In base alla
l. 26 lug. 1975, n. 354 , viene istituito nei Tribunali esistenti nelle sedi di cui alla Tabella A, l’Ufficio di sorveglianza cui fanno capo vari Tribunali. Agli Uffici di sorveglianza sono assegnati magistrati di appello e di tribunale che non possono svolgere altre funzioni giudiziarie, circostanza che non era prevista per il Giudice di sorveglianza. Al precedente Giudice di sorveglianza subentra il Magistrato di sorveglianza con nuovi compiti e funzioni e, parallelamente, viene istituito un organo collegiale denominato Sezione di sorveglianza, di cui fa parte anche il Magistrato di sorveglianza, con sede in ciascun distretto di Corte di appello. Alcune modifiche alla legge vengono approvate con
l. 12 gen. 1977, n. 1 .
Il Magistrato di sorveglianza ha un duplice compito di garanzia, nei confronti dei detenuti e nei confronti della società, nella prospettiva cioè che quando il detenuto torni in libertà non senta il bisogno di continuare a delinquere. Le sue funzioni sono ampliate rispetto al precedente Giudice, anche se l’istituzione della Sezione di sorveglianza sottrae al Magistrato la competenza circa la concessione delle misure alternative.
La legge è divisa in due titoli così rubricati: Trattamento penitenziario e Disposizioni relative all’organizzazione penitenziaria.
In base all’art. 69 della legge, il Magistrato di sorveglianza:
- vigila sull’organizzazione degli istituti di prevenzione e pena e sulla conformità dell’esecuzione della custodia degli imputati e delle misure di sicurezza non detentive alle leggi e ai regolamenti;
- prospetta al ministro di grazia e giustizia le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.
Sovrintende all’esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive (libertà vigilata, divieto di frequentare luoghi di spaccio di bevande alcoliche, divieto di soggiorno in uno o più comuni), con potere di determinare le prescrizioni che il sottoposto a misure di sicurezza deve osservare, e adotta provvedimenti relativi alla specie e durata delle misure. Approva il programma di trattamento penitenziario e l’ammissione al lavoro esterno; provvede in merito all’affidamento al servizio sociale, a permessi e licenze; a permessi e licenze dei detenuti in semilibertà e degli internati e su modifiche relative all’affidamento in prova al servizio sociale o alla detenzione domiciliare; provvede alla riduzione di pena e remissione del debito; decide con ordinanza, impugnabile solo per cassazione, sui reclami dei detenuti e degli internati in merito a questioni inerenti a lavoro, attività di tirocinio e assicurazioni nonché su questioni attinenti al potere disciplinare. Esprime motivato parere sulle proposte di grazia formulate dai Consigli di disciplina. Svolge ogni altra funzione già attribuita al Giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle leggi. Con
l. 24 nov. 1984, n. 689 , vengono istituite pene sostitutive – semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria, lavoro sostitutivo – in conversione di pene detentive brevi. Il Magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione di queste nuove pene.
La
l. 10 ott. 1986, n. 633 , che modifica le norme sull’ordinamento penitenziario, definisce più razionalmente le competenze del Magistrato di sorveglianza e quelle del Tribunale di sorveglianza che subentra alla precedente Sezione di sorveglianza. Vengono ampliati i poteri del Magistrato sia per l’esecuzione di pene all’interno del carcere sia per quella all’esterno. E’ l’organo che più da vicino segue il percorso dei condannati e il suo ruolo viene a specializzarsi più nettamente in senso giurisdizionale. Vengono più chiaramente definite le tipologie di atti attraverso cui opera.
Sono ampliate le competenze in materia di misure di sicurezza, non più limitate a quelle non detentive. Ha il potere di riesaminare la pericolosità sociale del soggetto, fino ad ora semplicemente presunta, ed è ampliata la competenza in materia di revoca. Approva, con decreto, l’ammissione al lavoro esterno; decide, con decreto motivato, in materia di permessi e licenze per i semiliberi e gli internati e, con decreto motivato, decide sulle modifiche relative all’affidamento in prova del servizio sociale e alla detenzione domiciliare.