raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici / Agricoltura e foreste
Milizia nazionale forestale (1926-1943)
datazione
1926 - 1943
contesto storico istituzionale
Regno d'Italia (1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946)
notizie storiche
Con  r.d.l. 16 mag. 1926, n. 1066  , viene istituita la Milizia nazionale forestale per i servizi svolti fino ad allora dal personale tecnico e di custodia del Real corpo delle foreste e vengono soppressi gli organici del personale di custodia dei regi tratturi, del Real corpo delle foreste e di quello di vigilanza sulla pesca.
Alla Milizia è avocato il servizio di custodia del patrimonio boschivo dei comuni, per i quali saranno determinati i contributi da versare. Verranno anche aumentati i contributi dovuti dalle province. Anche l’Azienda del demanio forestale contribuirà alle spese.
Il  r.d. 13 ago. 1926, n. 1465  , approva il regolamento della Milizia nazionale forestale.
La Milizia nazionale forestale dipende, per il tramite dell’Ispettorato generale, dal ministro per l’economia nazionale. La Milizia forestale è un corpo armato dello Stato che ha lo scopo di esercitare la vigilanza e la custodia del patrimonio forestale e di curare l’applicazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia forestale, nonché esercitare la sorveglianza sui servizi della pesca, della caccia, dei regi tratturi e trazzere.
Le norme tecniche per l’applicazione delle leggi forestali (di competenza della Direzione generale delle foreste), per la sorveglianza dei servizi sulla pesca (di competenza dell’Ispettorato generale sulla pesca) e per la sorveglianza sui regi tratturi, le trazzere e la caccia (di competenza della Direzione generale dell’agricoltura), sono diramate per il tramite dell’Ispettorato generale.
Gli ufficiali e sottufficiali, militi scelti e militi della milizia nazionale forestale sono rispettivamente ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria: ad essi è devoluto l’accertamento delle contravvenzioni a leggi e regolamenti sulla pesca, sulla caccia e sul servizio di tratturi e trazzere. Sottufficiali, militi scelti e militi della milizia sono anche agenti di pubblica sicurezza e come tali soggetti alle norme regolatrici dei servizi di pubblica sicurezza.
La milizia è tenuta inoltre a concorrere, in tempo di pace, al servizio di polizia militare e può essere impiegata come truppa in caso di necessità. In caso di mobilitazione generale e parziale può essere impiegata come guardia di frontiera.
L’ordinamento della Milizia prevede:

- Ispettorato generale (Comando generale);
- 4 Comandi di zona;
- 7 Legioni territoriali;
- scuola allievi sottufficiali;
- scuola allievi militi;
- deposito.

L’Ispettorato generale fa parte del Ministro dell’economia nazionale ed esercita il comando supremo su tutti i reparti.
I comandanti di zona, consoli generali, esercitano funzioni ispettive su tutto il servizio, nel territorio di propria giurisdizione.
I Comandi di legione hanno la diretta sorveglianza nel territorio di loro giurisdizione. Non hanno attribuzioni tecniche, sono retti da un console ed hanno uno stato maggiore; comprendono da 2 a 4 coorti. I comandanti di legione, oltre l’esecuzione degli ordini speciali dell’ispettore generale e dei comandanti di zona, adempiono a tutti gli obblighi imposti dai regolamenti militari, dal codice penale per l’esercito e dal regolamento organico della Milizia.
Ai Comandi di coorte è devoluta l’immediata sorveglianza sulle applicazioni di leggi e regolamenti speciali in materia forestale, e la sorveglianza sulla pesca, sulla caccia e sui regi tratturi e trazzere nonché sull’andamento disciplinare amministrativo dei reparti dipendenti. Disimpegnano anche attribuzioni tecniche secondo le istruzioni della Direzione generale delle foreste, della Direzione generale dell’agricoltura, dell’Ispettorato generale della pesca del ministero, sempre comunicate loro per il tramite dell’Ispettorato. Il comando di Coorte è comandato da un primo seniore o un seniore, ha uno stato maggiore e comprende da 2 a 4 centurie.
Il comandante di Coorte ha le facoltà concesse dal regolamento di disciplina militare per l’esercito ai comandanti di distaccamento in fatto di punizioni e in ogni altro ramo di servizio.
I comandi di Centuria e Manipolo hanno il controllo diretto sul servizio d’istituto, sul servizio complementare nel territorio della propria giurisdizione, e sull’andamento disciplinare ed amministrativo dei reparti dipendenti. Le Centurie sono comandate da un centurione e comprendono da 2 a 4 Manipoli; i Manipoli sono comandanti da un capo manipolo e comprendono da 2 a 5 squadre. Nei luoghi ove hanno sede contemporaneamente un comando di Centuria e un comando di Manipolo, quest’ultimo potrà essere retto direttamente dallo stesso comandante di centuria. Ai comandanti di centuria e di manipolo spettano obblighi e attribuzioni stabiliti per i comandanti di coorte.
I comandanti di centuria e gli ufficiali capi ufficio di grado superiore al centurione concedono le licenze brevi ed ordinarie agli agenti. Le attribuzioni tecniche, specifiche di ciascun grado degli ufficiali, saranno stabilite con decreto reale promosso dal Ministero dell’economia nazionale.
Le sedi di comando - zona, squadra e distaccamento - sono stabilite con decreto ministeriale.
Le squadre e i distaccamenti sono gli organi esecutivi del servizio d’istituto e del servizio complementare. Le squadre possono avere più distaccamenti e sono comandate da un maresciallo o da un brigadiere, mentre i distaccamenti hanno a capo un brigadiere o vicebrigadiere o un milite scelto. Sono composti di agenti a piedi ed a cavallo e viene loro assegnato un determinato territorio sul quale esercitano la sorveglianza, assolvendo così al servizio ordinario o di istituto, inerente le specifiche funzioni del corpo.
Il servizio complementare invece, viene eseguito in seguito ad ordini gerarchici, o a richiesta dell’autorità o per iniziativa dei comandanti, nei casi di necessità.
Più precisamente il servizio d’istituto consiste in: accertamento delle contravvenzioni alle leggi e regolamenti forestali, sulla pesca, sulla caccia e sui tratturi; repressione dei reati contro la proprietà nei terreni sottoposti a sorveglianza; identificazione dei colpevoli, arresto, denuncia e compilazione dei relativi processi verbali; repressione del contrabbando e conseguente denuncia dei colpevoli e loro eventuale arresto; assistenza ai avori di sistemazione idraulico-forestale e dei lavori di rimboschimento in genere; sorveglianza e cura dei vivai; vigilanza sulle utilizzazioni dei tagli; valutazione dei danni in occasione di contravvenzioni alle disposizioni relative ai tagli, o per pascoli abusivi; martellata di piante ed eventuali perizie di utilizzazione boschive; stime di legname abbattuto legittimamente o abusivamente; disposizioni d’urgenza in caso d’incendio; rilievo e segnalazione di danni prodotti da insetti, funghi ecc., e di quelli causati dal vento, dalle brine, da inondazioni, ecc.; ogni altra funzione proposta dall’Ispettorato forestale, dalla Direzione generale dell’agricoltura e dall’Ispettorato della pesca.
Gli agenti forestali possono essere inoltre designati come periti giudiziari o come arbitri amichevoli compositori, previa autorizzazione dei comandanti di manipolo.
Il servizio complementare consiste nell’adempiere alle prescrizioni e alle richieste dei competenti ministeri. I Comandi della Milizia nazionale forestale debbono informare le autorità politiche e di pubblica sicurezza, i comandi territoriali dei carabinieri, i comandi militari dell’esercito, della marina, e dell’aeronautica di quanto avviene nella rispettiva circoscrizione che possa interessare le autorità e i Comandi stessi. I Comandi hanno inoltre obblighi verso l’autorità giudiziaria in quanto ufficiali di polizia giudiziaria.
Il servizio complementare comprende:

- servizio ausiliario di pubblica sicurezza;
- polizia militare;
- assistenza su richiesta di varie autorità;
- assistenza e soccorso in caso di pubblici e privati infortuni;
- polizia militare in caso di mobilitazione;
- guardia di frontiera in caso di mobilitazione;
- concorso alla protezione e vigilanza delle linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche e simili in caso di mobilitazione.

In quanto agenti di pubblica sicurezza, graduati e militi aderiscono alle richieste di intervento - fatte per iscritto o verbalmente - dell’Arma dei carabinieri e delle autorità politiche di pubblica sicurezza; dovranno intervenire nei casi in cui un pubblico ufficiale o un agente viene ostacolato nell’esercizio delle sue funzioni. Allo stesso modo la legge prescrive la reciprocità di assistenza con gli altri corpi armati.
Gli itinerari di servizio sono compilati mensilmente dal comandante di manipolo secondo i progetti dei capi squadra, i quali poi li trasmettono ai comandanti di distaccamento e ne controllano l’esecuzione. Alla fine di ogni mese i comandanti di distaccamento restituiscono gli itinerari con le annotazioni delle operazioni eseguite. A loro volta i capi squadra li trasmettono al comandante di manipolo con le loro osservazioni. Nei giri di perlustrazione gli agenti sono di regola in numero di due e hanno l’obbligo di riferire con rapporto scritto o orale al superiore diretto.
Il comandante di distaccamento riferisce per iscritto al suo capo squadra e questi al comandante di manipolo sulla situazione disciplinare e sugli eventuali provvedimenti, sull’andamento del servizio, sulle malattie e assenze arbitrarie, sulle contravvenzioni accertate.
Per quanto riguarda l’ordinamento degli uffici di squadre e distaccamenti la legge prescrive la tenuta dei seguenti registri: un protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza; una rubrica per l’inventario degli atti d’archivio; un registro inventario degli oggetti mobili di proprietà dello Stato; un registro delle contravvenzioni; un elenco dei boschi e terreni vincolati; un elenco dei terreni su cui va comunque esercitata la vigilanza e la custodia; un registro delle permissioni; un elenco dei boschi governativi; un elenco delle fabbriche di estratti tannici della circoscrizione; un registro degli ordini di servizio ed eventuali altri registri prescritti dall’Ispettorato generale.
Il regolamento detta le regole per il reclutamento; per le visite ed ispezioni (ordinarie, periodiche e straordinarie); per il controllo interno del Corpo; detta le norme di disciplina (agli appartenenti al Corpo viene applicato il regolamento di disciplina militare, quindi anche l’obbligo del saluto, del giuramento etc.).
Infine, le regole relative alla Scuola per allievi militi forestali e alla Scuola per sottufficiali della Milizia nazionale forestale.
Ulteriori disposizioni sull’amministrazione forestale, sull’ordinamento della Milizia nazionale forestale e sull’Azienda delle foreste demaniali dello Stato, vengono impartite dalla  l. 13 dic. 1928, n. 3141  , e del successivo regolamento approvato con  r.d. 3 ott. 1929, n. 1997  .
La legge 3141/1928 ribadisce che la vigilanza sull’applicazione delle leggi e l’attività dello Stato per la tutela e la ricostituzione dei boschi sono affidati al Ministero dell’economia nazionale che ha alle sue dipendenze la Milizia nazionale forestale. Non si fa più cenno all’Ispettorato generale e la Milizia accentra tutte le competenze che lo riguardavano.
La Milizia, pertanto, è chiamata a disimpegnare tutti i servizi dell’amministrazione forestale e cioè: i servizi centrali forestali presso il Ministero dell’economia nazionale; i servizi provinciali forestali: tecnico, di vigilanza e di amministrazione; quelli relativi ai rimboschimenti e agli incoraggiamenti alla silvicoltura e all’apicoltura; quelli dell’Azienda delle foreste demaniali dello Stato; i servizi di vigilanza sulla caccia, sulla pesca, la custodia dei regi tratturi e trazzere, la mobilitazione forestale e il mantenimento dell’ordine;
Tutto il personale addetto ai servizi dell’amministrazione forestale, centrali e provinciali e quello dell’Azienda delle foreste demaniali, fa parte della Milizia nazionale forestale.
La Milizia dipende per la parte disciplinare direttamente dal Comando generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale (MVSN), mentre per la parte tecnica e per ogni ragione amministrativa è alla diretta dipendenza del Ministero dell’economia nazionale.
Il territorio del Regno è ora diviso in 8 Comandi di legione corrispondenti ad altrettanti compartimenti con funzioni ispettive, di coordinamento e disciplinari, e 76 Comandi di coorte e di centuria, corrispondenti allo stesso numero di ripartimenti forestali, con funzioni tecniche, di vigilanza e amministrative, in diretto rapporto con i servizi centrali forestali.
La Milizia nazionale forestale ha un Consiglio di amministrazione così composto: il console generale comandante della Milizia nazionale forestale; un rappresentante del Comando generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale; il capo del personale del Ministero; il direttore dell’Azienda delle foreste demaniali; un ispettore capo forestale dei ruoli tecnici transitori nominato per un biennio con decreto ministeriale e da un funzionario dei servizi centrali forestali di grado non inferiore al nono adempie alle funzioni segretario.
La legge istituisce una Scuola complementare militare per la milizia forestale con sede in Firenze.
Viene inoltre istituita la Milizia forestale ausiliaria. Ad essa possono appartenere le guardie campestri o i guardaboschi comunali; saranno armati e autorizzati a portare al braccio un distintivo. In particolari circostanze vestiranno la divisa. Alla legge è annessa la tabella dei ruoli organici della Milizia.
Il regolamento del 1929 sull’ordinamento e le attribuzioni della Milizia viene emanato dopo la soppressione del Ministero dell’economia nazionale, avvenuta con  r.d. 12 set. 1929, n. 1661  , e l’istituzione del Ministero dell’agricoltura e delle foreste. I servizi forestali alla dipendenza del Ministero dell’agricoltura sono:
- servizi centrali forestali (del personale, ispettivi e di coordinamento; amministrativi; tecnici di vigilanza e tutela dei boschi; degli assestamenti; dei rimboschimenti e incoraggiamento alla silvicoltura ed apicoltura);
- servizi provinciali disciplinari, ispettivi e di coordinamento;
- servizi provinciali tecnici, di vigilanza e tutela dei boschi, assestamenti e delle opere forestali e montane.
I servizi forestali sono disimpegnati dalla Milizia forestale che si occupa anche dei servizi di vigilanza per l’applicazione delle leggi sulla pesca e sulla caccia, la custodia dei regi tratturi e trazzere, la mobilitazione forestale e il mantenimento dell’ordine.
La Milizia forestale fa parte delle forze armate dello Stato e dipende dal punto di vista della disciplina dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Per quanto riguarda l’impiego tecnico e amministrativo, dipende dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste.
La Milizia comprende:
- Comando gruppo legioni, con sede a Roma presso il Ministero dell’agricoltura e foreste, di cui fa parte, e istituito con decreto del ministero stesso;
- 8 Legioni territoriali;
- 76 coorti e centurie, compresa una coorte autonoma per la Sardegna;
- Scuola complementare militare;
- Scuola allievi militi;
- distaccamenti;
- stazioni.
Le sedi di comando e le giurisdizioni territoriali sono stabilite con decreto del Ministero per l’agricoltura e le foreste su proposta del Comando gruppo legioni.
Il Comando sottopone proposte al ministro, ne dirama direttive, istruzioni e regole e coordina i comandi dipendenti. Dà inoltre disposizione per l’applicazione dei regolamenti compilati dai Consigli provinciali dell’economia, dei quali fa eseguire le deliberazioni.
La legione è comandata da un console ed è costituita da un comando e da più coorti. Il comandante adempie agli obblighi imposti dal regolamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; vigila sull’andamento generale della legione e sulla disciplina e sul coordinamento tra comandi dipendenti; provvede all’amministrazione del personale; compie ispezioni ordinarie e straordinarie; si informa sulle pratiche tecniche definite da comandi di coorte e centuria; dirama ai Comandi dipendenti la istruzioni di carattere generale sull’applicazione di leggi e regolamenti.
La Coorte è comandata da un primo seniore o da un seniore e può essere formata da più centurie. Le coorti che hanno giurisdizione su una sola provincia non vengono ripartite in centurie. Per le questioni attinenti alla disciplina, al personale, al controllo e al coordinamento, la coorte dipende dal Comando di legione; per quanto riguarda i servizi tecnici corrisponde direttamente sol Comando gruppo legioni.
Il comandante fa parte della Sezione agraria del Consiglio provinciale dell’economia nella Provincia in cui non sia stabilito il Comando di centuria; adempie a tutte le funzioni che i decreti 30 dic. 1923, n. 3267 e seguenti, attribuivano alle autorità forestali. Le precedenti attribuzioni valgono anche per la Coorte autonoma della Sardegna.
La Centuria è comandata da un centurione e il suo organico è riportato nelle tabelle A e B annesse al provvedimento. Per le questioni attinenti alla disciplina, al personale, al controllo e al coordinamento, la centuria dipende dal Comando di coorte; per quanto riguarda i servizi tecnici corrisponde direttamente col Comando gruppo legioni.
Distaccamenti e stazioni sono gli ultimi organi esecutivi dei servizi istituzionali e complementari della Milizia forestale. I distaccamenti sono comandati di norma da un maresciallo maggiore o da un maresciallo capo, ma il Comando gruppo legioni può incaricare sottufficiali di grado inferiore. Le stazioni sono comandate, in base alla loro importanza, da sottufficiali o militi scelti. I comandanti di distaccamento e stazione dirigono i servizi nella loro giurisdizione e ne rispondono al Comando di centuria e di coorte.
Per quanto riguarda la Milizia forestale ausiliaria, il regolamento specifica che essa ha lo scopo di concorrere alla sorveglianza e tutela dei boschi e al servizio per l’applicazione delle leggi in materia di caccia, pesca tratturi e trazzere. Ad essa non possono essere attribuiti in nessun caso compiti tecnici e d’istituto, ma solo quelli attinenti al servizio di polizia. Gli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria sono armati e le armi vengono loro distribuite per la durata del servizio dai comandanti di Coorte e Centuria.
La Milizia forestale ausiliaria è costituita in 76 nuclei, uno per ciascuna coorte e centuria. Il suo servizio è volontario e risponde a tutte le caratteristiche e norme disciplinari stabilite per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Con  r.d.l. 27 ott. 1932, n. 1387  , la denominazione del Comando gruppo legioni cambia in Comando della Milizia nazionale forestale.
Il  r.d. 7 mar. 1934, n. 251  , apporta varianti all’ordinamento della Milizia. Essa comprende ora:
- il Comando della Milizia nazionale forestale;
- 9 comandi di legione territoriali;
- 77 comandi di coorte e centuria, comprese tre coorti autonome;
- uffici distaccati, distaccamenti e stazioni;
- 2 scuole di reclutamento: una per ufficiali con la sezione sottufficiali e una per militi.
Con  r.d. 21 giu. 1941, n. 762  , i Comandi di coorte e di centuria stabiliti con r.d. 7 mar. 1935, n. 251, vengono aumentati a 88, comprese 4 coorti autonome.
Nuove varianti all’organizzazione e ripartizione territoriale dei comandi della Milizia nazionale forestale vengono apportate con  r.d. 7 mag. 1942, n. 603  . La Milizia ora comprende:
- un Comando centrale della Milizia nazionale forestale;
- 13 comandi di legione;
- 85 comandi provinciali compresa una coorte autonoma;
- un’Accademia militare forestale;
- una Scuola per allievi sottufficiali ed allievi militi;
- uffici distaccati, distaccamenti e stazioni.
Con  r.d.l. 6 dic. 1943, n. 16/B  , vengono sciolte la Milizia volontariasicurezza nazionale e le milizie speciali, tra cui la Milizia nazionale forestale. Il provvedimento prevede che con successivo decreto, su proposta del ministero per l'agricoltura e foreste, saranno determinate le modalità di attuazione per il ripristino del Real corpo delle foreste e i compiti ad esso assegnati, nonchè le foggie delle divise.

fonti normative

r.d.l. 16 maggio 1926, 1066 - Istituzione della Milizia nazionale forestale
r.d. 13 agosto 1926, n. 1465 - Approvazione del regolamento della Milizia nazionale forestale
l. 13 dicembre 1928, n. 3141 - Disposizioni sull’amministrazione forestale, sull’ordinamento della Milizia nazionale forestale e sull’Azienda delle foreste demaniali dello Stato
r.d. 12 settembre 1929, n. 1661 - Soppressione del Ministero dell’economia nazionale
r.d. 3 ottobre 1929, n. 1997 - Approvazione del regolamento per l’applicazione della l. 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l’amministrazione forestale, l’ordinamento della Milizia nazionale forestale e l’Azienda delle foreste demaniali dello Stato
r.d.l. 27 ottobre 1932, n. 1387 - Cambiamento di denominazione del Comando gruppo legioni della Milizia nazionale forestale e assegnazione del grado 4° al comandante della milizia stessa
r.d. 7 marzo 1934, n. 251 - Ordinamento della milizia r.d. 7 marzo 1935, n. 251 – Istituzione dei comandi di coorte e di centuria
r.d. 7 maggio 1942, n. 603 - Ripartizione territoriale dei comandi della MNF
r.d.l. 6 dicembre 1943, n. 16/B - Scioglimento della Milizia volontaria sicurezza nazionale e delle milizie speciali
profilo istituzionale collegato
Agenti forestali (1861-1910) poi Corpo reale delle foreste (1910-1926) poi Milzia nazionale forestale (1926-1943) poi Real corpo forestale poi Corpo forestale (1943-1948) poi Corpo forestale dello Stato (1948-)
Azienda speciale del demanio forestale dello Stato (1910-1927) poi Azienda forestale demaniale (1927-1928) poi Azienda delle foreste demaniali dello Stato (1928-1933) poi Azienda di Stato per le foreste demaniali (1933-1977)
Ispettorato forestale distrettuale (1878-1926) poi Milzia nazionale forestale (1926-1943) poi Real corpo forestale poi Corpo forestale (1943-1948) poi Ispettorato forestale distrettuale (1948-1972)
Ispettori forestali (1861-1877) poi Ispettorato forestale ripartimentale (1878-1926) poi Milzia nazionale forestale (1926-1943) poi Real corpo forestale poi Corpo forestale (1943-1948) poi Ispettorato forestale ripartimentale (1948-1972)
Milizia volontaria sicurezza nazionale (MVSN)
soggetto produttore collegato
Milizia nazionale forestale, Coorte di Perugia

curatori

creazione
Arianna Franceschini - 2008
revisione
Paola Carucci - 2010
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