Con
l. 13 giu. 1935, n. 1220 , che istituisce gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura, vengono soppresse le Cattedre ambulanti di agricoltura. Gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura hanno sede nei capoluoghi di provincia, ma sono previsti uffici staccati degli Ispettorati in altri comuni della provincia, quando particolari esigenze lo consiglino.
Gli Ispettorati sono uffici periferici del Ministero dell’agricoltura e delle foreste dal quale dipendono. Hanno compiti relativi all’indirizzo tecnico dell’agricoltura, alle attività dimostrative e di addestramento professionale, all’assistenza tecnica, alle rilevazioni di statistica agraria. Si occupano dell’esame tecnico di tutti i progetti di opere, di tutte le proposte e iniziative per cui sia richiesto il sussidio del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, quando l’esame non sia riservato alla Milizia nazionale forestale, agli uffici del Genio civile o all’amministrazione centrale.
Gli ispettori agrari avranno compiti estesi a determinate zone di territorio o a specifiche branche di produzione agricola, in base ad un futuro regolamento.
Rimangono ferme le competenze degli ispettori agrari regionali fissate dalla
l. 2 giu. 1930, n. 755 , sull’unificazione dei procedimenti per l’esame tecnico delle opere di competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale.
La legge mantiene in vigore tutte le norme relative ai contributi di province, comuni e Consigli provinciali dell’economia corporativa e di altri enti, sia quelli a carattere continuativo che quelli a tempo determinato. Il personale degli Ispettorati provinciali dell’agricoltura è personale di Stato posto alla dipendenza del Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Vi entrerà a far parte il personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura. Vengono soppressi i Consorzi per il mantenimento delle cattedre; il loro patrimonio verrà gestito dallo Stato.
Il
r.d.l. 30 mar. 1937, n. 1352 , reca disposizioni circa il pagamento dei contributi dovuti allo Stato dalle province, comuni, Consigli provinciali dell’economia corporativa ed enti vari per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell’agricoltura, e norme circa il trattamento di quiescenza del personale proveniente dalle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura.
I contributi costituiscono spese obbligatorie per gli enti interessati. Province, comuni e Consigli provinciali dell’economia devono garantire il regolare pagamento dei singoli contributi e la legge ne determina le modalità. Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste ha facoltà di assegnare ai Consorzi per il mantenimento delle cattedre non ancora soppressi, contributi supplementari.
La legge sopprime il Patronato per gli orfani del personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura: parte del suo patrimonio è trasferito all’Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato; con la rimanente parte viene costituita la Fondazione per gli orfani del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura, ente morale sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’agricoltura e delle foreste.
Il
r.d.l. 20 feb. 1939, n. 336 reca norme modificative e integrative al
r.d.l. 30 marzo 1937, n. 1352 . Riguardo ai contributi, l’art. 17 afferma che gli Ispettorati possono godere di contributi volontari di province, comuni ed altri enti nel caso di particolari iniziative agrarie. L’accettazione di contributi è subordinata all’autorizzazione del Ministero dell’agricoltura e foreste. I contributi saranno versati sul conto corrente intestato al competente Ispettorato e formeranno oggetto di gestione separata; i relativi rendiconti saranno assoggettati al controllo della Ragioneria centrale del ministero.
La
l. 21 ott. 1940, n. 1570 , con varianti al r.d.l. 20 febbraio 1939, n. 336, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo al funzionamento degli Ispettorati provinciali dell’agricoltura, aggiunge il seguente comma: sui fondi delle gestioni potranno gravare spese di viaggio, diarie e altre competenze per i sopralluoghi da eseguire nell’interesse delle iniziative e attività particolari. Il limite massimo per tali spese sarà stabilito di volta in volta dal Ministero dell’agricoltura e foreste nel decreto di approvazione.
Il
r.d. 29 mag. 1941, n. 489 , riorganizza i servizi e revisiona i ruoli organici del Ministero dell’agricoltura e delle foreste; stabilisce che presso gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura delle province che, in numero non superiore a 70, saranno stabilite con decreto del Ministero dell’agricoltura e le foreste, sarà istituita una Sezione specializzata per la difesa contro le malattie delle piante. A ciascuna delle sezioni sarà destinato un funzionario del ruolo tecnico dell’agricoltura che sia specializzato nelle discipline fitopatologiche.
Con
l. 8 giu. 1942, n. 1070 , vengono approvare le nuove tabelle contenenti l’elenco dei contributi annuali dovuti allo Stato a partire dal 1° gennaio 1942 da province, comuni, Consigli provinciali delle corporazioni ed enti vari per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell’agricoltura.
La
l. regionale siciliana 30 lug. 1948, n. 37 ,relativa all’ammasso di cereali per contingente per il raccolto 1947-48, stabilisce la creazione di Comitati provinciali per l’ammasso, presieduti dal prefetto, dei quali fa parte anche l’ispettore provinciale dell’agricoltura.
Numerose leggi prevedono in seguito la presenza dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura nelle commissioni istituite per la concessione di contributi nel campo dell’assistenza all’agricoltura, in quello edilizio e nel campo dell’incremento dell’occupazione. Se ne citano qui alcune:
La
l. 11 feb. 1952, n. 69 , attribuisce agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura i compiti che erano stati degli Uffici provinciali statistico economici dell’agricoltura nel conferimento del grano, dell’orzo, della segale, del granoturco e del risone ai Granai del popolo. Gli uffici provinciali dell’agricoltura si occuperanno degli accertamenti delle superfici e della determinazione delle produzioni effettivamente conseguite nella coltivazione;
La
l. 25 lug. 1952, n. 991 , istituisce mutui di miglioramento in favore dei territori montani, per i quali viene prescritta la formazione di consorzi per coordinare le attività necessarie alla buona regolazione delle acque e alla conservazione del suolo. Gli ispettorati provinciali dell’agricoltura hanno il compito di fornire pareri in merito all’indirizzo culturale e alle opere di miglioramento;
Il
d.p.r. 17 ott. 1952, n. 1317 , per l’esecuzione della
l. 2 lug. 1952, n. 949 , recante provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione, affida nuovi compiti agli ispettorati. La legge 949/1952 istituiva un fondo di rotazione a favore degli agricoltori per prestiti destinati all’acquisto di macchine agricole di produzione italiana o per la costruzione di impianti di irrigazione, di edifici rurali destinati sia all’abitazione dei coltivatori che alla lavorazione dei prodotti. Prestiti e mutui vengono concessi anche a consorzi, enti e società che si propongano di costruire impianti di distribuzione di acqua per irrigazione nelle zone in cui i proprietari non possano provvedere direttamente.
Compito degli ispettorati è quello di ricevere le domande di prestito o di mutuo e di trasmetterle allegando il proprio parere tecnico all’istituto di credito designato dall’interessato, dandone notizia all’Ispettorato compartimentale e al Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Nell’esprimere il proprio parere, l’Ispettorato dovrà pronunciarsi sull’attendibilità e la congruità dei costi indicati dai richiedenti, segnalando l’ammontare delle spese da ammettere a mutuo e il periodo entro il quale debbono essere somministrati i mutui ed eseguite le opere. L’ispettore provinciale dell’agricoltura che ha espresso parere favorevole sulle richieste, parteciperà con voto deliberativo alle adunanze degli organi deliberanti degli istituti di credito che hanno ottenuto le anticipazioni, nel caso debbano essere prese decisioni in merito alle richieste di mutuo o prestito. L’Ispettorato giudica anche la rispondenza dei progetti e delle opere ai requisiti imposti dalla legge.
Il
d.p.r. 10 giu. 1955, n. 987 , relativo al decentramento dei servizi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, afferma che il capo dell’Ispettorato agrario compartimentale e il capo dell’Ispettorato regionale delle foreste, esercitano, oltre alle mansioni di loro competenza, le attribuzioni amministrative del Ministero dell’agricoltura e delle foreste ad essi delegate con decreto del ministero. Essi potranno delegare l’esercizio di proprie attribuzioni agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura e agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.
Gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura provvederanno all’assistenza tecnica delle aziende agricole, all’istruzione e all’aggiornamento professionale degli agricoltori e dei contadini, alle indagini statistico-economiche dell’agricoltura, all’applicazione delle norme per il miglioramento dell’economia aziendale. Esercitano inoltre le attribuzioni ad essi demandate dal capo dell’Ispettorato agrario compartimentale. Il ministro dell’agricoltura e delle foreste, può istituire Sezioni distaccate dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura laddove le esigenze richiedano una circoscrizione territoriale più localizzata.
Il dirigente dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura fa parte insieme ai dirigenti di altri uffici del Comitato regionale dell’agricoltura e delle foreste, che ha il compito di formulare i programmi di investimento, di intervento, di assistenza tecnica nel campo dell’agricoltura della bonifica, dell’economia montana e delle foreste.
Con
l. 3 dic. 1957, n. 1178 , che prevede provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell’efficienza, produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell’annata 1955-56, viene istituito un contributo in merito al quale gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura sono chiamati a dare parere tecnico.
La
l. 21 lug. 1960, n. 739 , che prevede provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali, concede lo sgravio delle imposte, sovrimposte e addizionali nel caso di perdite di almeno metà del prodotto ordinario dei fondi. In questo caso l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura ha il compito di provvedere alle verifiche necessarie di concerto con l’amministrazione finanziaria, accertando le condizioni imposte dalla legge e rilasciando apposite attestazioni.
Con
l. 15 dic. 1961, n. 1304 , che istituisce l’agronomo di zona e riordina il personale del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, viene prevista l’istituzione degli Uffici agricoli di zona alle dipendenze dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura. La circoscrizione territoriale dell’ufficio, comprenderà il territorio di uno o più comuni, per una estensione compresa fra i 10.000 e i 60.000 ettari di terreno coltivato, con caratteristiche economico agrarie omogenee. Viene abrogato il primo comma dell’art. 4 del decreto 987/1955, che prevedeva la facoltà di istituire Sezioni distaccate dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura.
L’agronomo di zona ha il compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della zona con l’assistenza tecnica, la divulgazione e la dimostrazione pratica, con la preparazione e l’aggiornamento professionale. Il capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura può delegare l’esercizio di alcune funzioni di sua competenza all’agronomo di zona.
Il ministro per Agricoltura e le foreste può istituire, mediante decreto, sezioni specializzate presso gli Ispettorati compartimentali dell’agricoltura e gli ispettorati provinciali dell’agricoltura, in base alle esigenze di detti uffici.
Gli Ispettorati agrari compartimentali hanno un compito di coordinamento e provvedono ad indirizzare e coordinare l’attività degli Ispettorati provinciali dell’agricoltura compresi nell’ambito del compartimento.
Le attribuzioni amministrative e contabili di ciascun Ispettorato provinciale dell’agricoltura sono svolte da un apposito ufficio cui è preposto un direttore di sezione del ruolo amministrativo della carriera direttiva.
Con
d.p.r. 15 gen. 1972, n. 11 , che trasferisce alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici, passano alle Regioni, nel cui territorio hanno sede, gli uffici periferici del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, tra cui gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura e i relativi Uffici agricoli di zona. Gli archivi e i documenti vengono consegnati alla regione cui l’ufficio viene trasferito.