raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici / Organi giudiziari (ordinari e straordinari)
Ufficio di conciliazione (1865-1991)   poi
Giudice di pace (1991-2000)
datazione
1865 - 2000
contesto storico istituzionale
Regno d'Italia (1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946)
notizie storiche
Ufficio di conciliazione (1865-1991)
La figura del conciliatore viene istituita con il  r.d. 6 dic. 1865, n. 2626  , relativo all'Ordinamento giudiziario del Regno, e con il codice di procedura civile 23 giu. 1865. In base a tale decreto la circoscrizione giudiziaria del Conciliatore corrisponde al comune: «in ogni comune vi ha un Conciliatore», ma nei casi in cui un solo conciliatore fosse insufficiente per vastità di popolazione o altre cause, poteva esserne previsto un numero maggiore. Di carattere puramente onorifico, la carica comporta la composizione e il giudizio delle controversie civili su richiesta delle parti. Il conciliatore ha una funzione contenziosa limitatamente alle azioni personali civili e commerciali relative a beni mobili non eccedenti lire 30; dura in carica tre anni, ma può essere riconfermato. Sostituto del conciliatore era il suo collega viciniore dello stesso mandamento o il pretore le cui sentenze sono inappellabili. La funzione di cancelliere presso il giudice conciliatore è svolta dal segretario comunale o dal suo sostituto (per questo motivo la documentazione del Conciliatore è spesso conservata negli archivi comunali).
La funzione del cancelliere consiste nell’assistenza dei giudici nelle udienze e nell’esercizio delle loro funzioni contrassegnandone la firma; nella ricezione degli atti giudiziari e pubblici; nella registrazione e conservazione degli atti dei quali possono rilasciare copie ed estratti.
Con  l. 30 ago. 1868, n. 4613  , concernente la costruzione e la sistemazione delle strade comunali, si attribuisce (art. 6) al Conciliatore la funzione di decidere inappellabilmente la contestazione del ruolo delle prestazioni di opere pubblicato ogni anno dal comune.
La  l. 23 dic. 1875, n. 8392  , portante alcune modificazioni all’ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, introduce accanto al Conciliatore un vice-conciliatore in ogni Comune; ne statuisce la nomina da parte dei primi presidenti delle corti d’appello; stabilisce che supplente temporaneo del conciliatore o del suo vice sarà il pretore o vice-pretore del mandamento e introduce modifiche di carattere procedurale relativamente al tirocinio di pretori, vicepretori, cancellieri e vice cancellieri. Si tratta in sintesi di modifiche relative alle nomine e ai diritti di cancelleria, ma non alle competenze né alle circoscrizioni territoriali.
La  l. 16 giu. 1892, n. 261  , sulla competenza dei conciliatori, il cui regolamento viene approvato con  r.d. 26 dic. 1892, n. 728  , allarga le competenze del Conciliatore e specifica l’ampiezza della sua circoscrizione decretando che nei comuni divisi in mandamenti vi sarà un Conciliatore in ciascun mandamento, mentre nei comuni divisi in borgate o frazioni o quartieri potranno essere istituiti diversi Uffici di conciliazione. La competenza del conciliatore viene estesa alle azioni personali, civili e commerciali di valore non superiore a lire 100; alle azioni relative a locazioni di beni immobili e sfratti, purché il valore massimo sia sempre di lire 100; alle azioni per guasti o danni dati ai fondi urbani o rustici, siepi, chiudende, piante che non implichino questioni di proprietà e la cui domanda di rifacimento non ecceda le lire 100.
Nei comuni che non sono sede di pretura, le attribuzioni del pretore potranno essere delegate al Conciliatore, il quale potrà altresì convocare e presiedere i Consigli di famiglia e di tutela; i verbali contenenti le deliberazioni dei suddetti consigli saranno inviati dal conciliatore al pretore.
I verbali di udienza menzioneranno la conciliazione delle parti nelle cause superiori a 50 lire; in quelle di valore inferiore, la conciliazione viene accennata nella sentenza.
La  l. 16 giu. 1892, n. 261  , prevede che i cancellieri dei conciliatori debbano tenere 3 tipi di registri:

- «Registro a colonne recante gli avvisi alle parti, la non comparizione di esse e la menzione della non riuscita conciliazione (artt. 4-6 del codice di procedura civile);
- Registro a colonne per le tasse di bollo iscritte a debito nelle cause trattate col beneficio di gratuito patrocinio e le spese anticipate dall’erario;
- Registro a colonne recante le convocazioni e le deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela delegati dal pretore. »
Inoltre la legge fa obbligo ai cancellieri di conservare in distinti volumi:

- «I processi verbali di conciliazione per somme non eccedenti lire 50 (in carta da bollo da 10 centesimi);
- I processi verbali, le ordinanze, le dichiarazioni e gli altri atti che occorrono nelle cause non eccedenti le lire 50 nei casi previsti dall’art. 455 del codice di procedura civile;
- Gli originali delle sentenze nelle cause non eccedenti il valore di lire 50 (in carta da bollo da 10 centesimi);
- I processi verbali di conciliazione per somme eccedenti lire 50 (in carta da bollo da una lira);
- I processi verbali d’udienza e tutti gli atti d’istruttoria nelle cause di valore eccedente lire 50 (in carta da bollo da una lira);
- Gli originali delle sentenze nelle cause di valore eccedente lire 50 (in carta da bollo da una lira);
- Le dichiarazione di ricorso in appello al pretore (in carta da bollo da una lira);
- Gli atti di notorietà delegati dai pretori a norma dell’art. 14 della legge 16 giugno 1892, n. 261».
Il regolamento generale giudiziario prescrive che i registri vadano depositati nell’archivio comunale, e che il Conciliatore faccia uso del sigillo comunale.
Con la  l. 28 lug. 1895, n. 455  , sugli uffizi di conciliazione, viene dato un assetto più stabile alla procedura, stabilite forme scritte per l’istruzione delle cause e regolata l’esecuzione delle sentenze, conferendo al Conciliatore le attribuzioni del pretore nel procedimento d’esecuzione, attribuendo alle sue funzioni un assetto formale che prima mancava.
Il  r.d. 14 dic. 1921  , sull’ordinamento giudiziario, afferma che i conciliatori esercitano funzioni giudiziarie, ma non li include all’interno dell’ordine giudiziario; stabilisce altresì che i conciliatori e il loro funzionamento sono regolati da leggi speciali.
La  l. 15 set. 1922, n. 1287  , che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori, estende la competenza del Conciliatore alle cause con valore di lire 400; sancisce l’inappellabilità delle sentenze dei conciliatori in cui valore non ecceda le 150 lire. Dovendo procedere al riordinamento generale delle circoscrizioni giudiziarie e alla riforma del Codice di procedura civile, la sua entrata in vigore viene prorogata prima con  r.d. 25 feb. 1923, n. 324  e poi, con il  r.d. 6 set. 1923, n. 1920  al 1° gen. 1924.
Per quanto attiene ai procedimenti avanti i conciliatori, questi vennero regolati (capo II, artt. 16-19) con  r.d. 20 set. 1922, n. 1316  , entrato in vigore come i precedenti con  r.d. 25 feb. 1923, n. 324  .
Il  r.d. 15 lug. 1923, n. 1563  , relatico alla circoscrizione territoriale degli uffici di conciliazione dei Comuni divisi in mandamenti, afferma all’articolo 1 che la circoscrizione territoriale degli Uffici di conciliazione nei Comuni divisi in mandamenti è modificata in conformità alla nuova circoscrizione dei mandamenti determinata dalla tabella annessa al precedente  r.d. 24 mar. 1923, n. 601  . La nuova circoscrizione degli Uffici di conciliazione entrerà in vigore il I ott. 1923.
Il  r.d. 30 dic. 1923, n. 2786  , Testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, conferma la circoscrizione territoriale del Conciliatore e riaffermata la normativa separata per quanto lo riguarda.
La  l. 25 giu. 1940, n. 763  , sull'ordinamento degli uffici di conciliazione, ribadisce la normativa sul giudice conciliatore: in ogni comune ha sede un giudice conciliatore, e nei comuni divisi in frazioni, borgate o quartieri, possono essere istituiti uffici distinti di giudice conciliatore. A ciascun ufficio è di regola addetto un vice giudice conciliatore o più ove necessario. L’ufficio è gratuito e onorifico e, per quanto riguarda le competenze, l’art. 3 recita:
«Il giudice conciliatore ha duplice funzione, conciliativa e contenziosa. Nell’esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo diritto ed equità.»
Le norme sulle nomine richiedono tra l’altro l’iscrizione al Partito nazionale fascista; la nomina avviene con decreto del primo presidente di Corte d’appello, sentito il procuratore generale. Ogni Ufficio di conciliazione ha un cancelliere, le cui funzioni vengono svolte dal segretario comunale. La vigilanza sul funzionamento dell’ufficio è esercitata dalle magistrature superiori in conformità all’ordinamento giudiziario.
La  l. 30 gen. 1941, n. 12  , (legge Grandi) include nella disciplina delle autorità giudicanti anche il giudice conciliatore, regolato da leggi speciali. La legge non innova rispetto alla circoscrizione territoriale (In ogni comune ha sede un giudice conciliatore), ma prevede anche più uffici nei comuni divisi in borgate o frazioni; riafferma l’esistenza di uno o più vice conciliatori; per la competenza viene riaffermata la funzione conciliativa e contenziosa in materia civile. Nell’esercizio della giurisdizione contenziosa il Conciliatore decide in base al dispositivo degli articoli 113 e 114 del codice di procedura civile; decide delle cause il cui valore non ecceda lire 600.
Leggi successive modificheranno la competenza per valore dei giudici conciliatori:  d.l.lgt. 5 apr. 1946, n. 247  , Modificazioni alla competenza per valore dei giudici conciliatori e dei pretori;  l. 12 mag. 1949, n. 273  , Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori;  l. 18 lug. 1956, n. 761  , Aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori;  d.p.r. 25 lug. 1966, n. 571  , Aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori;  l. 30 lug. 1984, n. 399  , Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore.
Giudice di pace (1991-2000)
La  l. 21 nov. 1991, n. 374  , istituisce il giudice di pace che assume le competenze del giudice conciliatore, ora soppresso. La legge afferma che gli uffici del Giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino all’entrata in vigore della  l. 10 feb. 1989, n. 30  , che istituisce le preture circondariali . Prevede sedi distaccate in uno o più comuni del mandamento.
Il Giudice di pace esercita la giurisdizione in materia civile e penale e funzione conciliativa in materia civile. Più precisamente è competente per le cause relative a beni mobili non superiore a cinque milioni di lire; per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, fino ad un valore della controversia di trenta milioni; per le cause di opposizione alle ingiunzioni (con il limite di valore di trenta milioni); per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi, riguardo al piantamento di alberi e siepi; per le cause relative all’uso dei servizi di condominio di case; per cause relative a immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili relativamente ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione; per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all’art. 75 del t.u. approvato con  d.p.r. 9 ott. 1990, n. 309  .
Le funzioni di cancelleria presso il Giudice di pace sono esercitate dal personale di cancelleria appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia.

fonti normative

l. 6 dicembre 1865, n. 2626 - Ordinamento giudiziario del Regno
l. 30 agosto 1868, n. 4613 - Costruzione e la sistemazione delle strade comunali
l. 23 dicembre 1875, n. 8392 - Modificazioni all’ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865
l. 16 giugno 1892, n. 261 - Competenza dei conciliatori
r.d. 26 dicembre 1892, n. 728 - Regolamento sulla competenza dei conciliatori
l. 28 luglio 1895, n. 455 - Uffizi di conciliazione
r.d. 14 dicembre 1921 - Ordinamento giudiziario
l. 15 settembre 1922, n. 1287 - Modifica di competenze
r.d. 20 settembre 1922, n. 1316 - Procedimenti avanti i conciliatori
r.d. 25 febbraio 1923, n. 324 - Proroga dell'entrata in vigore della l. 15 set. 1922, n. 1287
r.d. 24 marzo 1923, n. 601 - circoscrizione territoriale
r.d. 15 luglio 1923, n. 1563 - circoscrizione territoriale
r.d. 6 settembre 1923, n. 1920 - Proroga dell'entrata in vigore della l. 15 set. 1922, n. 1287
r.d. 30 dicembre 1923, n. 2786 - Testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura
l. 25 giugno 1940, n. 763 - Ordinamento degli uffici di conciliazione
l. 30 gennaio 1941, n. 12 - Provvedimento di regolamentazione
d.l.lgt. 5 aprile 1946, n. 247 - Modificazioni alla competenza per valore dei giudici conciliatori e dei pretori
l. 12 maggio 1949, n. 273 - Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori
l. 18 luglio 1956, n. 761 - Aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori
d.p.r. 25 luglio 1966, n. 571 - Aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori
l. 30 luglio 1984, n. 399 - Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore
legge 10 febbraio 1989, n. 30 - Istituzione delle preture circondariali
l. 21 novembre 1991, n. 374 - Istituzione del giudice di pace
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