Con
r.d.l. 9 ott. 1919, n. 2161 , viene riorganizzato il sistema del contenzioso delle acque pubbliche e, in sostituzione dell’unico Tribunale delle acque pubbliche, istituito con d.lgt. 20 nov. 1916, n. 1664, vengono istituiti quali giudici di primo grado otto Tribunali delle acque pubbliche a Torino, Milano, Venezia, Firenze Roma, Napoli, Palermo e Cagliari, con competenza territoriale allargata ad alcuni distretti di Corti di appello di confine. Il Tribunale delle acque di Torino è competente anche nel distretto della Corte di appello di Genova; quello di Milano sul distretto di Brescia, Venezia è competente fino ai distretti di Trento e Trieste; Firenze si estende fino al distretto di Bologna, Roma fino a L’Aquila, Ancona e Perugia; Napoli ai distretti di Bari, Catanzaro, Lecce e Potenza; Palermo è competente anche su Caltanissetta, Catania e Messina; Cagliari ha competenza unicamente sul distretto della Corte di appello di Cagliari. A Roma rimane, con competenza estesa a tutto il territorio nazionale, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, come giudice di secondo grado rispetto alle controversie dei tribunali delle acque, e quale giudice amministrativo in unico grado.
Il testo unico delle leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
r.d. 11 dic. 1933, n. 1775 , attribuisce ai Tribunali delle acque la denominazione di Tribunali regionali delle acque pubbliche, riconfermando la loro giurisdizione territoriale (Titolo IV, Contenzioso, art. 138).
Tale tribunale, costituito in sezione ordinaria della Corti di appello di ciascuna delle città sopraelencate, include nel collegio giudicante anche un funzionario del Genio civile. L’art. 139 riconferma il Tribunale superiore delle acque pubbliche con sede in Roma, nel Palazzo di giustizia, dotato di un proprio ufficio di cancelleria. La legge 1775/1933 assegna (art. 140) le seguenti competenze ai Tribunali regionali che giudicano in primo grado su:
- controversie sulla demanialità delle acque;
- controversie circa i limiti dei corsi e bacini, alvei e sponde;
- controversie su qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;
- controversie riguardanti l’occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste in conseguenza dell’esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione di acque;
- controversie per risarcimenti di danni dipendenti da opere eseguite dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall’autorità amministrativa;
- ricorsi in materia di pesca.
L’art. 141 precisa che per le azioni possessorie o di denuncia di nuova opera e danno temuto sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio, mentre per l’appello, l’azione esso è proposta al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.
Il testo unico stabilisce anche le seguenti norme sulla tenuta dei registri:
- art. 148: le cancellerie delle Sezioni di Corte di appello, designate a funzionare come Tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio di udienza, un ruolo di udienza, un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall'articolo 183 e una rubrica dei fascicoli di causa. Sono tenuti i registri prescritti dagli articoli 34 e 35 del regolamento approvato con r.d. 10 dic. 1882, n. 1103, e quelli prescritti nell'articolo 41 del regolamento approvato con r.d. 7 ago. 1907, n. 611, indispensabili alle esigenze del servizio e indicati dal presidente; tutti i registri, prima di essere utilizzati, sono numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegato;
- art. 150: tanto nel Tribunale superiore, quanto nei Tribunali regionali delle acque pubbliche, gli originali delle sentenze sono conservati in apposito volume; i processi verbali e gli altri atti di causa sono conservati in apposito fascicolo per ciascuna causa con relativo indice.
In base all’art. 64 del
r.d. 30 gen. 1941, n. 12 , il Tribunale regionale delle acque è una Sezione specializzata della Corte di appello.
A seguito di due sentenze della Corte costituzionale del 2002 (17 luglio, n. 353, e 3 luglio, n. 305) il
d.l. 11 nov. 2002, n. 251 , stabilisce la soppressione dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con trasferimento di competenze, in parte al Tribunale ordinario, e in parte ai Tribunali amministrativi regionali (TAR). La legge di conversione,
l. 10 gen. 2003, n. 1 , non ratifica la parte in cui si dispone tale soppressione e, pertanto i Tribunali regionali continuano ad operare.