notizie storiche
In base all’art. 68 della
l. 26 lug. 1975, n. 354 , sull’ordinamento penitenziario, viene istituito un Ufficio di sorveglianza nelle sedi di cui alla Tabella A con giurisdizione sulle circoscrizioni dei Tribunali in essa indicati. Tali uffici rientrano nell’ambito dell’organizzazione dell’autorità giudiziaria, ma sono entità autonome, sia sotto il profilo organizzativo che amministrativo, rispetto al Tribunale presso cui hanno sede; sono altresì autonome rispetto all’organizzazione penitenziaria, su cui esercitano funzioni di controllo. La loro istituzione risponde alla necessità di prevedere un organo esterno all’amministrazione penitenziaria competente in materia di controllo sull’attuazione della normativa penitenziaria e a configurare una fase esecutiva tesa ad attuare la previsione costituzionale della finalità rieducativa della pena. La legge stabilisce che i magistrati addetti agli Uffici di sorveglianza, a differenza di quanto stabilito per il Giudice di sorveglianza, istituito nel 1930, non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
La legge disciplina le funzioni del Magistrato di sorveglianza, organo monocratico che subentra al Giudice di sorveglianza, e in misura meno definita le funzioni della Sezione di sorveglianza, organo collegiale di nuova istituzione.
La
l. 10 ott. 1986, n. 633 , che modifica le norme sull’ordinamento penitenziario, specifica che gli Uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla Tabella A e hanno giurisdizione sui Tribunali in essa indicati. Per le funzioni assegnate al Magistrato di sorveglianza e Tribunale di sorveglianza, che subentra alla Sezione di sorveglianza, vengono assegnati non solo magistrati di tribunale e di appello, come secondo la precedente legge, ma anche magistrati di cassazione, nonché personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
l. 26 luglio 1975, n. 354
- Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431
- Regolamento di esecuzione della l. 26 luglio 1975, n. 354 , sull’ordinamento penitenziario
l. 12 gennaio 1977, n. 1
- Modificazioni alla l. 16 luglio 1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario e all’art. 385 del codice penale
l. 24 novembre 1984, n. 689
- Modifiche al sistema penale
l. 10 ottobre 1986, n. 633 (legge Gozzini)
- Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà