In base all’ordinamento giudiziario del 1865 la Pretura è istituita in ogni mandamento e, nelle città di almeno 40.000 abitanti in cui vi siano più preture, si prevede la possibilità di istituire con regio decreto Preture urbane per i giudizi penali. Il
r.d. 14 dic. 1865, n. 2637 , che determina il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei circoli per le corti d’assise e delle preture, pubblica la tabella delle sedi di Pretura.
Il pretore ha principalmente 3 funzioni:
- di giudice in materia civile e commerciale (con valore pecuniario stabilito);
- di giudice in materia penale (per reati che comportano una pena restrittiva stabilita per legge o pena pecuniaria definita);
- di ufficiale di polizia giudiziaria, e come tale si occupa dei primi atti istruttori.
Esercita inoltre la giurisdizione volontaria: cura e tutela di minorenni e incapaci e altre attribuzioni a lui deferite.
Alla Pretura sono addetti più vice-pretori, che possono essere assegnati in ciascun comune che non sia capoluogo di mandamento con funzioni congiunte a quelle del conciliatore. I vice-pretori comunali esercitano le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria che nel Codice penale sono attribuite ai sindaci.
Presso ogni Pretura vi è una cancelleria. Il
r.d. 14 dic. 1865, n. 2641 , con il quale è approvato il regolamento generale giudiziario per l’esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della legge sull’ordinamento giudiziario, prescrive le norme relative alla cancelleria delle preture (Capo III, artt. 192-198).
La storia degli uffici di Pretura è stata condizionata dalle modifiche apportate alla circoscrizione giudiziaria del Regno, che hanno diminuito il numero delle preture e dei pretori, sempre stabilito per legge. Inoltre, col passare del tempo si è ampliata la sfera delle competenze dei pretori.
Una prima modifica alla circoscrizione giudiziaria è quella per la sola Toscana, con
r.d. 14 dic. 1865, n. 2636 , con il quale vengono soppresse trenta preture. Con
l. 30 mar. 1890, n. 6702 , e con
r.d. 9 nov. 1891, n. 669 , vengono abolite 273 preture e se ne crearono quattro nuove.
La
l. 18 lug. 1904, n. 402 , che modifica l’ordinamento giudiziario, restringe ulteriormente l’organico dei pretori, «fermo rimanendo il numero e la circoscrizione delle preture esistenti». I mandamenti rimasti scoperti sarebbero stati retti da pretori di un altro mandamento dello stesso distretto. Il provvedimento è applicato alle preture che abbiano emesso in media meno di cento sentenze all’anno nell’ultimo quinquennio.
La
l. 14 lug. 1907, n. 511 , il cui regolamento di attuazione è approvato con
r.d. 24 mag. 1908, n. 237 , fissa con apposita tabella, i gradi, gli stipendi e il numero dei magistrati addetti alle corti, ai tribunali, agli uffici del pubblico ministero e alle preture; prevede la possibilità di ridurre ad una le Preture urbane delle città e di istituire una o più sezioni di pretura, con decreto reale e su richiesta dei comuni interessati. La sezione sarà amministrata periodicamente dal pretore del mandamento e, nel caso in cui il numero degli affari lo richieda, si potrà incaricare con decreto ministeriale un giudice aggiunto o un uditore giudiziario.
La
l. 19 dic. 1912, n. 1311 , che porta modificazioni all’ordinamento giudiziario, stabilisce le norme relative alla carriera dei magistrati. Divide i pretori in quattro categorie alle quali si accede per merito e per anzianità. Anche le preture sono suddivise in quattro classi: preture di prima classe sono quelle istituite nei capoluoghi di provincia e nelle sedi di corti di appello e di tribunali; le preture di seconda, terza e quarta classe, vengono istituite con regio decreto in base alla situazione della popolazione del mandamento e al numero degli affari dell’ultimo quinquennio.
Con
r.d. 27 feb. 1913, n. 127 , viene approvato il testo definitivo del Codice di procedura penale del 1913, secondo il quale:
«Art. 16. - Appartiene al pretore, quando non sia stabilita la competenza di altro giudice, la cognizione in materia di:
- contravvenzioni prevedute nel codice penale, e di ogni altra per la quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, od una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire duemila;
- delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione, non superiore nel massimo a sei mesi, ovvero del confino non superiore nel massimo ad un anno, od una pena pecuniaria, sola o congiunta ad una di dette pene, non superiore nel massimo a lire duemila;
- reati indicati nel numero 2 dell'articolo precedente e di ogni altro non indicato nei numeri 1, 3, 4 e 5 dello stesso articolo e non attribuito alla speciale competenza della Corte di assise, quando la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a tre anni e nel minimo a sei mesi, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, ed il giudice istruttore o la sezione di accusa, su conforme richiesta del pubblico ministero in caso d'istruzione formale, o in ogni altro caso il procuratore del re, riconosca che per le cause le quali diminuiscono la imputabilità o la pena, escluse le circostanze attenuanti prevedute nell'articolo 59 del Codice penale, ovvero per la tenuità del reato, si possano applicare le pene rispettivamente indicate nei numeri 1 e 2 di questo articolo».
Il
r.d. 14 dic. 1921, n. 1978 , sull’ordinamento giudiziario, stabilisce un pretore in ogni comune, designato da apposita tabella. Viene riaffermata la possibilità di istituire Preture urbane nel qual caso i pretori urbani esercitano le funzioni di giudici in materia penale entro i limiti della competenza per materia e per territorio del pretore mandamentale. La legge abolisce le sezioni di pretura e stabilisce la trasferta del pretore nel comune del mandamento designato dalla tabella per l’istruzione delle cause e per le udienze civili e penali da tenersi nell’ufficio del giudice conciliatore. In questo caso saranno i segretari comunali a fare le veci del cancelliere. In ogni pretura può esservi un vice pretore e solo in casi di assoluta necessità possono esserne nominati due. Con il
r.d. 24 mar. 1923, n. 601 , vengono di nuovo modificati il numero e le sedi delle preture:
«Art. 2. Il numero e la sede delle Corti di appello e sezioni, dei tribunali e delle preture del Regno sono determinati nella tabella annessa al presente decreto».
Le sezioni di pretura sono abolite, ma viene prevista la designazione (con successivo decreto) dei comuni nei quali il pretore del mandamento si recherà per compiere atti di istruzione, tenere udienze civili e penali nell’ufficio del giudice conciliatore.
Con
r.d. 24 mar. 1923, n. 602 , viene stabilito che la nuova circoscrizione giudiziaria entrerà in vigore dal 1° luglio 1923 e che da quel giorno, preture tribunali e corti non comprese nelle tabelle annesse al decreto 601/1923, verranno soppresse, mentre gli uffici giudiziari di nuova istituzione cominceranno a funzionare dal 1° ottobre 1923. Quindi dal 1° luglio 1923 tutti gli atti, i giudizi e le istruzioni inizieranno davanti i nuovi uffici competenti.
Il
r.d. 28 giu. 1923, n. 1361 , modifica ulteriormente la circoscrizione giudiziaria del Regno approvata con il precedente decreto 601/1923, e pubblica una nuova tabella contenente le nuove aggregazioni di mandamenti e distretti.
Con
r.d. 30 dic. 1923, n. 2785 , vengono ulteriormente modificate le circoscrizioni giudiziarie e istituit sedi distaccate di pretura; è pubblicata un’altra tabella contenente ulteriori modifiche relative alle aggregazioni di mandamenti e comuni. Vi vengono indicati anche i comuni nei quali il pretore, dopo l’abolizione delle sezioni di pretura, può recarsi a tenere udienze e atti di istruzione. Tali comuni diventano sede periodica di giustizia (artt. 5 e 14), la cui soppressione o istituzione è demandata al Governo con decreto.
Le cause penali nelle quali siano imputati detenuti o debbano sentirsi testimoni detenuti, sono trattate sempre nel capoluogo sede del mandamento. Tuttavia, nei giorni in cui il pretore si trova nel comune distaccato per tenervi udienza penale, potrà giudicare per direttissima i detenuti che fossero tratti in arresto e non fossero ancora stati tradotti al carcere mandamentale.
Le udienze civili e penali e gli atti di istruzione sono compiuti negli uffici del Giudice conciliatore del comune in cui il pretore si trasferisce. Le funzioni di cancelliere sono adempiute dal segretario comunale.
Nella segreteria di ciascuno dei comuni designati nella tabella B (sede periodica) debbono essere tenuti i seguenti registri:
- foglio di udienza delle cause civili, nel quale vengono iscritte le cause trattae nel Comune e i provvedimenti relativi
- registro generale delle cause penali
- registro cronologico degli atti civili
- registro per le spese di trasferta di testimoni e periti.
Le cause verranno iscritte anche nel ruolo generale e nel registro generale degli affari penali della pretura, con annotazione che sono state rimesse per la trattazione alla segreteria del Comune designato all’uopo o che sono state trattate nella sede periodica.
Il testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, è pubblicato con
r.d. 30 dic. 1923, n. 2786 .
Conferma le circoscrizioni giudiziarie istituite con le leggi precedenti, la possibilità di istituire Preture urbane per i giudizi penali e quella di ridurre ad una le preture urbane ove necessario. Il pretore urbano esercita le funzioni di giudice in materia penale secondo le disposizioni del codice penale, e dispone che alle preture vengano assegnati giudici aggiunti.
Il
r.d.l. 23 mag. 1924, n. 772 , integrato dal
r.d. 27 nov. 1924 n. 2057 , dispone l’unificazione delle preture che sorgono in comuni sedi di più mandamenti, e istituisce un ufficio unico di pretura con competenza sull’intero mandamento. Ripartisce l’ufficio in sezioni civili e penali e, quando vi siano più sezioni civili, stabilisce di assegnare ad una di esse le cause commerciali. Prevede anche l’istituzione di sedi promiscue.
Nelle Preture unificate cui siano addetti non meno di quattro magistrati il pretore titolare può, con suo decreto inviato al primo presidente della Corte di appello, stabilire turni di servizio per periodi determinati, attribuendo a ciascun magistrato la trattazione di uno o più gruppi di affari e specialmente, in materia civile:
- atti cautelativi e provvedimenti in sede possessorie;
- procedura di esecuzione e piccoli fallimenti; procedure d’ingiunzione;
In materia penale:
- istruttoria per reati di competenza propria o superiore;
- procedimento per decreto;
- provvedimenti in sede di esecuzione;
- visita agli stabilimenti carcerari.
Il decreto (art. 15), stabilisce che presso ogni sezione della Pretura unificata debbono essere tenuti separati i registri per le udienze civili e penali della sezione e quelli per le relative annotazioni statistiche.
Con
r.d. 26 feb. 1928, n. 471 , che detta norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro, vengono soppressi i collegi dei probiviri e le commissioni dell’impiego privato. Le controversie individuali saranno dunque decise dal pretore nei limiti della sua competenza per valore. Il pretore sarà assistito da due esperti, uno appartenente alla categoria dei datori di lavoro, l’altro a quella dei lavoratori, scelti fra gli iscritti in appositi albi.
Se l’oggetto della controversia non eccede il valore di L. 2000, le sentenze sono inappellabili. Per le sentenze che eccedono tale valore, l’appello si propone davanti alla Magistratura del lavoro.
Il
r.d. 21 mag. 1934, n. 1073 , detta ulteriori norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro, elenca i tipi di controversie che la Pretura decide nei limiti della rispettiva competenza per valore:
- controversie individuali derivanti da rapporti di lavoro o di impiego che sono o possono essere oggetto di contratti collettivi;
- le controversie in materia di mezzadria, purché regolata da contratti collettivi;
- controversie concernenti la responsabilità civile del datore di lavoro e dei lavoratori verso le associazioni sindacali;
- le controversie concernenti rapporti di lavoro di dipendenti da enti pubblici di qualsiasi natura.
La legge enumera poi tutte le norme relative all’albo degli esperti e al procedimento e conferma l’inappellabilità delle sentenze di valore inferiore a lire 2000.
Il
r.d. 31 mag. 1928, n. 1320 , che modifica la circoscrizione giudiziaria del Regno, pubblica due nuove tabelle recanti le variazioni a quelle del decreto 601/1923, successivamente modificato, riguardo alle sedi di corti di appello, tribunali e preture.
Dopo la soppressione di alcune preture al Nord e l’istituzione della Pretura di Pontebba con
r.d.l. 23 apr. 1931, n. 484 ; il
r.d.l. 17 lug. 1931, n. 953 , modifica l’ordine giudiziario del Regno e le relative norme di attuazione e apporta ulteriori modifiche alla circoscrizione giudiziaria territoriale pubblicando le tabelle relative alle circoscrizioni delle corti d’appello di Trieste e Venezia, ulteriore variazione delle tabelle annesse decreti 601/1923
Ulteriori tabelle di modifica di quelle annesse a questo decreto, sono quelle pubblicate dal
r.d. 22 feb. 1932, n. 243 , per l’effetto del distaccamento di comuni da alcune preture e loro aggregazione ad altre e per il distaccamento di preture da alcune circoscrizioni e la conseguente aggregazione ad altre circoscrizioni.
Il
r.d. 28 set. 1933, n. 1282 , modifica la circoscrizione giudiziaria e le piante organiche del personale degli uffici giudiziari del Regno e annette le nuove tabelle che modificano il decreto 601/1923.
Il
r.d.l. 21 dic. 1936, n. 2230 , reca disposizioni circa le circoscrizioni giudiziarie e la ripartizione del personale negli uffici giudiziari, dà facoltà al Governo, per un quinquennio, di modificare le circoscrizioni giudiziarie e le piante organiche della magistratura.
Il
r.d. 15 apr. 1937, n. 614 , prevede il distacco di comuni da una pretura e loro aggregazione ad altra pretura e pubblica nuove modifiche della tabella B annessa al decreto 601/1923.
La
l. 31 lug. 1956, n. 899 , introdurrà variazioni alla tabella O (Preture costituite in sezioni) annessa all’ordinamento giudiziario approvato nel 1941, includendo la Pretura di Foggia.
Il nuovo ordinamento giudiziario approvato con
r.d. 30 gen. 1941, n. 12 , coordina e aggiorna le disposizioni preesistenti.
L’art. 5 stabilisce numero, sedi e circoscrizioni territoriali con apposita tabella. Il pretore ha sede in ogni capoluogo di mandamento, determinato nella tabella B annessa al decreto. Alcuni uffici di preture sono divisi in sezioni civili e penali (tabella O). Sono consentite sezioni promiscue. Sono istituite sedi distaccate di pretura (tabella C) con propria circoscrizione, il cui funzionamento è regolato da norme particolari.
Funzioni e attribuzioni del pretore sono:
- giudice in materia civile in primo grado e in appello, e in primo grado nelle controversie individuali in materia corporativa;
- giudice in materia penale;
- giudice tutelare.
La funzione di pubblico ministero è esercitata da uditori, vice pretori anche onorari, funzionari di pubblica sicurezza, o dal podestà del comune, dal vice podestà, dal segretario o vice segretario comunale.
L’ordinamento giudiziario del 1941 è rimasto il fondamento dell’ordinamento italiano e negli anni è stato modificato limitatamente a singoli articoli.
Nel tempo è stato ampliato il valore delle cause di competenza e il limite di inappellabilità delle sentenze del pretore con:
-
d.l.lgt. 5 ott. 1945, n. 679 , che modifica il Codice penale e il Codice di procedura penale;
d.l.lgt. 5 apr. 1946, n. 247 ;
l. 12 mag. 1949, n. 273 ;
l. 18 lug. 1956, n. 761 ;
d.p.r. 25 lug. 1966, n. 571 ;
l. 30 lug. 1984, n. 399 ;
l. 26 nov. 1990, n. 353 che reca provvedimenti urgenti per il processo civile.
Con
l. 31 lug. 1984, n. 400 , che detta nuove norme sulla competenza penale e sull’appello contro le sentenze del pretore, con modifiche al codice di procedura penale, vengono attribuite al pretore nuove competenze relative a reato di falso, maltrattamenti in famiglia, rissa aggravata, violazione di domicilio, furto aggravato, ricettazione.
Con
r.d. 31 dic. 1963, n. 2105 , che modifica le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari, si hanno nuove istituzioni e soppressioni di preture e di sedi distaccate e aggregazioni di comuni e frazioni di comuni a preture diverse da quelle da cui dipendevano. Annessa alla legge la tabella riguardante le "Modificazioni alle tabelle A,B,C, annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12", e successive varianti, relative al numero e alle sedi delle preture, nonché alla circoscrizione territoriale dei tribunali, delle preture e delle sedi distaccate di pretura.
Il
d.p.r. 10 gen. 1966, n. 67 , pubblica ulteriori modifiche alla circoscrizione di alcune sedi distaccate di pretura istituite con decreto 2105/1963.
La
l. 31 lug. 1984, n. 400 (art. 10), decreta che la cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta al pretore quando si tratti di reati per i quali è stabilita la sola pena della multa o dell’ammenda; al tribunale in ogni altro caso.
Con
d.p.r. 22 set. 1988, n. 449 , che approva le norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, viene introdotto il seguente comma sulle sezioni della pretura:
«In ogni pretura avente sede nel capoluogo di circondario e costituita in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari».
L’art. 40 recita inoltre:
«Sono istituiti gli uffici della Procura della repubblica presso i pretori aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario».