raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici / Industria e commercio
Ufficio del marchio di garanzia dei lavori d’oro e d’argento (1861-1872)   poi
Ufficio del saggio facoltativo dell’oro e dell’argento (1872-1876)
datazione
1861 - 1876
contesto storico istituzionale
Regno d'Italia (1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946)
notizie storiche
Ufficio del marchio di garanzia dei lavori d’oro e d’argento (1861-1872)
Il nuovo Stato italiano eredita dallo Stato sardo le norme sugli uffici del saggio. Questo dipendeva, già prima dell’unificazione, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio ed era annesso all’attività della Zecca. Il  r.d. 9 nov. 1861, n. 326, Circa l’amministrazione delle zecche dello Stato  istituisce presso il ministero una Commissione permanente delle monete che ha compiti di sorveglianza e direzione sulle operazioni di saggio dell’oro e dell’argento per la coniazione delle monete e per i lavori d’oro e d’argento. Il decreto prevede un Ufficio dei saggi (istituito con r.d. 3 feb. 1861) e più Uffici del marchio di garanzia dei lavori d’oro e d’argento, distribuiti nelle circoscrizioni territoriali delle Direzioni delle zecche di Milano, Napoli e Torino.
Il regolamento di attuazione, emanato con  r.d. 9 nov. 1861, n. 327  , specifica che il direttore della Zecca ha alle sue dipendenze gli Uffici del marchio di garanzia e i Gabinetti degli incisori. Le operazioni di saggio delle monete coniate avvengono per opera dei saggiatori dell’Ufficio dei saggi e vengono poi esaminate dal Verificatore dei saggi. Sono alle dipendenze del direttore della Zecca anche i Gabinetti degli incisori e l’Ufficio del cambio dove opera il Verificatore al cambio.
Con  r.d. 21 nov. 1865, n. 2617  , gli affari concernenti le zecche e la Banca nazionale passano alle dipendenze del Ministero delle finanze mentre rimangono al Ministero dell’agricoltura, industria e commercio gli Uffici del marchio di garanzia e l’Ufficio dei saggi.
Il  r.d. 26 feb. 1870, n. 5576  , rivede organico e stipendi dell’Ufficio dei saggi e sopprime alcuni uffici di garanzia annettendo una tabella delle nuove sedi territoriali.
La  l. 2 mag. 1872, n. 806  , sulla fabbricazione ed il commercio degli oggetti d’oro e d’argento di qualunque titolo, prevede Uffici di saggio per assaggiare i lavori e le paste d’oro e d’argento. Gli uffici dovranno imprimere il marchio governativo sugli oggetti. Gli uffici di saggio verranno stabiliti nei luoghi in cui il Comune o la Camera di commercio ne facciano richiesta.
Il regolamento di attuazione della legge 806/1872 viene emanato con  r.d. 15 dic. 1872, n. 1201  , che disciplina la fabbricazione ed il commercio degli oggetti d’oro e d’argento di qualunque titolo.
Il regolamento afferma che gli uffici incaricati del saggio e del marchio dei metalli preziosi prenderanno il nome di Uffici di saggio facoltativo dell’oro e dell’argento.
Ufficio del saggio facoltativo dell’oro e dell’argento (1872-1876)
La legge descrive i punzoni che contraddistinguono i titoli dei lavori d’oro e d’argento, custoditi nell’Ufficio centrale dei saggi, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio e negli uffici di saggio, e stabilisce le sedi degli uffici di saggio, annettendo una tabella apposita. Il Ministero di Agricoltura, industria e commercio potrà, su richiesta di comuni e camere di commercio, istituire temporaneamente un ufficio di saggio nei luoghi che ne abbiano bisogno. Per l’accertamento dei reati connessi alla falsificazione del marchio gli ufficiali del saggio sono parificati agli ufficiali di polizia giudiziaria.
Il capo dell’ufficio riscuote le retribuzioni per le operazioni di saggio e di marchio, spedisce le bollette di pagamento, versa in tesoreria le somme riscosse, tiene i registri contabili e rende conto mensilmente al Ministero delle somme ricevute e dei versamenti effettuati in base alle istruzioni di contabilità.
Per le operazioni di saggio il regolamento prevede la tenuta di un registro a matrice che reca il nome e cognome dei presentatori, la natura, il numero e peso degli oggetti saggiati e il titolo dei lavori.
Con  r.d. 21 dic. 1876, n. 3619  , col quale sono riuniti gli uffizi metrici e quelli del saggio dei metalli preziosi, gli Uffici metrici e gli Uffici del saggio dei metalli preziosi vengono riuniti. Le circoscrizioni vengono pubblicate con decreto reale, e le disposizioni che regolano le procedure non mutano. Vengono soppressi l’Ufficio centrale del saggio e la Commissione permanente delle monete e le loro attribuzioni vengono affidate alla Commissione consultiva dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi.

fonti normative

r.d. 9 novembre 1861, n. 326 - Circa l’amministrazione delle zecche dello Stato
r.d. 9 novembre 1861, n. 327 - Regolemento di attuazione del r.d. 9 nov. 1861, n. 326
r.d. 21 novembre 1865, n. 2617 - Provvedimento di organizzazione
r.d. 26 febbraio 1870, n. 5576 - Provvedimento di soppressione di alcuni uffici di garanzia
l. 2 maggio 1872, n. 806 - Fabbricazione e commercio degli oggetti d’oro e d’argento di qualunque titolo
r.d. 15 dicembre 1872, n. 1201 - Regolamento sulla fabbricazione ed il commercio degli oggetti d’oro e d’argento di qualunque titolo
r.d. 21 dicembre 1876, n. 3619 - Provvedimento di riunione degli uffizi metrici e quelli del saggio dei metalli preziosi

curatori

creazione
Arianna Franceschini - 2008
revisione
Paola Carucci - 2010
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