notizie storiche
Sezione di sorveglianza (1975-1986)
Con l. 16 luglio 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario, sono istituiti gli Uffici di sorveglianza e vengono definite le competenze del Magistrato di sorveglianza, organo monocratico che subentra al Giudice di sorveglianza istituito nel 1930, e della Sezione di sorveglianza, organo collegiale di nuova istituzione. Le disposizioni sulla sede degli Uffici di sorveglianza valgono per il Magistrato di sorveglianza, mentre la Sezione non ha una struttura permanente essendo costituita di due esperti e due Magistrati di sorveglianza che rientrano nel distretto di Corte di appello, sede della Sezione: uno di essi deve essere il Magistrato sotto la cui giurisdizione si trova il condannato o l’internato. A ciascuna Sezione sono destinati Magistrati di sorveglianza nel numero richiesto dalle esigenze di servizio e nei limiti delle dotazioni organiche degli Uffici di sorveglianza del distretto.
La Sezione di sorveglianza è competente circa la concessione delle misure alternative alla detenzione. Spetta ad esse la trattazione degli affari in materia di affidamento in prova al servizio sociale, la revoca anticipata delle misure di sicurezza, l’ammissione al regime di semilibertà e la revoca di ammissione, la concessione delle riduzioni di pena per la liberazione anticipata e la revoca delle riduzioni stesse. Le decisioni sono emanate con ordinanza in camera di consiglio: in caso di parità prevale il voto del presidente. Ulteriori competenze vengono attribuite con
l. 24 nov. 1984, n. 689 , che reca modifiche al sistema penale.
La natura delle funzioni e dei provvedimenti della Sezione di sorveglianza è di carattere giurisdizionale.
Tribunale di sorveglianza (1986-)
A seguito della
l. 10 ottobre 1986, n. 633 (legge Gozzini), che reca modifiche all’ordinamento penitenziario, l’organo collegiale di sorveglianza assume la denominazione di Tribunale di sorveglianza. La nuova legge innova soprattutto sulle competenze, mentre per quanto attiene alla sua composizione introduce modifiche in caso di supplenza del presidente e nell’includere tra gli esperti anche i docenti di scienze criminalistiche.
Vengono attribuite al Tribunale di sorveglianza le competenze in materia di detenzione domiciliare introdotte dalla stessa legge e quelle in materia di liberazione condizionale già spettanti alle Corti di appello; in materia di rinvio, obbligatorio o facoltativo, dell’esecuzione della pena. Spetta ad esso la decisione definitiva di alcune misure prese d’urgenza dal Magistrato di sorveglianza.
Il Tribunale, oltre alle competenze di primo grado, opera come organo di appello sui provvedimenti del Magistrato di sorveglianza in materia di sicurezza, funzione in precedenza svolta dalla Corte di appello. E’ chiamato anche a decidere su reclami contro provvedimenti del Magistrato di sorveglianza (per esempio concessione o diniego dei permessi) o di provvedimenti dell’amministrazione carceraria. Svolge, infine, un ruolo di notevole importanza in tema di sorveglianza particolare a tutela della sicurezza in carcere, per evitare illegittime violazioni dei diritti dei reclusi e nelle situazioni di emergenza. In considerazione della facoltà riconosciuta al ministro di grazia e giustizia di sospendere, in un istituto carcerario, l’applicazione delle normali regole di trattamento in casi eccezionali di rivolta o altre gravi situazioni di emergenza è ammesso reclamo al Tribunale di sorveglianza contro il provvedimento ministeriale: si tratta di una delicata questione che richiede di contemperare l’esigenza di garanzia dei diritti dei detenuti con l’esigenza della sicurezza e dell’ordine interni agli istituti.
l. 16 luglio 1975, n. 354
- Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
l. 12 gennaio 1977, n. 1
- Modificazioni alla l. 16 luglio 1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario e all’art. 385 del codice penale
l. 24 novembre 1984, n. 689
- Modifiche al sistema penale
l. 10 ottobre 1986, n. 633 (legge Gozzini)
- Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà