Il
r.d. 31 dic. 1876, n. 3619 , con il quale sono riuniti gli Uffici metrici e gli Uffici del saggio dei metalli preziosi, su proposta del Ministero dell’agricoltura, industria e commercio, stabilisce che gli Uffici metrici e gli Uffici del saggio dei metalli preziosi, a partire dal 1877, verranno riuniti secondo la circoscrizione da pubblicarsi con decreto reale. Vengono soppressi l’Ufficio centrale del saggio e la Commissione permanente delle monete istituiti con r.d. 26 feb. 1870, n. 5570, e r.d. 9 nov. 1861, n. 326. Le loro attribuzioni passano alla Commissione consultiva dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi.
Il
r.d. 10 gen. 1877, n. 3640 , stabilisce la circoscrizione degli Uffici di pesi e misure e di saggio dei metalli preziosi e ne determina le indennità e le spese d’ufficio, pubblica una tabella con le sedi all’interno dei circondari componenti il distretto.
Un nuovo regolamento sul servizio di verificazione e del saggio delle monete e dei metalli preziosi viene emanato con
r.d. 17 feb. 1887, n. 4358 . Nell’ambito del Ministero di agricoltura, industria e commercio, la direzione del servizio metrico è affidata ora alla Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.
Oltre alla Commissione, vi sono due laboratori centrali, uno metrico, l’altro per il saggio delle monete e dei metalli preziosi: su di essi la Commissione esercita ingerenza dal punto di vista scientifico. I due laboratori centrali hanno personale scientifico formato da direttori e assistenti.
Il decreto annette una tabella con le sedi degli Uffici del saggio.
Con
r.d. 8 giu. 1887, n. 4629 , vengono istituiti otto compartimenti per le ispezioni degli Uffici metrici e del saggio. A capo del compartimento vi è l’Ispettore compartimentale, scelto tra i verificatori. Oltre alle ordinarie attribuzioni d’ufficio come verificatori, gli ispettori hanno il compito di visitare per incarico del Ministero, gli uffici dei distretti metrici posti sotto la loro giurisdizione.
Il testo unico sui pesi e le misure, emanato con
r.d. 23 ago. 1890, n. 7088 , decreta che ogni capoluogo di provincia è sede di un Ufficio metrico. Un capoluogo di circondario è sede di un ufficio metrico se in esso, negli ultimi tre esercizi, si saranno verificati gli strumenti metrici di almeno 5.000 utenti, o se l’ammontare dei diritti di prima verifica avrà raggiunto le 1.000 lire annue.
Due o più circondari limitrofi e appartenenti alla stessa provincia, potranno essere sede di un unico Ufficio metrico purché soddisfino le condizioni di cui sopra e qualora nell’ufficio provinciale rimanga un numero di utenti non minore di 5.000, o se l’ammontare dei diritti di prima verifica non sia inferiore alle 1.000 lire annue. In tal caso la sede dell’ufficio spetterà al capoluogo del circondario che annovera il maggior numero di utenti.
Il testo unico ribadisce le due verificazioni, la prima e la periodica, e non innova riguardo agli obblighi degli utenti.
Il
r.d. 7 nov. 1890, n. 7249 approva il regolamento per il servizio dei pesi e delle misure.
I comuni che compongono ciascun distretto metrico vengono divisi in due sezioni in una tabella proposta dal prefetto su indicazione del verificatore e approvata dal Ministero, in base al numero degli utenti che dovrà essere diviso in parti uguali fra le due sezioni. La verificazione verrà eseguita alternativamente ogni due anni in ciascuna sezione.
Potranno essere istituiti uffici di verificazione temporanei anche in frazioni o borgate di comuni che ottengano il consenso dalla Giunta provinciale amministrativa e paghino un’indennità giornaliera.
La legge innova la procedura relativa alla formazione dello stato degli utenti: il verificatore riceve lo stato compilato dalla Giunta municipale e lo invia all’agenzia delle imposte che dichiara quali utenti sono iscritti al ruolo della ricchezza mobile e quali siano esenti.
Il regolamento ribadisce le procedure per i misuratori del gas illuminante e specifica quelle per i manometri; afferma poi che in base alla legge 806/1872, gli Uffici metrici debbono provvedere alla verifica dei titoli dichiarati dai presentatori nei lavori d’oro e d’argento e al saggio delle verghe d’oro d’argento e di dorato per determinarne i titoli.
Con
r.d. 3 lug. 1892, n. 367 , che approva il regolamento e la tariffa per la verificazione facoltativa dei termometri e degli alcolometri da eseguirsi nel Laboratorio centrale metrico, viene affidato agli uffici provinciali il compito di ricevere gli strumenti che poi verranno spediti al Laboratorio centrale metrico. Eseguita la verificazione gli strumenti vengono inviati agli uffici provinciali con una nota dei diritti da riscuotere.
Nel 1902, con
r.d. 12 giugno n. 226 , viene emanato il regolamento per la fabbricazione di strumenti metrici. Il regolamento afferma che chiunque voglia fabbricare pesi, misure o strumenti per pesare e misurare da usarsi in commercio, deve farne dichiarazione alla prefettura o sottoprefettura della località nella quale impianterà la sua industria, poi trasmessa all’Ufficio metrico che ne rilascia ricevuta all’interessato.
Un nuovo regolamento viene emanato con
r.d. 31 gen. 1999, n. 242 . Il decreto abroga il regolamenti precedenti e innova in merito alla Commissione centrale, istituendo una Giunta e trasformando i due laboratori centrali (quello metrico e quello del saggio) in un Ufficio centrale. Per quanto riguarda gli uffici provinciali le procedure non cambiano, se non in qualche caso nei termini di prescrizione.
Con
r.d. 20 ago. 1909, n. 624 , viene pubblicata la tabella relativa alle sedi degli uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi ed il riparto delle indennità assegnate ai titolari per le spese d’ufficio.
Il
r.d. 4 apr. 1912, n. 402 , apporta alcune modifiche al regolamento sul servizio metrico approvato con decreto 242/1909.
Il
r.d. 10 dic. 1914, n. 1385 , modifica il regolamento sul servizio metrico e impone norme per la vendita di liquidi. Il decreto stabilisce i nuovi diritti di verificazione e di saggio.
Il
r.d. 26 apr. 1923, n. 1142 , estende ai territori delle nuove province le disposizioni del testo unico delle leggi metriche. Il decreto sancisce l’istituzione dal 1° gennaio 1924 degli Uffici metrici di Trieste, Gorizia, Pola, Zara, Trento, Bolzano, descrivendone i rispettivi circondari.
Ulteriore modificazione alle circoscrizioni degli Uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi è apportata dal
r.d. 23 nov. 1924, n. 2007 , che pubblica la relativa tabella.
Con
r.d. 27 ott. 1927, n. 2127 , viene stabilito che gli Uffici metrici hanno sede e circoscrizione corrispondente a quelli provinciali, ma «Su parere motivato dei consigli provinciali dell’economia possono istituirsi, nei comuni con ragguardevole fabbricazione metrica, uffici metrici succursali permanenti, con funzionamento periodico o saltuario limitato normalmente alla verificazione prima».
La
l. 5 feb. 1934, n. 305 , che disciplina i titoli dei metalli preziosi, afferma che gli ispettori metrici e del saggio hanno facoltà di accedere nei locali adibiti alla produzione e al commercio e verificare le merci giacenti, controllando la conformità alla legge nell’applicazione del marchio e la determinazione del titolo.
Con
d.lgs. 8 mag. 1948, n. 851 , viene modificato il ruolo organico del personale dell’amministrazione metrica: gli Ispettori superiori interregionali avranno sede presso l’Ufficio metrico di uno dei capoluoghi di regione.
Il
d.p.r. 12 nov. 1958, n. 1215 , include tra gli strumenti per pesare anche gli apparecchi automatici e semi-automatici per misurare liquidi, imponendo anche a questi gli elementi identificativi: denominazione dello strumento, marchio di fabbrica, ragione sociale, estremi del provvedimento, le indicazioni di portate massima e minima, il numero di matricola e l’anno di fabbricazione.
La
l. 30 gen. 1968, n. 46 , rivede la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Coloro che vendono, fabbricano o importano metalli preziosi sono tenuti ad iscriversi al registro delle Camere di commercio. Per ottenere il marchio gli interessati debbono fare domanda all’Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, accompagnata dal certificato di iscrizione al registro della Camera di commercio e la quietanza di versamento del diritto erariale. Non oltre due mesi dalla richiesta, l’Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa poi eseguire, presso la Zecca, le matrici recanti le impronte del marchio. I proprietari dei marchi provvedono alla fabbricazione dei punzoni contenenti le impronte dei marchi; i punzoni vengono poi muniti dall’ufficio provinciale dello speciale bollo previsto dal regolamento.
L’art. 30 della legge afferma che, oltre i Laboratori di saggio dei metalli preziosi presso l’Ufficio centrale metrico, sono istituiti Laboratori presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, determinati con decreto del ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Con
d.l. 14 apr. 1978, n. 122 , si adempie all’attuazione normativa ed organizzativa di direttive della Comunià economica europea (CEE) in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico.
La legge introduce il sistema di unità di misura denominato Sistema Internazionale di unità e indicato con la sigla SI.
Il controllo CEE degli strumenti di misura comprende l’approvazione del modello e la verifica prima, che rendono idonei gli strumenti ad essere utilizzati in tutti gli stati membri, e gli esami per l’approvazione CEE del modello, che vengono effettuati dall’ufficio centrale metrico. Se l’esame dà esito positivo, viene redatto apposito certificato di approvazione CEE da notificare al richiedente.
La verifica prima CEE è effettuata dagli Uffici provinciali metrici.
L’amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato si avvale dei seguenti organi:
- Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, che ha compiti di tipo giuridico - amministrativo (coordinamento e controllo dell’attività, studi e ricerche, servizio ispettivo studio dei provvedimenti legislativi e regolamentari);
- Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, che ha compiti di carattere tecnico-scientifico (conservazione e comparazioni metrologiche in sede nazionale e internazionale; studi e ricerche di carattere tecnico, esame dei prototipi; elaborazione di regolamenti tecnici, coordinamento e controllo dell’attività tecnica degli uffici periferici, servizio ispettivo; determinazioni metrologiche e analisi chimiche di precisione sui metalli preziosi; verificazioni di apparecchiature e strumenti; esecuzione dei saggi nei casi previsti dai regolamenti; determinazione di pesi e titoli delle monete d’oro e d’argento coniate dalla Zecca). Annessi all’ufficio sono: il Laboratorio di metrologia, il Laboratorio di analisi dei metalli preziosi, il Laboratorio per l’esame dei prototipi, l’officina meccanica di precisione;
- Circoli di ispezione metrica e del saggio dei metalli preziosi: esercitano il coordinamento dell’attività degli uffici provinciali, svolgono presso di essi funzioni ispettive; intervengono nelle divergenze tra gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi; provvedono al controllo di merito sulle riscossioni e sui versamenti dei diritti metrici; propongono all’Ispettorato centrale metrico le forniture di materiali e apparecchiature tecniche da utilizzarsi negli uffici provinciali, nei laboratori per il saggio dei metalli preziosi; gestiscono il personale nell’ambito del funzionamento degli uffici temporanei nei singoli comuni; le circoscrizioni dei circoli sono regionali o interregionali e sono indicate nella tabella H annessa al decreto. I capi dei circoli provvedono alla redazione dei rapporti annuali sull’attività degli uffici provinciali;
- Comitato superiore metrico: nominato con decreto del ministro dell’industria, commercio e artigianato, dà pareri sui rapporti di carattere scientifico-tecnico con l’ufficio internazionale dei pesi e delle misure, ai sensi della convenzione internazionale del metro, e con altri uffici, enti ed organizzazioni internazionali e nazionali; sulle questioni tecniche sottoposte dal ministero;
- Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi che:
conservano i campioni conformi ai prototipi;
effettuano l’istruttoria preliminare delle domande di ammissione a verifica e di approvazione di modello per gli strumenti metrici di nuovo tipo;
si occupano della verificazione prima;
accertano la conservazione nel tempo dei requisiti metrologici legali negli strumenti impiegati dagli utenti metrici, sia attraverso la verificazione periodica biennale sia mediante le operazioni di vigilanza;
effettuano la revisione dei ruoli degli utenti metrici predisposti dai comuni, accertano la regolare iscrizione degli utenti e la loro classificazione ai fini del pagamento dei diritti;
provvedono agli atti preliminari, istruttori e definitivi relativi ai ricorsi da produrre avverso iscrizioni irregolari o mancanti;
prospettano alla Procura della Repubblica l’opportunità di impugnare le sentenze assolutorie dei pretori nelle materie di competenza;
propongono gli itinerari che intendono seguire nei comuni della provincia per la verificazione periodica;
accertano il corretto impiego dei marchi di identificazione dei metalli preziosi assegnati ai produttori e importatori e controllano la corrispondenza dei titoli impressi sulle materie prime e dei titoli legali apposti sui semilavorati e sugli oggetti finiti disponendo le analisi da effettuare presso i laboratori del saggio dei metalli preziosi;
effettuano le ispezioni presso i rivenditori di oggetti di metallo prezioso;
procedono alla vendita dei corpi di reato confiscati;
ordinano le spese in economia nei limiti delle somme loro assegnate dal Ministero sui capitoli di bilancio.
Il
d.p.r. 12 ago. 1982, n. 798 , in attuazione della direttiva CEE n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico, istituisce il controllo CEE degli strumenti metrici e dei loro dispositivi complementari. Il controllo viene svolto dagli Uffici metrici centrali e provinciali del Ministero dell’industria, commercio e artigianato.
Per l’ammissione alla verificazione prima è necessaria l’approvazione CEE. L’esame del modello è effettuato dall’ufficio centrale metrico del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
La verificazione prima CEE di strumenti e dispositivi è effettuata dagli Uffici provinciali metrici. L’Ufficio centrale metrico procede allo scambio con le autorità competenti degli stati membri della CEE, dei disegni originali dei marchi di verifica prima CEE eseguiti in base ai modelli dei disegni allegati.
La vigilanza sul decreto è demandata al Ministero dell’industria, commercio e artigianato che la esercita mediante l’ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali.
Il
d.p.r 12 ago. 1982, n. 802 , in attuazione della direttiva CEE n. 80/81 relativa alle unità di misura, decreta quali sono le unità di misura legali da utilizzare per esprimere grandezze.
La
l. 25 mar. 1997, n. 77 , che detta disposizioni in materia di commercio e Camere di commercio, afferma che sono gli uffici provinciali metrici a formare lo stato degli utenti sulla base delle indicazioni fornite dai comuni e prevede la modificazione delle procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l’accreditamento di laboratori autorizzati.
Il
d.l. 31 mar. 1998, n. 112 , che conferisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 mar. 1997, n. 59, attribuisce alle Camere di commercio le funzioni esercitate dagli Uffici metrici provinciali. Con
d.p.r. 6 lug. 1999, n. 286 , vengono individuati i beni e le risorse degli Uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio.