L'esigenza di uffici per la registrazione di atti cui sia riconosciuta particolare importanza risponde all’obiettivo di tutelare i rapporti patrimoniali dal rischio di falsificazioni e di assicurare al fisco esazioni certe sui trasferimenti della ricchezza.
Con la prima legge italiana del
21 apr. 1862, n. 585 , sulla tassa di registro, ed il successivo
r.d. 14 lug. 1866, n. 3121 , viene ampliato e definito l’ambito impositivo delle tasse di registro. Le formalità della registrazione sono eseguite presso gli Uffici del registro, retti da ricevitori. Le disposizioni della legge sulle tasse di registro si applicano anche per l’esazione e eventuali controversie in materia di tasse proporzionali o fisse sulle iscrizioni, trascrizioni e annotamenti sui pubblici registri delle ipoteche. Le vicende istituzionali degli Uffici del registro si collegheranno a quelle delle Conservatorie delle ipoteche fino alla ristrutturazione del Ministero delle finanze del 1991, quando si opererà una netta distinzione tra il Dipartimento del territorio cui farà capo la materia dei catasti e dei registri immobiliari e il Dipartimento delle entrate in cui confluirà tutta la materia delle imposizioni tributarie.
Le numerose leggi di modifica e integrazione delle tasse di registro rendono particolarmente difficoltosa l’applicazione dei tributi, tanto da indurre il legislatore a riordinare la materia prima con il
r.d. 13 set. 1874, n. 2076 , che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di registro, poi con il successivo testo unico del
r.d. 20 mag. 1897, n. 217 , nel quale è inglobata pure la disciplina del tributo successorio. Ma dopo qualche decennio si rende necessario procedere ad un nuovo, globale ammodernamento, realizzato con il
r.d. 30 dic. 1923, n. 3269 , che approva il testo di legge sul registro, procedendo ad una analisi dell’organizzazione e delle funzioni dell’Ufficio del registro.
In base al
r.d. 7 ago. 1936, n. 1639 , che riforma gli ordinamenti tributari, vengono definiti criteri e coefficienti per la determinazione del valore dei beni trasferibili ai fini dell’applicazione delle imposte di registro e di successione.
Il
r.d. 23 mar. 1933, n. 185 , che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l’ordinamento degli uffici direttivi finanziari e il
d.p.r. 5 apr. 1965, n. 691 , che integra e modifica le norme contenute nell’art. 16 del regolamento 185/1933, dettano disposizioni sull’istituzione dei reparti amministrativi degli Uffici del registro di prima e seconda categoria.
La tipologia dei tributi esatti dall'Ufficio del registro si è estesa nel tempo, tanto che non è semplice riportare un elenco completo delle specifiche competenze. L'Ufficio del registro provvede infatti all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione di numerosi tributi tra cui:
- imposta di registro;
- imposta sulle successioni e donazioni;
- imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario;
- imposta ipotecaria;
- imposta di bollo;
- tassa di bollo sui documenti di trasporto;
- imposta di bollo sulle tasse da gioco;
- imposta sulle anticipazioni e sovvenzioni;
- tassa sulle concessioni governative;
- imposta sulle assicurazioni;
- imposta generale sull'entrata;
- imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati;
- tassa sui contratti di borsa;
- tassa automobilistica;
- tassa di circolazione;
- diritti erariali sui pubblici spettacoli;
- tassa di pubblico insegnamento;
- imposta sulla pubblicità;
- imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono;
- diritti catastali;
- tasse giudiziali;
- addizionali alle imposte di registro, ai tributi successori, all'imposta ipotecaria ed all'imposta generale sull'entrata;
- tassa sulle radiodiffusioni;
- imposta unica sulle utenze telefoniche;
- diritto speciale sui pedaggi autostradali;
- diritto su pesi e misure.
L'Ufficio del registro, inoltre, provvede all'accertamento, liquidazione e riscossione di altri tributi, come l'imposta di negoziazione o l'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti.
Nelle sedi in cui non esiste la Tesoreria provinciale, l'Ufficio del registro svolge anche alcune funzioni demandate a tale ufficio, provvedendo ad esempio al pagamento degli stipendi dei pubblici dipendenti, delle spese di giustizia e dei mandati emessi dallo Stato.
Da un punto di vista gerarchico, gli Uffici del registro dipendono centralmente dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari del Ministero delle finanze, mentre gli organi provinciali da cui lo stesso ufficio dipende sono le Intendenze di finanza e gli Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
In base alla
l. 9 ott. 1971, n. 825 , che dà delega il Governo per la riforma tributaria, l’attività e la funzione degli Uffici del registro hanno subito notevoli modifiche con l’istituzione dell’imposta sul valore aggiunto e la contemporanea abolizione di alcuni tributi fino a quel momento amministrati dall’Ufficio del registro. Gli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto o Uffici IVA vengono istituiti, in ogni capoluogo di provincia, con
d.p.r. 26 ott. 1972, n. 645 .
Con il
d.p.r. 26 ott. 1972, n. 644 , si procede alla revisione delle circoscrizioni territoriali degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro, che prevede la soppressione di circa la metà degli Uffici del registro (471), facendo tendenzialmente coincidere la circoscrizione di questi con quella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette. Il decreto 644/1972 prevede anche che gli Uffici del registro siano classificati in tre categorie, secondo la media delle riscossioni effettuate negli ultimi cinque anni:
- uffici a ramo unico, con sede in genere nelle località più importanti, che si limitano ad amministrare un solo tributo oppure alcuni di essi, ma non tutti quelli di competenza dell'Ufficio del registro (usualmente si tratta dei tributi che forniscono il maggior gettito fiscale);
- uffici a rami riuniti, con sede in località meno importanti, che amministrano tutte le tasse ed imposte indirette sugli affari e svolgono tutte le funzioni demandate dalla legge all'Ufficio del registro;
- uffici misti, con sede in località di media importanza, che svolgono, oltre alle funzioni degli uffici a rami riuniti, anche quelle di competenza delle Conservatorie dei registri immobiliari.
Il decreto 637/1972, con varie successive leggi integrative, disciplina l’imposta sulle successioni e sulle donazioni. L’intera normativa viene poi raccolta nel testo unico approvato con
d.lgs. 31 ott. 1990, n. 346 , che disciplina i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e quelli a titolo gratuito tra vivi. Il testo unico viene varie volte modificato, finché con legge 342/2000, integrata dagli artt. 14-17 della legge 383/2001, vengono soppresse l’imposta di successione e quella di donazione. Per quest’ultima, tuttavia, è prevista una nuova tassazione sulle liberalità.
Il testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro, approvato con
d.p.r. 26 apr. 1986, n. 131 , introduce radicali innovazioni sui metodi di valutazione del valore degli immobili, prevedendo accertamenti di tipo automatico solo per le dichiarazioni inferiori a criteri stabiliti. L’imposta è di massima commisurata al valore monetario dell’oggetto dell’atto di registrazione e può essere considerata – analogamente all’imposta di successione – un tipo particolare di imposizione effettuata al momento del trasferimento oneroso dei cespiti.
In seguito alla
l. 29 ott. 1991, n. 358 , che detta norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e al
d.p.r. 27 mar. 1992, n. 287 , con cui è approvato il regolamento degli uffici e del personale, al posto delle precedenti direzioni generali subentrano il Dipartimento delle entrate, il Dipartimento delle dogane e il Dipartimento del territorio. Le competenze degli Uffici del registro sono attribuite agli Uffici delle entrate, organi periferici del Dipartimento delle entrate, mentre quelle delle Conservatorie dei registri immobiliari passano agli Uffici unici del territorio, organi periferici del Dipartimento del territorio.