raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici / Industria e commercio
Ufficio di verificazione (1861-1874 ca.)   poi
Ufficio metrico (1874-1876)   poi
Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi (1877-2000)
datazione
1861 - 2000
contesto storico istituzionale
Regno d'Italia (1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946)
notizie storiche
Il servizio dei pesi e delle misure, poi anche del saggio e del marchio, nasce alle dipendenze del Ministero dell’agricoltura, industria e commercio. Nel 1866 passa alle dipendenze dell’amministrazione del Demanio e delle tasse, presso il Ministero delle finanze, per tornare nel 1871, r.d. 9 nov. n. 528 alle dipendenze del Ministero dell’agricoltura, industria e commercio; questo viene soppresso nel 1877 e immediatamente ricostituito; il servizio metrico ne dipende fino al 1916, quando, con r.d. 22 giu. n. 755, viene istituito il Ministero dell’industria, del commercio e del lavoro; con r.d.l. 3 giu. 1920 il servizio passa alle dipendenze del nuovo Ministero dell’industria e del commercio.
Nel 1923, il servizio è posto alle dipendenze del nuovo Ministero dell’economia nazionale e vi rimane fino al 1929, quando viene annesso al Ministero delle corporazioni (istituito con r.d. 2 lug. 1929, n. 1131).
Con r.d. 9 ago. 1943, n. 718, al Ministero delle corporazioni subentra il Ministero dell’industria, commercio e lavoro, e il servizio metrico viene annesso alle sue dipendenze fino a quando, con d.lgs.lgt. 21 giugno 1945, n. 377 istituito il Ministero dell’industria e commercio che diventa Ministero dell’industria, commercio e artigianato con l. 26 set. 1966, n. 792.
Ufficio di verificazione (1861-1874 ca.)
La prima legge sui pesi e le misure del nuovo Stato italiano è la legge del  28 lug. 1861, n. 132  . L’articolo 6 prevede uffici di verificazione da istituire con decreto reale, incaricati di mantenere la costante uniformità dei pesi e delle misure in uso e in commercio con i campioni prototipi. Tali uffici sono alle dipendenze del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Un campione conforme ai prototipi viene tenuto in ogni capoluogo di circondario nell’Ufficio intendenza e in ogni Ufficio di verificazione.
Pesi e misure sono sottoposti a due verifiche: la prima e la periodica; ogni peso e misura nuovo o ridotto a nuovo è sottoposto alla prima verifica (gratuita) prima di essere messo in vendita o in uso in commercio. In entrambe le verifiche il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto verificato.
Sono tenuti alla verificazione periodica coloro che fanno uso di pesi e misure per compravendita o per commercio. Non sono tenuti alla verificazione periodica coloro che utilizzano pesi e misure per lo smercio dei prodotti della terra e del bestiame nelle loro abitazioni.
I verificatori di pesi e misure, alla presenza del sindaco o di chi ne fa le veci, procedono ad accertare infrazioni a leggi e regolamenti in materia di pesi e misure falsi o il cui uso sia vietato.
Con  r. d. 28 lug. 1861, n. 163  , viene approvato il regolamento della legge sui pesi e misure. Il decreto istituisce una Commissione consultiva dei pesi e delle misure e Giunte metriche del Regno per agevolare i lavori della Commissione.
Viene previsto un Ufficio di verificazione in ogni circondario amministrativo; due o più circondari possono essere annessi in uno stesso Ufficio di verificazione e in questo caso, l’ufficio viene stabilito in quello di maggiore importanza commerciale.
Gli ispettori prestano servizio nel proprio circondario e hanno inoltre il compito di ispezionare ogni anno ogni Ufficio di verificazione del circolo d’ispezione assegnatogli dal ministro; di dirigere e vigilare sulla fabbricazione di pesi e misure nell’estensione del proprio circolo, riferendo e proponendo migliorie per il servizio.
I verificatori, nell’esercizio della loro professione, corrispondono con il governatore della provincia, il procuratore del re, i giudici di mandamento o di polizia, gli ispettori dei pesi e misure, i sindaci dei comuni del loro circondario e con il ministro nei casi previsti dalle istruzioni che vengono loro date.
Ogni cinque anni ha luogo la verifica dei campioni di pesi e misure esistenti presso gli Uffici di verificazione ad opera di una commissione nominata dal ministro.
Gli esercenti ambulanti e in luoghi aperti effettuano la verificazione periodica nei primi tre mesi di ogni anno, o dell’esercizio del loro commercio.
La Giunta municipale di ogni comune forma lo stato degli utenti con l’indicazione di nome, cognome, domicilio e professione, distribuiti per categoria in ordine alfabetico. Viene stabilita la quota annua da pagare da parte di ogni utente.
Lo stato originale degli utenti viene conservato nell’archivio comunale e copia autentica viene trasmessa dal sindaco e per mezzo dell’ufficio d’Intendenza al verificatore del circondario.
All’inizio di ogni anno i governatori pubblicano un manifesto per ricordare gli obblighi della verificazione periodica e per fissare l’ordine nel quale verrà eseguita nei circondari e nei mandamenti. Per la verificazione periodica il verificatore è obbligato a servirsi di un registro.
In caso di oggetti difettosi, viene riempita una scheda con nome e cognome dell’utente, l’oggetto, la natura del difetto e il termine entro il quale dovrà essere di nuovo sottoposto alla verificazione. Se l’utente non adempie ai suoi obblighi il verificatore procede al sequestro dei pesi e misure difettosi e stende un verbale di contravvenzione nel caso in cui non vengano presentati alla verificazione tutti i pesi e le misure.
Al termine della verificazione periodica il verificatore stende i ruoli degli utenti e li trasmette alla Giunta municipale che li pubblica. I ruoli pubblicati ed esaminati vengono trasmessi per mezzo dell’intendente al governatore della provincia che li approva e li rende esecutivi.
La sorveglianza sull’esattezza e l’uso regolare dei pesi e delle misure spetta ai sindaci e agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Ogni anno i governatori inviano al Ministero di agricoltura, industria e commercio una relazione sulla sorveglianza nella provincia.
I comuni non capoluogo di mandamento in cui è stato stabilito un Ufficio temporaneo di verificazione periodica devono corrispondere al verificatore un’indennità. Uguale indennità corrispondono gli utenti che richiedono le operazioni di verifica a domicilio.
Con  r.d. 13 ott. 1861, n. 320  , viene approvato un nuovo regolamento. Specifica che nessuno potrà fabbricare pesi e misure senza aver prima dichiarato in quale luogo intende esercitare la sua professione e le specie di pesi e misure che si propone di fabbricare. I fabbricanti di pesi e misure devono possedere una collezione completa dei campioni muniti del bollo di prima verificazione che annualmente vengono sottoposti alla verificazione.
Il  r.d. 11 set. 1864, n. 1931  , riordina il ruolo organico del personale dei pesi e delle misure. Viene abolita la carica di ispettore-verificatore, sostituita con quella di verificatore e vengono istituiti tre posti di ispettore con residenza presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio. In ogni capoluogo di provincia ha sede un verificatore provinciale e nei capoluoghi di circondario in cui è strettamente necessario risiede un verificatore circondariale. I verificatori provinciali sono incaricati di sorvegliare la fabbricazione di pesi e misure in tutto il territorio della provincia, attraverso visite e ispezioni non solo nelle officine dei costruttori e nei negozi, ma anche presso gli uffici di verificazione. Stendono relazioni che inviano al Ministero a cura dei prefetti, i quali trimestralmente trasmettono un rapporto sullo stato della fabbricazione e propongono riforme e provvedimenti.
Con  r.d. 27 mag. 1866, n. 2963  , sono attribuiti alle competenze del Ministero delle finanze gli affari concernenti il servizio dei pesi e delle misure e il  r.d. 10 giu. 1866, n. 2977  , trasferisce il servizio dei pesi e delle misure alle attribuzioni della Direzione generale delle tasse e del demanio, alla quale spetta quindi la riscossione dei proventi. Spetta ancora ai prefetti la sorveglianza sull’esecuzione delle leggi e dei regolamenti. Il decreto ha esecuzione dal 1° luglio 1866.
Con  r.d.17 lug. 1867, n. 3809  , la Direzione generale delle tasse e del demanio si sdoppia in Direzione generale del demanio e tasse sugli affari e Direzione generale delle imposte dirette, catasto e verificazione pesi e misure.
Con  r.d. 23 dic. 1866, n. 3421  , erano state apportate modifiche ai ruoli organici del personale delle Agenzie delle tasse dirette e degli Uffici di verificazione dei pesi e delle misure; un decreto ministeriale stabilisce i distretti delle Agenzie delle tasse e quelli degli Uffici di verificazione di pesi e misure. Con decreto dovevano essere stabilite le norme per procedere alla verificazione prima dei pesi e delle misure del capoluoghi di circondario che non fossero più sede dell’Ufficio di verificazione.
Ufficio metrico (1874-1876)
Con  l. 28 giu. 1874, n. 2000  viene emanata la legge sui pesi e misure.
La legge afferma che la prima verifica di peso o misura nuovo, gratuita in base alla legge precedente, è ora soggetta a pagamento per ogni peso, misura o misuratore del gas, in base ai diritti indicati nella tabella annessa.
La verifica periodica viene eseguita ogni anno in tutti i capoluoghi di mandamento, nei comuni che contino meno di 20 utenti ed in quelli in cui esista un pubblico peso fisso. I verificatori sono considerati ufficiali di polizia giudiziaria nell’accertamento delle contravvenzioni.
Per quanto riguarda i misuratori di gas, la verifica viene effettuata nel luogo indicato dal fabbricante, aggiustatore o fornitore degli apparecchi e sarà ripetuta ogniqualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi. Fabbricanti, aggiustatori e fornitori dovranno mettere a disposizione del verificatore un laboratorio fornito di tutti gli strumenti necessari.
Il regolamento di attuazione della legge, emanato con  r.d. 29 ott. 1874, n. 2188  , prevede l’istituzione, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (alle cui dipendenze l'Ufficio di verificazione era tornato nel 1871), di una Commissione consultiva dei pesi e delle misure. Compiti della Commissione sono:

- compilazione dei temi degli esami di concorso;
- esame degli aspiranti all’ufficio di allievo verificatore;
- pareri sulle questioni concernenti la fabbricazione di pesi e misure e su quant’altro proponga il Ministero;
- verificazione dei prototipi depositati presso le prefetture e sottoprefetture, i municipi e gli uffici di verificazione.
Il personale dell’Amministrazione di pesi e misure è composto da tre categorie:

- ispettori, la cui sede è il Ministero
- verificatori, che dirigono gli uffici di verificazione
- allievi verificatori, addetti agli Uffici di verificazione e, in caso di necessità, chiamati a reggerli.
Le circoscrizioni e la sede degli Uffici di verificazione saranno stabilite con decreto reale.
Il regolamento prescrive la compilazione di un verbale al termine della verificazione, redatto in triplice originale, in cui vengono registrati gli utenti iscritti negli elenchi comunali, gli utenti che si sono presentati alla verifica e quelli che sono stati iscritti d’ufficio nel registro di verificazione. Un originale del verbale, sottoscritto dal sindaco e dal verificatore, viene inviato al ministero, gli altri due vengono conservati rispettivamente dal sindaco e dal verificatore.
Alla fine del primo semestre dell’anno i verificatori inviano al Ministero una relazione sulla fabbricazione di pesi, misure e strumenti per pesare nel territorio sottoposto alla loro giurisdizione, con il prospetto degli oggetti bollati nel semestre.
All’inizio di ogni anno il verificatore propone alla Prefettura o Sottoprefettura l’itinerario della verificazione periodica degli strumenti fissi e delle stadere a bilico da compiere nel distretto di verificazione che gli compete e ne trasmette un esemplare al ministero, prima di inserirlo nel manifesto per la pubblicazione. Nulla muta riguardo alla pubblicazione dello stato degli utenti sulle cui denunce e reclami si pronuncia la Giunta municipale.
Il regolamento prevede regole specifiche di misurazione per i misuratori del gas. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge 2000/1874, le imprese del gas dovranno inviare all’Ufficio metrico un elenco dei detentori di misuratori corredato del numero d’ordine di fabbricazione e gli altri connotati del misuratore.
I diritti di verificazione periodica e la tassa per la verificazione prima vengono corrisposti mediante marche da bollo. Gli strumenti metrici sottoposti alla verificazione prima per essere punzonati col bollo, vengono descritti dai fabbricanti in un registro a madre e figlia firmato dal verificatore.
E’ compito del verificatore compilare ogni trimestre un prospetto delle tasse pagate con marche da bollo per la verificazione prima e uno relativo ai diritti di verificazione periodica, alla fine del giro nel Distretto di verificazione.
La sorveglianza sulla corretta applicazione della legge metrica spetta alle prefetture e sottoprefetture per mezzo degli agenti di polizia giudiziaria, degli ispettori e dei verificatori.
Altro compito del verificatore è quello di compilare alla fine di ogni anno un quadro statistico dei risultati della verificazione prima e periodica e delle contravvenzioni, accompagnandolo con una relazione che la Prefettura invierà al Ministero.
Ufficio provinciale metrico del saggio dei metalli preziosi (1877-2000)
Il  r.d. 31 dic. 1876, n. 3619  , con il quale sono riuniti gli Uffici metrici e gli Uffici del saggio dei metalli preziosi, su proposta del Ministero dell’agricoltura, industria e commercio, stabilisce che gli Uffici metrici e gli Uffici del saggio dei metalli preziosi, a partire dal 1877, verranno riuniti secondo la circoscrizione da pubblicarsi con decreto reale. Vengono soppressi l’Ufficio centrale del saggio e la Commissione permanente delle monete istituiti con r.d. 26 feb. 1870, n. 5570, e r.d. 9 nov. 1861, n. 326. Le loro attribuzioni passano alla Commissione consultiva dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi.
Il  r.d. 10 gen. 1877, n. 3640  , stabilisce la circoscrizione degli Uffici di pesi e misure e di saggio dei metalli preziosi e ne determina le indennità e le spese d’ufficio, pubblica una tabella con le sedi all’interno dei circondari componenti il distretto.
Un nuovo regolamento sul servizio di verificazione e del saggio delle monete e dei metalli preziosi viene emanato con  r.d. 17 feb. 1887, n. 4358  . Nell’ambito del Ministero di agricoltura, industria e commercio, la direzione del servizio metrico è affidata ora alla Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.
Oltre alla Commissione, vi sono due laboratori centrali, uno metrico, l’altro per il saggio delle monete e dei metalli preziosi: su di essi la Commissione esercita ingerenza dal punto di vista scientifico. I due laboratori centrali hanno personale scientifico formato da direttori e assistenti.
Il decreto annette una tabella con le sedi degli Uffici del saggio.
Con  r.d. 8 giu. 1887, n. 4629  , vengono istituiti otto compartimenti per le ispezioni degli Uffici metrici e del saggio. A capo del compartimento vi è l’Ispettore compartimentale, scelto tra i verificatori. Oltre alle ordinarie attribuzioni d’ufficio come verificatori, gli ispettori hanno il compito di visitare per incarico del Ministero, gli uffici dei distretti metrici posti sotto la loro giurisdizione.
Il testo unico sui pesi e le misure, emanato con  r.d. 23 ago. 1890, n. 7088  , decreta che ogni capoluogo di provincia è sede di un Ufficio metrico. Un capoluogo di circondario è sede di un ufficio metrico se in esso, negli ultimi tre esercizi, si saranno verificati gli strumenti metrici di almeno 5.000 utenti, o se l’ammontare dei diritti di prima verifica avrà raggiunto le 1.000 lire annue.
Due o più circondari limitrofi e appartenenti alla stessa provincia, potranno essere sede di un unico Ufficio metrico purché soddisfino le condizioni di cui sopra e qualora nell’ufficio provinciale rimanga un numero di utenti non minore di 5.000, o se l’ammontare dei diritti di prima verifica non sia inferiore alle 1.000 lire annue. In tal caso la sede dell’ufficio spetterà al capoluogo del circondario che annovera il maggior numero di utenti.
Il testo unico ribadisce le due verificazioni, la prima e la periodica, e non innova riguardo agli obblighi degli utenti.
Il  r.d. 7 nov. 1890, n. 7249  approva il regolamento per il servizio dei pesi e delle misure.
I comuni che compongono ciascun distretto metrico vengono divisi in due sezioni in una tabella proposta dal prefetto su indicazione del verificatore e approvata dal Ministero, in base al numero degli utenti che dovrà essere diviso in parti uguali fra le due sezioni. La verificazione verrà eseguita alternativamente ogni due anni in ciascuna sezione.
Potranno essere istituiti uffici di verificazione temporanei anche in frazioni o borgate di comuni che ottengano il consenso dalla Giunta provinciale amministrativa e paghino un’indennità giornaliera.
La legge innova la procedura relativa alla formazione dello stato degli utenti: il verificatore riceve lo stato compilato dalla Giunta municipale e lo invia all’agenzia delle imposte che dichiara quali utenti sono iscritti al ruolo della ricchezza mobile e quali siano esenti.
Il regolamento ribadisce le procedure per i misuratori del gas illuminante e specifica quelle per i manometri; afferma poi che in base alla legge 806/1872, gli Uffici metrici debbono provvedere alla verifica dei titoli dichiarati dai presentatori nei lavori d’oro e d’argento e al saggio delle verghe d’oro d’argento e di dorato per determinarne i titoli.
Con  r.d. 3 lug. 1892, n. 367  , che approva il regolamento e la tariffa per la verificazione facoltativa dei termometri e degli alcolometri da eseguirsi nel Laboratorio centrale metrico, viene affidato agli uffici provinciali il compito di ricevere gli strumenti che poi verranno spediti al Laboratorio centrale metrico. Eseguita la verificazione gli strumenti vengono inviati agli uffici provinciali con una nota dei diritti da riscuotere.
Nel 1902, con  r.d. 12 giugno n. 226  , viene emanato il regolamento per la fabbricazione di strumenti metrici. Il regolamento afferma che chiunque voglia fabbricare pesi, misure o strumenti per pesare e misurare da usarsi in commercio, deve farne dichiarazione alla prefettura o sottoprefettura della località nella quale impianterà la sua industria, poi trasmessa all’Ufficio metrico che ne rilascia ricevuta all’interessato.
Un nuovo regolamento viene emanato con  r.d. 31 gen. 1999, n. 242  . Il decreto abroga il regolamenti precedenti e innova in merito alla Commissione centrale, istituendo una Giunta e trasformando i due laboratori centrali (quello metrico e quello del saggio) in un Ufficio centrale. Per quanto riguarda gli uffici provinciali le procedure non cambiano, se non in qualche caso nei termini di prescrizione.
Con  r.d. 20 ago. 1909, n. 624  , viene pubblicata la tabella relativa alle sedi degli uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi ed il riparto delle indennità assegnate ai titolari per le spese d’ufficio.
Il  r.d. 4 apr. 1912, n. 402  , apporta alcune modifiche al regolamento sul servizio metrico approvato con decreto 242/1909.
Il  r.d. 10 dic. 1914, n. 1385  , modifica il regolamento sul servizio metrico e impone norme per la vendita di liquidi. Il decreto stabilisce i nuovi diritti di verificazione e di saggio.
Il  r.d. 26 apr. 1923, n. 1142  , estende ai territori delle nuove province le disposizioni del testo unico delle leggi metriche. Il decreto sancisce l’istituzione dal 1° gennaio 1924 degli Uffici metrici di Trieste, Gorizia, Pola, Zara, Trento, Bolzano, descrivendone i rispettivi circondari.
Ulteriore modificazione alle circoscrizioni degli Uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi è apportata dal  r.d. 23 nov. 1924, n. 2007  , che pubblica la relativa tabella.
Con  r.d. 27 ott. 1927, n. 2127  , viene stabilito che gli Uffici metrici hanno sede e circoscrizione corrispondente a quelli provinciali, ma «Su parere motivato dei consigli provinciali dell’economia possono istituirsi, nei comuni con ragguardevole fabbricazione metrica, uffici metrici succursali permanenti, con funzionamento periodico o saltuario limitato normalmente alla verificazione prima».
La  l. 5 feb. 1934, n. 305  , che disciplina i titoli dei metalli preziosi, afferma che gli ispettori metrici e del saggio hanno facoltà di accedere nei locali adibiti alla produzione e al commercio e verificare le merci giacenti, controllando la conformità alla legge nell’applicazione del marchio e la determinazione del titolo.
Con  d.lgs. 8 mag. 1948, n. 851  , viene modificato il ruolo organico del personale dell’amministrazione metrica: gli Ispettori superiori interregionali avranno sede presso l’Ufficio metrico di uno dei capoluoghi di regione.
Il  d.p.r. 12 nov. 1958, n. 1215  , include tra gli strumenti per pesare anche gli apparecchi automatici e semi-automatici per misurare liquidi, imponendo anche a questi gli elementi identificativi: denominazione dello strumento, marchio di fabbrica, ragione sociale, estremi del provvedimento, le indicazioni di portate massima e minima, il numero di matricola e l’anno di fabbricazione.
La  l. 30 gen. 1968, n. 46  , rivede la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Coloro che vendono, fabbricano o importano metalli preziosi sono tenuti ad iscriversi al registro delle Camere di commercio. Per ottenere il marchio gli interessati debbono fare domanda all’Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, accompagnata dal certificato di iscrizione al registro della Camera di commercio e la quietanza di versamento del diritto erariale. Non oltre due mesi dalla richiesta, l’Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa poi eseguire, presso la Zecca, le matrici recanti le impronte del marchio. I proprietari dei marchi provvedono alla fabbricazione dei punzoni contenenti le impronte dei marchi; i punzoni vengono poi muniti dall’ufficio provinciale dello speciale bollo previsto dal regolamento.
L’art. 30 della legge afferma che, oltre i Laboratori di saggio dei metalli preziosi presso l’Ufficio centrale metrico, sono istituiti Laboratori presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, determinati con decreto del ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Con  d.l. 14 apr. 1978, n. 122  , si adempie all’attuazione normativa ed organizzativa di direttive della Comunià economica europea (CEE) in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico.
La legge introduce il sistema di unità di misura denominato Sistema Internazionale di unità e indicato con la sigla SI.
Il controllo CEE degli strumenti di misura comprende l’approvazione del modello e la verifica prima, che rendono idonei gli strumenti ad essere utilizzati in tutti gli stati membri, e gli esami per l’approvazione CEE del modello, che vengono effettuati dall’ufficio centrale metrico. Se l’esame dà esito positivo, viene redatto apposito certificato di approvazione CEE da notificare al richiedente.
La verifica prima CEE è effettuata dagli Uffici provinciali metrici.
L’amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato si avvale dei seguenti organi:

- Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, che ha compiti di tipo giuridico - amministrativo (coordinamento e controllo dell’attività, studi e ricerche, servizio ispettivo studio dei provvedimenti legislativi e regolamentari);
- Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, che ha compiti di carattere tecnico-scientifico (conservazione e comparazioni metrologiche in sede nazionale e internazionale; studi e ricerche di carattere tecnico, esame dei prototipi; elaborazione di regolamenti tecnici, coordinamento e controllo dell’attività tecnica degli uffici periferici, servizio ispettivo; determinazioni metrologiche e analisi chimiche di precisione sui metalli preziosi; verificazioni di apparecchiature e strumenti; esecuzione dei saggi nei casi previsti dai regolamenti; determinazione di pesi e titoli delle monete d’oro e d’argento coniate dalla Zecca). Annessi all’ufficio sono: il Laboratorio di metrologia, il Laboratorio di analisi dei metalli preziosi, il Laboratorio per l’esame dei prototipi, l’officina meccanica di precisione;
- Circoli di ispezione metrica e del saggio dei metalli preziosi: esercitano il coordinamento dell’attività degli uffici provinciali, svolgono presso di essi funzioni ispettive; intervengono nelle divergenze tra gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi; provvedono al controllo di merito sulle riscossioni e sui versamenti dei diritti metrici; propongono all’Ispettorato centrale metrico le forniture di materiali e apparecchiature tecniche da utilizzarsi negli uffici provinciali, nei laboratori per il saggio dei metalli preziosi; gestiscono il personale nell’ambito del funzionamento degli uffici temporanei nei singoli comuni; le circoscrizioni dei circoli sono regionali o interregionali e sono indicate nella tabella H annessa al decreto. I capi dei circoli provvedono alla redazione dei rapporti annuali sull’attività degli uffici provinciali;
- Comitato superiore metrico: nominato con decreto del ministro dell’industria, commercio e artigianato, dà pareri sui rapporti di carattere scientifico-tecnico con l’ufficio internazionale dei pesi e delle misure, ai sensi della convenzione internazionale del metro, e con altri uffici, enti ed organizzazioni internazionali e nazionali; sulle questioni tecniche sottoposte dal ministero;
- Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi che:

conservano i campioni conformi ai prototipi;
effettuano l’istruttoria preliminare delle domande di ammissione a verifica e di approvazione di modello per gli strumenti metrici di nuovo tipo;
si occupano della verificazione prima;
accertano la conservazione nel tempo dei requisiti metrologici legali negli strumenti impiegati dagli utenti metrici, sia attraverso la verificazione periodica biennale sia mediante le operazioni di vigilanza; effettuano la revisione dei ruoli degli utenti metrici predisposti dai comuni, accertano la regolare iscrizione degli utenti e la loro classificazione ai fini del pagamento dei diritti;
provvedono agli atti preliminari, istruttori e definitivi relativi ai ricorsi da produrre avverso iscrizioni irregolari o mancanti;
prospettano alla Procura della Repubblica l’opportunità di impugnare le sentenze assolutorie dei pretori nelle materie di competenza;
propongono gli itinerari che intendono seguire nei comuni della provincia per la verificazione periodica;
accertano il corretto impiego dei marchi di identificazione dei metalli preziosi assegnati ai produttori e importatori e controllano la corrispondenza dei titoli impressi sulle materie prime e dei titoli legali apposti sui semilavorati e sugli oggetti finiti disponendo le analisi da effettuare presso i laboratori del saggio dei metalli preziosi;
effettuano le ispezioni presso i rivenditori di oggetti di metallo prezioso;
procedono alla vendita dei corpi di reato confiscati;
ordinano le spese in economia nei limiti delle somme loro assegnate dal Ministero sui capitoli di bilancio.
Il  d.p.r. 12 ago. 1982, n. 798  , in attuazione della direttiva CEE n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico, istituisce il controllo CEE degli strumenti metrici e dei loro dispositivi complementari. Il controllo viene svolto dagli Uffici metrici centrali e provinciali del Ministero dell’industria, commercio e artigianato.
Per l’ammissione alla verificazione prima è necessaria l’approvazione CEE. L’esame del modello è effettuato dall’ufficio centrale metrico del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
La verificazione prima CEE di strumenti e dispositivi è effettuata dagli Uffici provinciali metrici. L’Ufficio centrale metrico procede allo scambio con le autorità competenti degli stati membri della CEE, dei disegni originali dei marchi di verifica prima CEE eseguiti in base ai modelli dei disegni allegati.
La vigilanza sul decreto è demandata al Ministero dell’industria, commercio e artigianato che la esercita mediante l’ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali.
Il  d.p.r 12 ago. 1982, n. 802  , in attuazione della direttiva CEE n. 80/81 relativa alle unità di misura, decreta quali sono le unità di misura legali da utilizzare per esprimere grandezze.
La  l. 25 mar. 1997, n. 77  , che detta disposizioni in materia di commercio e Camere di commercio, afferma che sono gli uffici provinciali metrici a formare lo stato degli utenti sulla base delle indicazioni fornite dai comuni e prevede la modificazione delle procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l’accreditamento di laboratori autorizzati.
Il  d.l. 31 mar. 1998, n. 112  , che conferisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 mar. 1997, n. 59, attribuisce alle Camere di commercio le funzioni esercitate dagli Uffici metrici provinciali. Con  d.p.r. 6 lug. 1999, n. 286  , vengono individuati i beni e le risorse degli Uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio.

fonti normative

legge 28 luglio 1861, n. 132 - prima legge su pesi e misure
r. d. 28 luglio 1861, n. 163 - approvazione del regolamento della legge sui pesi e misure
r.d. 13 ottobre 1861, n. 320 - approvazione di regolamento su pesi e misure
r.d. 9 novembre 1861, n. 326 - provvedimento di soppressione della Commissione permanente delle monete
r.d. 11 settembre 1864, n. 1931 - provvedimento di riordino del ruolo organico del personale
r.d. 27 maggio 1866, n. 2963 - provvedimento di attribuzione delle competenze su pesi e misure al Ministero delle finanze
r.d. 10 giugno 1866, n. 2977 - provvedimento di attribuzione delle competenze su pesi e misure all'Amministrazione delle Tasse e del demanio
r.d. 23 dicembre 1866, n. 3421 - provvedimento relativo ai ruoli organici del personale
r.d. 26 febbraio 1870, n. 5570 - provvedimento di soppressione dell'Ufficio centrale del saggio
r.d. 9 novembre 1871, n. 528 - provvedimento relativo al passaggio del servizio pesi e misure alle dipendenze del Ministero dell’agricoltura, industria e commercio
legge 2 maggio 1872, n. 806 - provvedimento di regolamentazione
l. 28 giugno 1874, n. 2000 - provvedimento di regolamentazione dei pesi e misure
r.d. 29 ottobre 1874, n. 2188 - provvedimento di attuazione della l. 28 giu. 1874, n. 2000
r.d. 31 dicembre 1876, n. 3619 - col quale sono riuniti gli uffizi metrici e quelli del saggio dei metalli preziosi
r.d. 10 gennaio 1877, n. 3640 - che stabilisce la circoscrizione degli uffici di pesi e misure e di saggio dei metalli preziosi, e ne determina le indennità e le spese d’ufficio
r.d. 17 febbraio 1887, n. 4358 - regolamento sul servizio di verificazione e del saggio delle monete e dei metalli preziosi
r.d. 8 giugno 1887, n. 4629 - provvedimento di istituzione di otto compartimenti per le ispezioni degli uffici metrici e del saggio
r.d. 23 agosto 1890, n. 7088 - testo unico sui pesi e le misure
r.d. 7 novembre 1890, n. 7249 - provvedimento di approvazione di regolamento per il servizio dei pesi e delle misure
r.d. 3 luglio 1892, n. 367 - che approva il regolamento e la tariffa per la verificazione facoltativa dei termometri e degli alcolometri da eseguirsi nel laboratorio centrale metrico
r.d. 12 giugno 1902, n. 226 - regolamento per la fabbricazione di strumenti metrici
r.d. 31 gennaio 1909, n. 242 - provvedimento di approvazione di regolamento
r.d. 20 agosto 1909, n. 624 - pubblicazione di tabella relativa alle sedi degli uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi ed al riparto delle indennità assegnate ai titolari per le spese d’ufficio
r.d. 4 aprile 1912, n. 402 - provvedimento di modifica del regolamento sul servizio metrico del 1909, n. 242
r.d. 10 dicembre 1914, n. 1385 - che modifica il regolamento sul servizio metrico
r.d. 22 giugno 1916, n. 755 - provvedimento di istituzione del Ministero dell’industria, del commercio e del lavoro
r.d.l. 3 giugno 1920 - provvedimento relativo al passaggio del servizio alle dipendenze del Ministero dell’industria e del commercio
r.d. 26 aprile 1923, n. 1142 - provvedimento di organizzazione
r.d. 23 novembre 1924, n. 2007 - provvedimento di modifica delle circoscrizioni degli uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi
r.d. 27 ottobre 1927, n. 2127 - provvedimento di modifica delle circoscrizioni
r.d. 2 luglio 1929, n. 1131 - provvedimento di istituzione del Ministero delle corporazioni
l. 5 febbraio 1934, n. 305 - disciplina dei titoli dei metalli preziosi
r.d. 9 agosto 1943, n. 718 - provvedimento relativo al passaggio del servizio alle dipendenze del Ministero dell’industria, commercio e lavoro
d.lgs.lgt. 21 giugno 1945, n. 377 - provvedimento di istituzione del Ministero dell’industria e commercio
d.lgs. 8 maggio 1948, n. 851 - provvedimento relativo al ruolo organico del personale dell’amministrazione metrica
d.p.r. 12 novembre 1958, n. 1215 - provvedimento relativo agli strumenti per pesare
l. 26 settembre 1966, n. 792 - provvedimento di istituzione del Ministero dell’industria, commercio e artigianato
l. 30 gennaio 1968, n. 46 - provvedimento relativo alla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi
d.l. 14 aprile 1978, n. 122 - provvedimento relativo a strumenti di misura e metodi di controllo metrologico
d.p.r. 12 agosto 1982, n. 798 - attuazione della direttiva CEE n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico
d.p.r 12 agosto 1982, n. 802 - attuazione della direttiva CEE n. 80/81 relativa alle unità di misura
l. 25 marzo 1997, n. 77 - disposizioni in materia di commercio e camere di commercio
d.l. 31 marzo 1998, n. 112 - conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 mar. 1997, n. 59
soggetto produttore collegato
Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Chieti
Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Trieste

curatori

creazione
Arianna Franceschini - 2008
revisione
Paola Carucci - 2010
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