La tutela della sanità pubblica trova un primo ordinamento nella
l. 20 mar. 1865, n. 2248 , sull’unificazione amministrativa del Regno, che la affida la tutela al Ministero dell’interno, coadiuvato a livello locale da prefetti, sottoprefetti e sindaci. La legge istituisce il Consiglio superiore di sanità presso il ministero e i Consigli provinciali di Sanità e i Consigli di sanità di circondario, aventi sede rispettivamente in ogni capoluogo di provincia e di circondario. Nei capoluoghi di provincia i Consigli sono presieduti dal prefetto e composti dal procuratore del re e da consiglieri ordinari e straordinari. Nei capoluoghi di circondario il Consiglio è presieduto dal sottoprefetto. Dei consigli di sanità provinciali e di circondario fanno parte due dottori, in medicina e in chirurgia, un farmacista e un veterinario.
I Consigli di sanità vigilano sull’osservanza di leggi e regolamenti, sugli ospedali, i luoghi di detenzione, gli istituti di educazione e gli stabilimenti sanitari non dipendenti dai consigli sanitari militari. Hanno inoltre funzione di sorveglianza su medici, chirurghi, levatrici, veterinari e farmacisti; alla loro sorveglianza sono sottoposte le drogherie, i liquoristi, confettieri, erboristi, produttori chimici, produttori di acque e fanghi minerali, birra, acque e bevande gassose. La sorveglianza si estende anche agli esercenti stipendiati dai comuni e dagli istituti di beneficenza. Danno pareri sulla costruzione di cimiteri e hanno inoltre compiti di raccolta di dati statistici igienici e medici.
La figura del Medico provinciale è istituita con
l. 22 dic. 1888, n. 5849 , per la tutela della igiene e della sanità pubblica, il cui regolamento di esecuzione è approvato con
r.d. 9 ott. 1889, n. 6442 La tutela della sanità, inquadrata nell’ambito del Ministero dell’interno presso il quale opera il Consiglio superiore di Sanità mentre, è demandata, a livello locale, ai prefetti, ai sottoprefetti e ai sindaci. Alla dipendenza dei prefetti è posto, oltre al Consiglio provinciale di sanità anche il Medico provinciale, nominato con decreto reale. Nelle province in cui non si sia provveduto alla sua nomina le sue funzioni sono disimpegnate da uno dei medici del Consiglio provinciale sanitario. Nelle province molto estese il ministro potrà designare medici circondariali in ogni capoluogo di circondario per coadiuvare il Medico provinciale.
Il Medico provinciale ha le seguenti funzioni: tiene i rapporti con gli ufficiali sanitari comunali per tutto quanto riguarda l’igiene e la sanità pubblica e acquisisce, in particolare, i dati relativi agli estratti dei certificati di morte, i bollettini sanitari, l’elenco delle trasgressioni di leggi e regolamenti sanitari, le note delle variazioni dello stato igienico del Comune e i provvedimenti proposti e/o effettuati; veglia sul servizio sanitario comunale e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari di tutta la provincia e vigila sull’esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari; tiene rapporti con il prefetto e gli propone provvedimenti d’urgenza; promuove la convocazione del Consiglio provinciale di sanità da parte del prefetto per sottoporre questioni e ricevere pareri, propone l’ordine del giorno e istruisce e accompagna con relazioni verbali o scritte gli affari su cui è chiesto il parere del Consiglio; dà il suo voto sulle deliberazioni dei consorzi e sui capitolati per il servizio medico, chirurgico e ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni fra i medici e i municipi, i corpi morali e i privati; espone al prefetto le necessità della provincia; vigila, assistito da un chimico o da un farmacista, con ispezioni su farmacie (biennali ma anche straordinarie), drogherie, colorerie, profumerie, liquorerie, confetterie, fabbriche di prodotti chimici, redigendo apposito verbale; propone al prefetto i provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario e dà il suo parere al prefetto sugli esercenti sottoposti alla vigilanza dell’autorità sanitaria, sull’attività degli esercizi di cura medico-chirurgica, di assistenza ostetrica, di stabilimenti balneari e idroterapici; redige la relazione annuale sullo stato sanitario della provincia, coordinando i rilievi statistici riassumendo i rapporti pervenutigli dagli ufficiali sanitari; dà il suo parere sui regolamenti locali d’igiene; sovrintende alle cremazioni; tiene il registro degli esercenti sanitari.
Nei casi di malattie infettive il Medico provinciale raccoglie le denunce degli ufficiali sanitari e propone al prefetto l’istituzione di commissioni locali. Il medico conserva i vaccini per trasmetterli gratuitamente ai sindaci e ai medici che ne fanno richiesta.
Il Medico circondariale riceve dagli ufficiali sanitari comunali le informazioni dirette al Medico provinciale e le trasmette con proprie osservazioni; propone al sottoprefetto i provvedimenti d’urgenza e ne cura l’esecuzione informandone il medico provinciale; esegue le ispezioni di cui è incaricato dal sottoprefetto, presso il quale esercita tutte le attribuzioni a lui delegate dal medico provinciale con l’approvazione del prefetto.
Nel 1891, con i
rr.dd. 26 aprile, n. 221 , e
11 giugno, n. 296 , alcune delle attribuzioni del Ministero dell’interno in materia di sanità vengono demandate ai prefetti; tra queste la nomina del Consiglio provinciale sanitario; l’approvazione dei regolamenti locali d’igiene; l’approvazione dei regolamenti degli stabilimenti sanitari pubblici e privati; la designazione di un consigliere sanitario per le funzioni di medico provinciale; la designazione dei medici di circondario per coadiuvare il medico provinciale; le facoltà relative all’ammissione delle levatrici abusive all’esame pratico e il rilascio del certificato di autorizzazione all’esercizio dell’ostetricia.
Il
r.d. 3 feb. 1901, n. 45 , che approva il regolamento per l’esecuzione della legge sulla tutela dell’igiene e della sanità pubblica, conferma le attribuzioni dei medici provinciali e circondariali, successivamente raccolte nel
r.d. 1 ago. 1907, n. 636 , che approva il testo unico delle leggi sanitarie.
Il
r.d. 25 giu. 1914, n. 702 , approva il regolamento per il personale dell’amministrazione centrale e provinciale della sanità. Il decreto afferma che il Medico provinciale è capo dell’Ufficio sanitario della provincia e dipende direttamente dal prefetto o dal vice prefetto. Oltre alle funzioni tecniche e ispettive che gli competono, il Medico provinciale ha alla sua dipendenza un consigliere aggiunto designato dal prefetto.
I Medici provinciali possono essere temporaneamente incaricati con disposizione ministeriale della temporanea reggenza dell’Ufficio sanitario della provincia limitrofa a quella cui sono assegnati. Possono inoltre essere destinati con decreto ministeriale ad assumere la direzione del servizio sanitario marittimo nei porti di primaria importanza. Il regolamento prevede inoltre, nell’ambito dell’Ufficio sanitario della prefettura, il Medico provinciale aggiunto, che coadiuva il Medico provinciale, lo sostituisce in caso di assenza e in assenza di un funzionario tecnico più anziano di categoria. Il Medico provinciale aggiunto esegue le ispezioni su incarico del prefetto e del Medico provinciale.
Hanno di regola la loro sede presso l’Ufficio del medico provinciale i medici di porto addetti al porto di una città capoluogo di provincia in cui non esista un apposito Ufficio di sanità marittima.
Il
r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 , che approva il testo unico delle leggi sanitarie, ribadisce che la tutela della sanità pubblica spetta al Ministero per l'interno e, a livello territoriale, ai prefetti e ai podestà. Gli organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il Ministero dell'interno sono la Direzione generale della sanità pubblica e il Consiglio superiore di sanità. Il prefetto è l'autorità sanitaria della provincia, presiede il Consiglio provinciale di sanità e ha alla sua dipendenza il Medico provinciale e il Veterinario provinciale. Il podestà è l'autorità sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario. Il Medico provinciale dirige l'Ufficio sanitario provinciale e sovrintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti mentre l'ufficiale sanitario dirige l'Ufficio sanitario comunale.
Oltre alle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, il Medico provinciale: informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la sanità pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari; propone la convocazione del consiglio provinciale di sanità per gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito; propone i provvedimenti di competenza del prefetto relativi al personale sanitario, agli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria ed agli esercenti non autorizzati; dà voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio; dà parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l'acquisto, l'adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili; si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi dell'art. 40, su tutto ciò che riguarda l'igiene e la sanità pubblica; vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari; vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto; vigila sugli istituti ed i laboratori ove si compiono esperimenti sopra animali; redige la relazione annuale sull'andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della provincia; riceve dagli esercenti la professione di medico chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze che possano interessare la sanità pubblica e sugli aborti, fermo restando l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale.
Quando nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato, per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne denunzia mediante rapporto.
Nelle provincie, dove manchi temporaneamente il Medico provinciale, l'ufficiale sanitario del capoluogo o altro componente medico del Consiglio provinciale di sanità può essere incaricato dal ministero di esercitarne provvisoriamente le funzioni.
Il Medico provinciale sovrintende al laboratorio di igiene e di profilassi istituito in ogni capoluogo di provincia, ne controlla il regolare funzionamento, determina l'impiego del personale e le indagini da eseguire, coordina e indirizza le attività dei due reparti. Gli ufficiali sanitari si avvalgono del laboratorio provinciale per l'esercizio della vigilanza igienica e della profilassi, secondo le istruzioni che sono impartite dal Medico provinciale. Questi, inoltre, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi igienico-sanitari della provincia, e propone al preside il programma di azione per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi sanitari integrativi della provincia; il programma è deliberato dal preside della provincia ed è approvato dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.
Il Medico provinciale deve inoltre essere informato con nota scritta dall’ufficiale sanitario comunale nei casi di applicazione di sieri, vaccini e virus nei pubblici ambulatori autorizzati. Egli dà il suo parere sullo stato igienico-sanitario di abitazioni e nei casi di apertura di alberghi nei casi di ricorso al prefetto contro il provvedimento di sgombero del podestà. Riceve le denuncie di malattie infettive e diffusive pericolose per la salute pubblica dall'ufficiale sanitario e fornisce il suo parere al prefetto sull’istituzione di commissioni locali per fronteggiare l’emergenza. Ha la responsabilità della conservazione del vaccino antivaioloso e stabilisce le spese occorrenti per la provvista, la conservazione, la spedizione del vaccino. Fa parte, inoltre, del comitato che amministra il Consorzio provinciale antitubercolare; controlla l’osservanza delle norme sulle case di meretricio coordinando le ispezioni a cura di medici e ispettori. Fa parte del Comitato provinciale per la lotta antimalarica, istituito con decreto del prefetto. Dà infine parere al prefetto sull’ampliamento degli edifici adiacenti ai cimiteri.
Con il
d.p.r. 10 giu. 1955, n. 854 , sul decentramento dei servizi per l’Alto commissariato per l’igiene e la sanità pubblica, il Medico provinciale entra a far parte della Commissione tecnica permanente istituita presso le prefetture in materia di impiego di gas tossici.
Con
l. 13 mar. 1958, n. 296 , è istituito il Ministero della sanità e l’ufficio del Medico provinciale diventa organo periferico del Ministero della sanità, ancorché coordinato dal prefetto, in quanto: «Tutti gli enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria nella Provincia sono sottoposti alla vigilanza dell’Ufficio del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, salva la competenza attribuita dalla legge ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sull’attività amministrativa degli enti stessi e quella del prefetto per lo scioglimento dei relativi Consigli di amministrazione».
Al prefetto resta il potere di disporre ispezioni e inchieste sui Comitati provinciali di assistenza e beneficenza, e la facoltà di emanare provvedimenti urgenti per ragioni di sanità pubblica, sentito il Medico provinciale. Tutte le altre attribuzioni del prefetto in materia di sanità sono invece devolute al Medico provinciale e al Veterinario provinciale secondo le competenze dei rispettivi uffici.
Il Medico provinciale esercita la vigilanza sugli enti ai quali sovrintende avvalendosi anche della cooperazione di altri uffici statali della provincia.
Il
d.p.r. 11 feb. 1961, n. 264 , che disciplina i servizi e gli organi in materia di igiene e sanità pubblica, stabilisce che il Medico provinciale provvede d’ufficio all’applicazione delle ordinanze sanitarie, la cui esecuzione è demandata ai sindaci e ai presidenti dei Consorzi sanitari, quando questi risultino inadempienti e approva speciali tariffe proposte dall’ordine dei medici, o dal Collegio delle ostetriche per prestazioni ai non aventi diritto all’assistenza sanitaria gratuita.
Alle dirette dipendenze del Medico provinciale opera l’Ufficiale sanitario, quale organo periferico del Ministero della sanità in ambito comunale.
Il Medico provinciale sovrintende e coordina tutti i servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria scolastica avvalendosi di un medico competente con incarico temporaneo conferito dal ministro. L’Ufficio del medico provinciale promuove, d’intesa con il Provveditore agli studi e con il capo dell’Ispettorato provinciale del lavoro, il collegamento tra i servizi medico-scolastici e i servizi di condotta medica e mutualistici per assicurare le prestazioni terapeutiche agli alunni appartenenti a famiglie aventi diritto all’assistenza medico-chirurgica.
La riforma sanitaria, attuata con
l. 23 dic. 1978, n. 833 , che istituisce il Servizio sanitario nazionale, sopprime l’istituto del Medico provinciale, devolvendone le attribuzioni alle regioni, province e comuni.
Spettano alla Regione: la profilassi delle malattie infettive e diffusive; l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale; i controlli della produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose; il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale; i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.
Le regioni provvedono, mediante sub-delega ai comuni, all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie in base ad un programma concordato con il Ministero della sanità.
Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete completa di Unità sanitarie locali Usl).
L'Unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale.
Spetta alle province, fino all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali, approvare, nell'ambito dei piani sanitari regionali, la localizzazione dei presidi e servizi sanitari ed esprimere parere sulle delimitazioni territoriali.
Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni.