Il
d.lgs. 15 apr. 1948, n. 381 , relativo al riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituisce quali organi periferici del ministero gli Uffici del lavoro e della massima occupazione. Istituiti in ogni capoluogo di provincia, tali uffici esercitano le seguenti funzioni:
- sovraintendono alla raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;
- provvedono al collocamento dei lavoratori nel territorio della Repubblica;
- provvedono all’esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro e assistono i lavoratori che emigrano e le loro famiglie, curando anche il loro avviamento ai centri di emigrazione;
- svolgono compiti di conciliazione nelle vertenze di lavoro;
- adempiono alle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni generali e particolari dirette a conseguire la massima occupazione possibile;
- svolgono tutte le altre funzioni che sono loro demandate da disposizioni legislative e regolamentari.
Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione istituiti nelle province che sono anche capoluoghi di regione, assumono la denominazione di Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ed esercitano anche azione di coordinamento e di vigilanza sugli uffici provinciali della circoscrizione regionale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può istituire Sezioni staccate degli Uffici del lavoro e della massima occupazione (non oltre il numero di 200) e Centri di emigrazione per l’assistenza ai lavoratori che emigrano o rimpatriano e alle loro famiglie. Nelle località che non siano sedi di Uffici o di Sezioni distaccate, il ministero può avvalersi dei corrispondenti del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per i contributi agricoli unificati; ove manchino, il ministro può assumere personale incaricato temporaneo.
Il servizio di collocamento è confermato dalla
l. 29 apr. 1949, n. 264 , in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, ed è svolto dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dalle loro Sezioni distaccate istituite nei centri industriali e agricoli più importanti della provincia.
In caso di necessità le funzioni relative al collocamento sono esercitate da uffici speciali. In ogni provincia è istituita inoltre una Commissione provinciale per il collocamento (composta dal direttore dell’Ufficio provinciale, da un rappresentante del Genio civile, un rappresentante della Camera di commercio, un rappresentante dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura e dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro). La Commissione esprime pareri sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all’altro e da una categoria all’altra dello stesso settore e sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione.
In base al
d.p.r 19 mar. 1955, n. 520 , che provvede alla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il compito del collocamento è svolto dagli Uffici del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia; alle loro dipendenze operano le Sezioni staccate e gli
Uffici di collocamento . Le Sezioni staccate hanno sede nei comuni che presentano maggiori esigenze funzionali; gli Uffici di collocamento hanno sede nei rimanenti Comuni. La legge disciplina anche i Centri di emigrazione.
La
l. 16 mag. 1956, n. 562 , relativa alla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali, introduce per i collocatori e per i corrispondenti specifici compiti nei settori della previdenza e assistenza sociale ad essi affidati da istituti ed enti previdenziali. Questi nuovi compiti, affidati dagli istituti di previdenza e assistenza, vengono elencati nel
d.m. 6 maggio 1957 .
Per quanto riguarda l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), svolgono funzioni relative al servizio di indennizzo e sussidio alla disoccupazione:
- distribuzione della modulistica, assistenza nella compilazione e raccolta della documentazione necessaria;
- raccolta delle domande di disoccupazione e inoltro all’INPS previa registrazione su appositi moduli;
- notifiche agli interessati dei provvedimenti adottati dall’INPS;
- consegna agli interessati delle ricevute della domanda di prestazione e del tesserino per i pagamenti;
- controllo del perdurare dello stato di inattività dei lavoratori;
- pagamento delle prestazioni, contabilizzazione e rendiconti periodici da inviare all’INPS.
Per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), svolgono la funzione di segnalazione alla sede provinciale INAIL degli avviamenti al lavoro di prestatori d’opera manuale.
Per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie (INAM) si occupano di:
- comunicare agli uffici locali dell’INAM gli avviamenti al lavoro;
- accertare la concordanza dei dati posseduti dall’INAM e dall’Ufficio di collocamento, in merito alle assunzioni e alle cessazioni dal lavoro in determinate aziende;
- consegna ai lavoratori appartenenti a determinate categorie dei documenti di iscrizione all’INAM e loro convalida periodica;
- raccolta dei documenti per l’iscrizione all’INAM dei familiari a carico e per la variazione del nucleo familiare.
Per il Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, il personale dell’Ufficio di collocamento si occupa di:
- raccolta e trasmissione agli uffici provinciali dei dati per l’aggiornamento degli elenchi;
- raccolta e trasmissione degli stati di famiglia e altri certificati ai fini dell’erogazione degli assegni familiari;
- distribuzione dei moduli di domanda di disoccupazione e trasmissione agli uffici provinciali dei contributi unificati;
- invio di notizie, elementi e dati in loro possesso per il reperimento dei nominativi dei coltivatori diretti assistiti dalle casse di malattia e di quelli soggetti al pagamento dei contributi unificati.
La
l. 22 lug. 1961, n. 628 , che modifica l’ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce che gli Uffici del lavoro e della massima occupazione si articolano in:
- Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione;
- Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia (che non sia anche capoluogo di regione) e proprie sezioni zonali (nei comuni che presentano maggiori esigenze funzionali), comunali (negli altri comuni) e frazionali (località indicate dal Ministero);
- Uffici speciali, per particolari esigenze e per determinate categorie di lavoratori;
- Centri di emigrazione, con sede nelle località più idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio dei lavoratori.
Per particolari esigenze di servizio il ministro può disporre l’istituzione in taluni capoluoghi di regione sia dell’Ufficio regionale che dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione svolgono funzioni di coordinamento e vigilanza sull’attività degli Uffici provinciali e dei Centri di emigrazione; indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere regionale o interprovinciale; rilevazioni statistiche e compilazione di relazioni sui fenomeni concernenti il campo del lavoro; trattazione di controversie collettive di lavoro interessanti più province o non risolte in sede provinciale e tutti gli altri compiti demandati da disposizioni legislative e regolamentari o delegati dal ministero.
Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione svolgono le funzioni di raccolta dei dati sulla disoccupazione; di collocamento; di reclutamento e avviamento ai centri di emigrazione; di conciliazione delle vertenze collettive e individuali di lavoro; di indirizzo e propulsione delle iniziative dirette a conseguire la massima occupazione; di orientamento e di addestramento professionale, cantieri di lavoro e rimboschimento; i compiti nel settore della previdenza e assistenza sociale; compiti in materia di assegnazione degli alloggi costruiti dalla gestione Ina Casa e già previsti dal
d.p.r. 22 giugno 1949, n. 340 , e successive modificazioni.
Le Sezioni zonali, frazionali e comunali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione espletano il collocamento della manodopera e tutti i servizi ad essi demandati anche nel settore della previdenza e assistenza sociale.
Con
l. 21 dicembre 1961, n. 1336 , che istituisce il ruolo dei collocatori, vengono fissati gli organici delle Sezioni comunali e frazionali degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione.
La
l. 20 mag. 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), relativa alla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, alla libertà sindacale e all'attività sindacale nei luoghi di lavoro nonché a norme sul collocamento, stabilisce che presso le Sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro venga costituita obbligatoriamente la Commissione per il collocamento, già prevista dalla legge 264/1949, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali più rappresentative. La nomina della Commissione viene effettuata dal direttore dell’Ufficio provinciale.
La
l. 24 dic. 1993, n. 537 , che apporta interventi correttivi di finanza pubblica, prevede modifiche per gli uffici periferici del ministero.
Il
d.m. 7 novembre 1996, n. 687 , relativo all’ordinamento territoriale del ministero, prevede l’unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale e l’istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro ove dovranno confluire rispettivamente le competenze degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione.