gli Ispettorati provinciali svolgono direttamente funzioni di vigilanza sull’applicazione delle leggi sul lavoro e di previdenza sociale e dei contratti collettivi di lavoro; di consulenza legislativa; di vigilanza sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie svolte da associazioni professionali, enti pubblici e privati (escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, province e comuni). Svolgono inoltre attività di tutela e vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; attività di rilevazione sulle condizioni degli ambienti di lavoro, l’organizzazione del lavoro e i salari, le condizioni degli operai, gli scioperi, gli infortuni e gli effetti delle leggi sul lavoro, le condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive.
Il decreto 520/1965 riafferma la natura di ufficiali di polizia giudiziaria degli ispettori del lavoro e la loro facoltà di visitare in ogni momento laboratori, opifici, cantieri, dormitori e refettori annessi agli stabilimenti. Per i servizi di vigilanza sono assegnati all’Ispettorato del lavoro militari dell’Arma dei carabinieri. Gli ispettori possono avvalersi dell’opera dell’ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica e hanno facoltà di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro inadempiente. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione degli infortuni sono esecutive.
La  l. 22 luglio 1961, n. 628  , che apporta modifiche all’ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, conferma le attribuzioni dell’Ispettorato del lavoro e specifica che l’attività di consulenza «sarà esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale». La legge introduce inoltre il compito di regolare e disciplinare l’attività di assistenza e di vigilanza esercitata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie, e dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale. Sugli accertamenti dei predetti istituti l’Ispettorato del lavoro esprime parere vincolante favorevole o contrario.
Alcune leggi dal 1960 all’approvazione dello Statuto dei lavoratori nel 1970, introducono innovazioni e modifiche in materia di tutela del lavoro. La  l. 24 nov. 1981, n. 689  , che apporta modifiche al sistema penale, trasforma molte sanzioni penali in illeciti amministrativi pecuniari con sanzioni irrogate dall’ispettore con proprio provvedimento.
La  l. 24 dic. 1993, n. 537  , che apporta interventi correttivi di finanza pubblica, dispone di provvedere all’organizzazione degli Ispettorati del lavoro, ferma restando l’autonomia funzionale dell’attività di vigilanza.
Il  d.m. 7 novembre 1996, n. 687  , relativo al regolamento degli uffici periferici del ministero, prevede l’unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale e l’istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro ove dovranno confluire rispettivamente le competenze degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro.

fonti normative

r.d. 3 aprile 1879, n. 4828 - Istituisce presso il Ministero dell'agricoltura industria e commercio due posti di ispettore delle industrie e dell’insegnamento industriale
l. 29 giugno 1902, n. 246 - Istituisce presso il Ministero dell’agricoltura industria e commercio un Ufficio del lavoro
l. 29 settembre 1904, n. 572 - Conferisce piena e intera esecuzione alla convenzione stipulata tra Italia e Francia per la reciproca concessione di guarentigie ed agevolezze ai rispettivi operai
l. 19 luglio 1906, n. 380 - Autorizza una maggiore assegnazione per il servizio di vigilanza per l’applicazione delle leggi operaie
l. 22 dicembre 1912, n.1361 - Istituisce un corpo di ispettori dell’industria e del lavoro
r.d. 27 aprile 1913, n. 431 - Regolamento per l’esecuzione della legge che istituisce il corpo degli ispettori dell’industria e del lavoro
r.d. 22 giugno 1916, n. 755 - Istituisce il Ministero dell’industria commercio e lavoro
r.d. 3 giugno 1920, n. 700 - Istituisce il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
r.d. 27 aprile 1923, n. 915 - Soppressione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
r.d. 5 luglio 1923, n. 1439 - Riunione in un unico ministero, denominato Ministero dell’economia nazionale dei servizi e degli uffici dipendenti dai ministeri dell’agricoltura, dell’industria, del commercio e lavoro
r.d. 6 settembre 1923, n. 2125 - Costituzione e ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero dell’economia nazionale
l. 3 aprile 1926, n. 563 - Disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro
r.d. 2 luglio 1926, n. 1131 - Istituzione del Ministero delle corporazioni
r.d. 14 novembre 1929, n. 2183 - Ordinamento dei servizi dei Ministeri dei lavori pubblici, dell’agricoltura e delle foreste e delle corporazioni
r.d.l. 28 dicembre 1931, n. 1684 - Ordinamento dell'Ispettorato corporativo
r.d. 9 agosto 1943, n. 718 - Mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni
d.lgt. 21 settembre 1944, n. 304 - Riordinamento dei servizi del Ministero dell’industria, del commercio e del lavoro
r.d. 21 giugno 1945, n. 377 - Ripartizione del Ministero dell’industria commercio e lavoro in due distinti ministeri rispettivamente denominati Ministero dell’industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale
d.lgt. 10 agosto 1945, n. 474 - Ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell’industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
d.lgs. 15 aprile 1948, n. 381 - Riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
d.p.r. 19 marzo 1955, n. 520 - Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
l. 23 ottobre 1960, n. 1369 - Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina della mano d’opera negli appalti di opere e servizi
l. 22 luglio 1961, n. 628 - Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
l. 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali
l. 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei lavoratori. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
l. 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale
l. 24 dicembre 1993, n. 537 - Interventi correttivi di finanza pubblica
d.m. 7 novembre 1996, n. 687 - Regolamento degli uffici periferici del ministero. Norme per l’unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
profilo istituzionale collegato
Direzione regionale del lavoro (1996-)
Ispettorato del lavoro, Circolo provinciale (1944-1955) poi Ispettorato provinciale del lavoro (1955-1996)
Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione (1948-1997)
soggetto produttore collegato
Ispettorato corporativo del lavoro, circolo di Napoli
Ispettorato regionale del lavoro di Ancona
Ispettorato regionale del lavoro di Bari
Ispettorato regionale del lavoro di Bologna
Ispettorato regionale del lavoro di Trieste

curatori

creazione
Paola Carucci - 2010
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