Con
d.m. 7 novembre 1996, n. 687 , relativo al regolamento degli uffici periferici del Ministero, le competenze degli Ispettorati regionali del lavoro e quelle degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione passano alle Direzioni regionali del lavoro, mentre quelle degli Ispettorati provinciali del lavoro e quelle degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione passano alle Direzioni provinciali del lavoro.
Nel 1997 si verifica una duplice sostanziale modifica in materia di collocamento del lavoro, con una apertura ai privati e il trasferimento delle funzioni statali in materia di collocamento alle Regioni. Con la riforma introdotta con
l. 24 giu. 1997, n. 196 , nota come legge Treu, si apre ai privati l’intermediazione lavorativa per impieghi privati a tempo determinato e vengono istituite le Agenzie interinali; nel 2003 viene data delega al governo in materia di occupazione e in materia di lavoro e il conseguente
d.lgs. 10 set. 2003, n. 276 , noto come legge Biagi, istituisce al posto delle Agenzie interinali le Agenzie per il lavoro modificandone i compiti, attraverso il concetto di somministrazione del lavoro, e ampliandone le funzioni.
Nell’ambito delle disposizioni stabilite con
d.lgs. 23 dic. 1997, n. 469 , che conferisce alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, la funzione statale del collocamento viene trasferita alle regioni. In particolare sono trasferiti i compiti del collocamento ordinario, agricolo, dello spettacolo; collocamento obbligatorio; collocamento dei lavoratori non appartenenti all’Unione europea; collocamento dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori domestici. Agli Uffici di collocamento subentrano i Centri per l’impiego, regionali. Viene trasferito anche l’avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici; la preselezione e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e le iniziative volte a incrementare l’occupazione e a incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all’occupazione femminile.
In conseguenza del ridimensionamento delle funzioni rimaste all’amministrazione statale le competenze delle Direzioni del lavoro sono riconducibili, sia per quelle provinciali che per quelle regionali, a due servizi principali: il Servizio politiche del lavoro (SEL), con funzioni di conciliazione obbligatoria, e il Servizio ispezioni del lavoro (SIL) che eredita le funzioni dei precedenti ispettorati del lavoro.
Le Direzioni regionali sono istituite in tutte le regioni, ad eccezione della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, con sede nelle città indicate dall’annessa tabella A.
Hanno, oltre alle funzioni ereditate dagli uffici soppressi, funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull’attività delle direzioni provinciali; assicurano le funzioni di segreteria amministrativa e tecnica delle commissioni regionali per l’impiego; provvedono alla rilevazione degli andamenti del mercato del lavoro e all’elaborazione di statistiche; curano la promozione e il coordinamento degli uffici di relazioni con il pubblico; assicurano il servizio di prevenzione e protezione.
Le Direzioni provinciali del lavoro sono istituite in ogni capoluogo di provincia, ad eccezione delle province siciliane e del Trentino-Alto Adige, nonché della provincia di Aosta, ove le funzioni a livello provinciale sono svolte dalla Direzione regionale.
Hanno, oltre alle funzioni ereditate dagli uffici soppressi, funzioni di direzione e verifica dell’azione amministrativa in materia di politica attiva del lavoro e di vigilanza; promozione, indirizzo e verifica dell’attività delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura; funzioni tecnico-legali connesse all’attività di ispezione del lavoro; relazioni con il pubblico. In seguito alla soppressione delle preture (con d. lgs. 19 feb. 1998, n. 51), assumono anche i compiti di inchiesta amministrativa per infortuni sul lavoro.
Con
d.l. 30 luglio 1999, n. 300 , il Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene soppresso e le sue attribuzioni passano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da cui dipendono le Direzioni regionali e provinciali del lavoro.
Il
d.l. 25 settembre 2001, n. 210 (convertito, con modificazioni in
l. 22 novembre 2002, n. 266 ), istituisce presso le Direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri nominati dal prefetto, otto dei quali sono designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell’ambiente, dall’INAIL, dall’INPS, dall’ASL, dal comune, dalla regione e dalla prefettura, otto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle Direzioni provinciali del lavoro.
Il
d.lgs. 23 apr. 2004, n. 124, Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 , istituisce presso il ministero una Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive e una Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza a livello nazionale. Presso la Direzione regionale del lavoro è costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della Direzione regionale del lavoro, dal direttore regionale dell’INPS e da quello dell’INAIL. Le Direzioni regionali si avvalgono inoltre della Commissione regionale di coordinamento dell’attività di vigilanza, nominata con decreto dal direttore regionale del lavoro e composta dal direttore della Direzione regionale, dai direttori regionali dell’INPS e dell’INAIL, dal comandante regionale della Guardia di finanza, dal direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, dal Coordinatore delle aziende sanitarie locali; da 4 rappresentanti dei datori di lavoro e 4 rappresentanti dei lavoratori. La Commissione regionale convoca, almeno 6 volte l’anno, i presidenti dei CLES, al fine di fornire alla Direzione generale ogni elemento di conoscenza utile all’elaborazione delle direttive in materia di vigilanza.
Il decreto introduce inoltre ulteriori competenze per le Direzioni provinciali, quali l’attività di prevenzione, promozione formazione e aggiornamento presso i datori di lavoro; l’attività di coordinamento dell’azione dei soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro; la facoltà di costituire gruppi di intervento straordinari per contrastare specifici fenomeni di violazione; la facoltà di avviare tentativi di conciliazione in caso di controversie, da svolgersi anche nel corso dell’attività ispettiva. Oltre al potere di diffida il personale ispettivo ha il potere di impartire apposita prescrizione obbligatoria.