notizie storiche
1861-1877
Ispettori forestali
Agenti forestali
Le competenze su boschi e foreste, affidate a Ispettori forestali e Agenti forestali, sono inquadrate nel Ministero dell’agricoltura, industria e commercio, ereditato dallo Stato sardo.
Lo Stato italiano, mantiene anche le disposizioni degli stati preunitari per alcuni anni. Con
r.d.13 mag. 1862, n. 1013 , si provvede da parte dell’amministrazione centrale all’unificazione della foggia delle uniformi degli agenti degli stati annessi. Con
r.d. 2 mag. 1872, n. 829 , viene istituito a livello centrale il Consiglio di agricoltura, la cui seconda sezione si occupa della parte forestale: presso tale sezione si costituisce un Comitato superiore forestale.
Il
r.d. 17 apr. 1874, n. 1931 , approva il ruolo organico dell’amministrazione forestale dello Stato e stabilisce i gradi del personale forestale: un Ispettore superiore di 1° classe, due ispettori superiori di 2°, e due di 3°; sei ispettori di 1° classe, dodici di 2°, venti di 3°; quaranta sottoispettori di 1° classe, ottanta di 2°, centoventicinque di 3°; cinquanta brigadieri e cinquecentodieci guardie. Modifica la foggia delle divise e stabilisce che il Comitato superiore forestale sia composto dal capo della Divisione agricoltura, dagli Ispettori superiori forestali e da un consultore legale.
Soltanto con la
legge forestale 20 giu. 1877, n. 3917 , si arriva ad un ordinamento organico della materia; la legge enumera le terre sottoposte a vincolo e il ruolo degli Ispettori forestali per il controllo sul territorio, affiancati dai Comitati forestali provinciali dei quali è membro anche un Ispettore o Sottoispettore forestale.
Compito degli ispettori è quello di compilare e presentare al Comitato forestale l’elenco di boschi e terreni da sottoporre e da sciogliere dal vincolo. La legge enumera i reati forestali e le pene e affida agli Agenti forestali la valutazione delle piante tagliate e dei danni arrecati. Le guardie forestali sono parificate alle guardie doganali per effetto dell’art. 18 della
l. 13 mag. 1862, n. 1013 ; gli Agenti forestali sono considerati come ufficiali di polizia giudiziaria ai termini del codice di procedura penale e delle leggi di pubblica sicurezza; hanno anche il compito, su ordine del prefetto, di stendere le perizie per i lavori di rinsaldamento e rimboschimento ordinati con sentenza di condanna.
Con
r.d. 20 dic. 1877, n. 4239 , viene stabilito il ruolo organico del personale dell’amministrazione forestale dello Stato, allegando una tabella con gradi e classi; si sopprimono le ritenute sugli stipendi degli impiegati forestali per il vestiario, abolendo i decreti 8 giu. 1874, n. 1993 e 20 nov. 1969, n. 5442. In base alla tabella sono previsti: 1 ispettore superiore di 1° classe e 2 di 2°; 8 ispettori di ripartimento di 1° classe, 10 di 2° e 13 di 3°; 24 sotto-ispettori di 1° classe, 36 di 2° e 120 di 3° oltre a 60 sotto-ispettori aggiunti; 25 brigadieri forestali sorveglianti e 190 guardie forestali sorveglianti.
A seguito della soppressione del Ministero dell’agricoltura industria e commercio, con r.d. 26 dic. 1877, n. 4220, la competenza sulle foreste passa al Ministero dei lavori pubblici, ma con r.d. 23 gen. 1878, n. 4259, si stabilisce (art. 6) che il servizio forestale entra a far parte delle competenze del Ministero dell’interno.
Ordinamento del 1878
Ispettorato forestale ripartimentale
Ispettorato forestale distrettuale
Agenti forestali
Il
r.d. 10 feb. 1878, n. 4293 , approva il regolamento per l’applicazione della legge forestale 3917/1877. Per quanto riguarda l’ordinamento forestale, il decreto prevede che il territorio del Regno sarà diviso in ripartimenti, Ispettorati forestali ripartimentali, retti da un ispettore, e in distretti forestali, Ispettorati forestali distrettuali, retti da un sotto-ispettore. Le modificazioni alla circoscrizione forestale sono approvate con decreto ministeriale, udito il Consiglio forestale. I Comitato forestali provvederanno con appositi regolamenti alle norme per l’ammissione delle guardie forestali. I regolamenti verranno esaminati ed approvati dal Ministero dell’interno. Con decreto reale si provvederà all’ordinamento del personale dell’amministrazione forestale in relazione ai nuovi bisogni del servizio, e alla divisa che dovranno indossare ufficiali e guardie.
Per quanto riguarda la normativa sulle foreste, sindaci, giunte comunali, uffici del catasto, devono comunicare notizie e mostrare gratuitamente mappe e registri e consentire di farne copia agli ufficiali forestali dello Stato per l’applicazione della legge. Vengono definite norme per la compilazione degli elenchi di vincolo e di svincolo e per la descrizione e per la delimitazione delle proprietà vincolate e svincolate; definiti casi speciali; stabilite norme per i permessi di coltura agraria, silvana e taglio delle piante nei terreni vincolati; è ammesso ricorso al Consiglio di Stato; vengono stabiliti i tipi di danno e relative pene pecuniarie, nonché le cautele per la conservazione dei boschi.
L’Ispettore forestale distrettuale, può essere delegato dal Comitato forestale insieme al rappresentante del Comune, alla ricognizione di località da escludere dallo svincolo. Le proposte degli ispettori forestali sono trasmesse al Comitato che pubblicherà gli elenchi di svincolo. Gli accertamenti conseguenti verranno fatti da due componenti del comitato e dal rappresentante del Comune interessato, ed in contraddittorio con l’ufficiale forestale del distretto. Per terreni con determinate caratteristiche, l’ispettore forestale presenta in doppio esemplare gli elenchi di vincolo al prefetto. Una volta diventati definitivi gli elenchi di vincolo e di svincolo, a cura dei proprietari e sotto la direzione dell’ufficiale forestale del distretto e del rappresentante del Comune, ne vengono segnati i confini, redigendo verbale sottoscritto dai pubblici funzionari e dagli interessati. I verbali sono conservati dai Comitati forestali, sia per i terreni vincolati che per quelli svincolati. L’ufficiale forestale del distretto ha il compito di verificare le domande per ridurre a coltura agraria i terreni vincolati, con un sopralluogo su richiesta del Comitato forestale.
Con
l. 30 giu. 1878, n. 4449 , viene ricostituito il Ministero dell’agricoltura, industria e commercio.
La
l. 19 lug. 1906, n. 379 , regola la procedura della conciliazione delle contravvenzioni in materia forestale, stabilendo che, sia quelle riguardanti la legge forestale 3917/1877, che quelle riguardanti la polizia forestale e le prescrizioni di massima stabilite dal Comitato forestale, possono essere conciliate davanti al sindaco del luogo, ove la pena pecuniaria non sia superiore alle lire 300. Se la conciliazione non avviene entro i termini prescritti, i verbali di contravvenzione saranno rimessi avanti l’autorità giudiziaria. Con
l. 5 mag. 1907, n. 257 , vengono assegnate al Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova alcune competenze in materia di boschi e foreste.
Ulteriori modifiche alle norme di polizia forestale vengono apportate con
l. 19 lug. 1907, n. 539 , il quale introduce anche le attività di statistica dei reati forestali e la rettificazione degli errori negli elenchi di vincolo e svincolo.
Il regolamento d’esecuzione, approvato con
r.d. 2 gen. 1908, n. 57 , specifica il ruolo degli Agenti forestali: constatata una contravvenzione la cui ammenda non sia superiore alle lire 300, gli agenti forestali compilano il verbale che invieranno al sindaco del comune nel cui territorio è avvenuta la contravvenzione. Nelle province napoletane e siciliane il verbale sarà trasmesso al sindaco del comune cui appartengono i demani. Una copia del verbale viene spedita all’ispettore forestale del ripartimento il quale accerterà se il contravventore sia escluso dalla conciliazione e ne avvertirà il sindaco. Avvenuta la conciliazione ad opera del sindaco, questi ne informerà l’ispettore forestale del ripartimento ed invierà copia all’ufficio del registro sia del verbale di conciliazione sia della denuncia degli agenti, perché possano ricevere la quota di premio loro spettante. Non avvenendo la conciliazione, il sindaco invierà il verbale di contravvenzione al pretore, informandone l’ispettore forestale del ripartimento. Quando si tratti di contravvenzione di cui il sindaco debba rispondere personalmente, l’ispettore forestale del ripartimento avvisa immediatamente il prefetto del circondario. Gli ispettori devono tenere un registro dei contravventori ammessi alla conciliazione, e alla fine di ogni anno invieranno al Ministero di agricoltura, industria e commercio, una relazione particolareggiata delle conciliazione avvenute e di quelle mancate.
Per la statistica dei reati forestali prescritta dalla legge 539/1907, gli ispettori trasmetteranno al Ministero di agricoltura, industria e commercio entro il mese di gennaio di ogni anno, il quadro riassuntivo del contenzioso forestale.
La
l. 5 lug. 1908, n. 375 , modifica i ruoli organici per gli ufficiali forestali, i sorveglianti forestali e le guardie forestali demaniali annettendo una tabella, in base alla quale gli ufficiali forestali sono: 1 ispettore superiore di 1° classe, 3 di 2°, 2 di 3°; 12 ispettori di 1° classe, 12 di 2° e 12 di 3°; 65 sotto-ispettori di 1° classe, 65 di 2° e 65 di 3°, oltre a 43 sotto-ispettori aggiunti. I sorveglianti forestali sono 12 brigadieri forestali di 1° classe e 20 di 2° e 199 sorveglianti; vi sono inoltre 3 brigadieri forestali demaniali di 1° classe e 5 di 2° e 40 guardie forestali.
A livello centrale, con
r.d. 18 feb. 1908, n. 94 , la Direzione generale dell’agricoltura, istituita nel 1883, si sdoppia dando luogo a una Direzione generale dell’agricoltura e una Direzione generale delle acque, foreste, bonificamenti e demani, da cui dipende la Divisione dei servizi forestali e delle miniere.
Ispettorato forestale compartimentale
Ispettorato forestale ripartimentale
Ispettorato forestale distrettuale
Comitato tecnico compartimentale
Corpo reale forestale (Agenti di custodia)
L’amministrazione forestale viene riorganizzata nel 1910. Rimane nel nuovo Ministero dell’agricoltura, istituito con
r.d. 22 giu. 1916, n. 755 , e, salvo una breve parentesi connessa alle esigenze di guerra in cui la competenza su boschi e foreste passa al Commissariato generale per i carboni e combustibili nazionali, si ricostituisce, con
r.d.l. 2 ott. 1919, n. 1794 , nel Ministero dell’agricoltura. Con
r.d. 12 set. 1929, n. 1661 , il Ministero dell’economia nazionale viene soppresso e l’amministrazione forestale, già riorganizzata nel 1926 nell’ambito del Comando della Milizia nazionale forestale, entra a far parte del nuovo Ministero dell’agricoltura e delle foreste.
Con
l. 2 giu. 1910, n. 277 , riguardante i provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l’incoraggiamento della silvicoltura, l’amministrazione forestale viene così riorganizzata: Direzione generale delle foreste da cui dipendono servizi centrali e servizi provinciali esecutivi, Consiglio superiore delle acque e delle foreste, Corpo reale forestale.
La parte esecutiva è affidata a Compartimenti territoriali e agli Uffici di ispezione che li esplicano per mezzo degli ufficiali del Corpo reale forestale e degli agenti che ne dipendono.
La legge prevede entro un anno un disegno di legge per stabilire il ruolo organico del Corpo reale delle foreste e per attuare il passaggio delle guardie provinciali alla dipendenza dello Stato. Stabilisce inoltre che il personale del Corpo reale delle foreste si distingue in personale tecnico e personale di custodia alle dipendenze del primo.
La stessa legge istituisce l’Azienda speciale del demanio forestale, che ha un bilancio proprio allegato a quello del Ministero di agricoltura industria e commercio, e una contabilità separata da quella generale dello Stato. La legge rimanda ad un regolamento che stabilirà le norme secondo le quali le facoltà del Ministero saranno delegate alle autorità forestali locali.
Il regolamento d’esecuzione della legge viene emanato con
r.d. 19 feb. 1911, n. 188 , portante provvedimenti per il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l’incoraggiamento della silvicoltura. Il regolamento definisce le attribuzioni dell’Azienda speciale del demanio forestale, disciplinando anche il procedimento per l’espropriazione dei terreni e detta disposizioni per la tutela e l’incoraggiamento della silvicoltura. Disciplina composizione e attribuzioni del Consiglio superiore delle acque e foreste, presso cui opera un Comitato tecnico permanente, mentre a livello periferico sono istituiti i Comitati tecnici compartimentali (capo II, art. 18): «Presso ogni sede di compartimento territoriale è istituito un Comitato tecnico con funzioni di consulenza». Il Comitato tecnico compartimentale è composto di 3 membri: l’ispettore superiore forestale, capo del compartimento, un ingegnere del genio civile, un laureato in scienze agrarie. Possono essere chiamati alle adunanze del Comitato tecnico compartimentale con voto consultivo, gli ispettori forestali capi di ripartimento.
I Comitati tecnici compartimentali sono convocati dall’ispettore superiore del compartimento per consultazioni su progetti di rimboscamento, rinsaldamento e sistemazione dei bacini montani; assegnazione di premi per rimboscamenti e ricostituzione di boschi deteriorati; conferimento delle medaglie al merito silvano; attività delle fabbriche di legname di castagno per estratti tannici (quando la relativa autorizzazione è di competenza dell’ispettore superiore compartimentale); piani economici e progetti di taglio dei boschi tutelati; piani di coltura e conservazione dei boschi; tutte le questioni di indole tecnica su cui vengano interpellati dal Ministero o dall’ispettore superiore compartimentale.
Il provvedimento disciplina altresì il personale del Corpo reale forestale che si distingue in personale tecnico (ispettori superiori, ispettori, sotto-ispettori) e personale di custodia (brigadieri e sorveglianti). Per quanto riguarda l’ordinamento del Corpo reale forestale, gli Uffici forestali o Ispettorati forestali si distinguono in ordinari e speciali. Gli uffici ordinari sono Ispettorati forestali compartimentali, retti da un ispettore superiore, Ispettorati forestali ripartimentimentali, retti da un ispettore, e Ispettorati forestali distrettuali, retti da un sotto-ispettore. Per determinate esigenze possono essere istituiti uffici speciali formati con personale misto del corpo del genio civile e del corpo forestale.
Il decreto rimanda ad un decreto ministeriale la determinazione delle circoscrizioni territoriali e le sedi dei compartimenti e degli uffici di dipartimento, nonché la costituzione e la sede degli uffici distrettuali e degli uffici speciali. Enuncia poi le norme per l’ammissione e l’avanzamento del personale, obbligo di residenza, congedi, la disciplina e infine le attribuzioni del personale, distinguendo il personale tecnico degli Ispettori dal personale di custodia rappresentato dagli Agenti del Corpo reale delle foreste.
Personale tecnico.
- Ispettore superiore preposto ad un compartimento: corrisponde direttamente col ministero: il suo ufficio ha sede comune con quello dell’Ispettorato di ripartimento.
Le sue attribuzioni sono: vigilare sugli uffici forestali dipendenti e sul personale su essi addetto; convocare e presiedere il Comitato tecnico compartimentale; vigilare i lavori dei comitati forestali e convocarli all’occorrenza; proporre al ministero il trasferimento del personale tecnico (dei sottoispettori nell’ambito del compartimento); il trasferimento di sede del personale governativo di custodia nei limiti del compartimento e, nei compartimenti provinciali il personale provinciale, gestendo insomma tutti i movimenti del personale; verificare i lavori eseguiti e approvare in linea tecnica i progetti esecutivi dei lavori nelle foreste demaniali e i progetti di rimboscamento e sistemazione montana entro l’importo di Lire 20.000, trasmettendo al ministero il suo parere motivato progetti di importo superiore; approvare comunque in linea tecnica, autorizza e infine collauda tutti i progetti relativi ai boschi, compresi quelli in cui sia stato dato il parere dei Comitati provinciali e autorizza l’attività e l’apertura delle fabbriche di estratti tannici; esaminare i verbali di verificazione dei boschi e dei terreni vincolati, propone premi per il rimboschimento volontario.
Per le province venete, l’Ufficio del compartimento ha sede presso il Magistrato delle acque; l’ispettore superiore addetto al Magistrato delle acque ha le medesime attribuzioni degli altri ispettori superiori compartimentali, ferme restando le disposizioni della l. 5 mag. 1907, n. 257.
Gli ispettori addetti ai compartimenti risiedono nella sede del compartimento coadiuvando l’ispettore superiore compartimentale da cui dipendono direttamente o, invece, possono essere preposti a un ripartimento.
- Ispettore preposto ad un ripartimento: dirige il servizio nella sua circoscrizione; dipende dagli ispettori superiori di ripartimento ed ha alla sua dipendenza il personale tecnico e di custodia.
I suoi compiti sono: la vigilanza sull’attività degli impiegati affidatigli e la promozione tutti i provvedimenti che gli vengono impartiti dall’ispettore superiore compartimentale; interviene alle adunanze del Comitato forestale provinciale di cui fa parte e alle sedute del Comitato tecnico compartimentale; fa proposte di vincolo e di svincolo e di modifiche ai regolamenti provinciali al Comitato compartimentale; appone il visto sui progetti dei sottoispettori e cui fa compilare perizie, progetti, capitolati d’oneri per la vendita dei tagli dei prodotti dei boschi su richiesta dei proprietari e possessori; dispone tutte le verifiche necessarie nei casi di richiesta di tagli o di modifica a cultura agraria; si occupa del procedimento arbitrale per l’espropriazione dei terreni per l’azienda forestale; sorveglia l’esecuzione dei bilanci delle foreste demaniali, provvede alle vendite e agli affitti, si occupa degli appalti e dei lavori in economia seguiti dai sottoispettori; provvede ai collaudi e vigila, autorizza e collauda tagli, rimboscamenti, lavori svolti; si occupa dell’assistenza e della consulenza ai silvicultori e ai proprietari industriali e provvede con ogni mezzo di propaganda all’incoraggiamento della silvicoltura e al miglioramento dell’economia montana; provvede alla formazione egli elenchi di vincolo e alla revisione del catasto dei terreni.
- Sottoispettori: sono ufficiali tecnici ai quali è affidata la parte esecutiva della legge dei regolamenti forestali nel distretto. I sottoispettori che hanno la sede comune con gli ispettorati, coadiuvano gli ispettori e li suppliscono in caso di assenza. I sottoispettori che risiedono in un capoluogo di provincia in cui non vi sia l’ufficio ispettorato, intervengono alle adunanze di Comitati al posto degli ispettori. Possono inoltre essere assegnati come segretari agli ispettorati.
Il sottoispettore preposto ad un distretto ha alla sua dipendenza il personale di custodia del distretto ed esercita le seguenti funzioni: dirige il personale di custodia, propone provvedimenti relativi ad esso all’ispettore, può accordare congedi; controlla gli accertamenti di contravvenzione a leggi e regolamenti; accerta boschi e terreni da vincolare e propone lo svincolo per gli altri; dirige e sorveglia le opere e i lavori di qualunque natura che si eseguano in appalto e in economia ogni volta che vi contribuisca lo Stato; dirige e sorveglia inoltre le opere di rimboschimento di privati e enti morali per i quali sia richiesta la sua assistenza; compila e firma gli stati e i conti dei lavori per i certificati di pagamento da rilasciare all’ispettore; prepara progetti di rimboschimento e di risistemazione montana, i piani di economia e di conservazione dei boschi demaniali e di proprietà di privati o enti morali; compila le perizie, i progetti e i capitolati d’oneri per la vendita di tagli di piante o altri prodotti; procede a visite, assegnazioni e consegne dei tagli, alla scelta e alla martellatura delle piante; si occupa della gestione dei vivai forestali; compie accertamenti nei boschi nei quali sia stato richiesto dai proprietari il permesso di riduzione a coltura agraria; presta consulenza e assistenza a silvicultori e industriali forestali ai fini della legge.
I sottoispettori addetti agli uffici speciali attendono alle operazioni di campagna, alla vigilanza direttiva delle opere in corso di esecuzione, ai calcoli e disegni secondo le istruzioni provenienti dagli ispettori o dai capi degli uffici formati da personale misto del genio civile e del corpo forestale.
Personale di custodia:
Gli Agenti di custodia sono brigadieri e sorveglianti incaricati della custodia dei boschi. I sorveglianti sono da soli o riuniti in brigate: nel primo caso dipendono direttamente dal sottoispettore, nel secondo dipendono direttamente dal brigadiere che ha le funzioni di agente capo del servizio di custodia.
Gli agenti forestali addetti agli uffici adempiono le funzioni di scritturali e archivisti; gli agenti preposti alla custodia dei boschi operano sul territorio accertando delitti e contravvenzioni, denunciando i colpevoli dei reati forestali; si incaricano della sorveglianza dei vivai e delle opere di rimboscamento e di sistemazione montana su ordine dei sottoispettori; assistono i silvicultori.
La
l. 3 mar. 1912, n. 134 , rettificata con
l. 16 giu. 1912, n. 582 , stabilisce i ruoli organici del personale del Corpo reale delle foreste. Personale tecnico: 1 ispettore superiore di 1° classe, 6 di 2° e 6 di 3°; 24 ispettori di 1° classe e 23 di 2°; 65 sotto-ispettori di 1° classe, 65 di 2° e 65 di 3°; 35 ispettori aggiunti e 16 aiutanti. Personale di custodia: 40 marescialli, 110 brigadieri e 1.020 guardie.
La legge afferma che il passaggio alla dipendenza dello Stato degli agenti provinciali (art. 7 l. 2 giu. 1910, n. 277) si compirà gradatamente nel quadriennio successivo al 1° luglio 1911. Durante tale periodo i comuni continueranno a pagare l’intero contributo loro imposto per il personale forestale (l. 20 giu. 1877, n. 3917). Dopo il quadriennio i comuni saranno esonerati da ogni contributo a loro carico. Il consolidamento del contributo delle province si effettuerà all’atto dell’avocazione allo Stato del relativo personale forestale. Gli attuali corpi degli Agenti forestali provinciali saranno sciolti mano a mano che avverrà l’avocazione allo Stato degli agenti medesimi. Dal 1° luglio 1911, le guardie forestali demaniali di Sardegna e gli agenti di vigilanza per la tutela della silvicoltura nel bacino del Sele, passano a far parte degli agenti di custodia del Corpo reale delle foreste. Sempre a decorrere dal 1° luglio viene abolito l’annuale giro di servizio degli ispettori forestali dipartimentali e dei sotto ispettori distrettuali.
Il Regolamento d’esecuzione viene approvato con
r.d. 5 ago. 1912, n. 944 . Il titolo I regola il passaggio degli agenti forestali provinciali alla dipendenza dello Stato. Il passaggio degli agenti della Basilicata e delle province della Calabria, al cui mantenimento lo stato già contribuisce, è previsto nell’esercizio 1911-1912, con effetto dal 1° luglio 1911. L’ordine di precedenza per il passaggio allo Stato degli agenti forestali delle altre province è stabilito nell’annessa tabella A che fornisce l’estensione della superficie territoriale soggetta a regime forestale per provincia. Un decreto del Ministero dell’agricoltura, industria e commercio stabilirà, per ciascun esercizio finanziario, le province nelle quali si effettuerà l’avocazione allo Stato del personale forestale.
Gli agenti forestali delle province che intendono far parte del personale di custodia del Corpo reale delle foreste, devono presentare domanda all’ufficio dell’Ispettorato forestale da cui dipendono. La nomina è fatta poi dal ministro su proposta di una commissione composta dal direttore generale delle foreste, da un ufficiale superiore del Corpo reale delle foreste, da un ufficiale superiore in attività presso l’esercito, e dal capo del personale del ministero.
All’atto del passaggio alla dipendenza dello Stato sono aboliti tutti i gradi all’infuori di quelli di maresciallo e brigadiere. Coloro che occupano gradi inferiori a quello di brigadiere sono inscritti nel ruolo delle guardie secondo l’anzianità di grado. Si intenderanno altresì sciolti i corpi forestali delle province; gli agenti che non entrano a far parte del Corpo reale delle foreste e che non siano mantenuti dai Comuni, sono dispensati dal servizio.
Il grado di aiutante, personale tecnico inferiore del Corpo, è conferito mediante concorso per esame. Gli agenti addetti alla custodia delle foreste demaniali già amministrate dal Ministero delle finanze per essere ammessi al Corpo reale delle foreste devono presentare domanda all’Ispettorato forestale da cui dipendono.
Con
r.d. 24 gen. 1915, n. 92 , viene abolita la divisa per gli ufficiali del Corpo reale delle foreste e modificata quella degli agenti. Le tabelle annesse al decreto descrivono le nuove divise per marescialli, brigadieri e guardie.
Il
r.d. 7 feb. 1915, n. 253 , approva il regolamento organico e disciplinare per il personale di custodia del Real corpo delle foreste. Il Corpo degli agenti forestali è istituito allo scopo di esercitare la sorveglianza e la custodia ovunque prescritta da leggi e regolamenti in materia forestale. Possono essere adibiti a lavori di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento. I sottufficiali e le guardie del Corpo delle foreste, nella rispettiva qualità di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, hanno l’incarico di curare l’osservanza di leggi e regolamenti speciali dello Stato, delle province e dei comuni; portare soccorso; concorrere al servizio di polizia militare, in tempo di pace, e, in caso di mobilitazione, concorrono a taluni servizi ausiliari dell’esercito.
Il Corpo dipende dalla Direzione generale delle foreste del Ministero dell’agricoltura, industria e commercio, si compone di marescialli, brigadieri e guardie ed è costituito in sezioni, brigate e distaccamenti di brigata. Le sezioni si ripartiscono in brigate e le brigate in distaccamenti. Le sedi di sezione, brigata e distaccamento sono stabilite con decreto ministeriale.
Il Titolo III determina la gerarchia degli uffici e l’ordinamento del servizio. La gerarchia delle guardie forestali è la seguente: Distaccamento, al cui comando è preposta generalmente la guardia più anziana; Brigata, al cui comando è preposto un brigadiere; Sezione, al cui comando è preposto un maresciallo; Distretto; Ripartimento; Compartimento; Direzione generale.
Mensilmente l’ispettore, su proposta che in doppia copia gli presenteranno i marescialli, dispone e trasmette ad essi l’itinerario dei giri per il servizio di vigilanza e custodia. I marescialli lo trasmettono ai comandanti di brigata e ne controllano l’esecuzione. A fine mese i comandanti restituiscono ai marescialli l’itinerario con le annotazioni delle operazione eseguite e i marescialli li rinviano all’ispettore con le loro osservazioni. Nei distretti a capo dei quali vi sia un sottoispettore le funzioni dell’ispettore sono a lui demandate.
L’itinerario mensile di servizio deve includere la sorveglianza (accertamento delle contravvenzioni) e la custodia (prevenzione e repressione dei reati contro la proprietà) di boschi e terreni dell’Azienda del demanio forestale; di boschi e terreni vincolati dei comuni e dei privati; di boschi soggetti alla tutela economica (ex lege 2 giu. n. 277, artt. 24 e segg.); di rimboschimenti facoltativi e boschi deteriorati sottoposti a speciali cure; di vivai e opere di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale e terreni comunque affidati all’Amministrazione forestale per essere rimboscati.
E’ dovere degli agenti informare prontamente i superiori, con rapporto scritto o orale, dei fatti concernenti il servizio (comparsa di insetti dannosi, guasti prodotti da fenomeni naturali ecc.). Hanno il compito di combattere gli incendi, di reprimere il contrabbando denunciando i colpevoli e procedendo al loro arresto. Devono essere di aiuto agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza in caso di necessità e hanno il diritto di richiedere agli agenti della forza pubblica e ai militari presenti uguale assistenza.
Il brigadiere fa rapporto al suo immediato superiore (e questi all’ispettore e sottoispettore) sulle mancanze commesse nella brigata, sull’andamento del servizio, sulle malattie e assenze del personale, sulle contravvenzioni accertate e su ogni altro fatto importante.
Presso ciascun ufficio di maresciallo o brigadiere sono tenuti i seguenti registri, forniti a cura dell’Amministrazione: un protocollo della corrispondenza; una rubrica per l’inventario degli atti d’archivio; un registro inventario degli oggetti mobili di proprietà dello Stato; un registro delle contravvenzioni; un elenco dei boschi e terreni vincolati; un elenco degli altri terreni su cui devono comunque esercitare vigilanza e custodia; un registro delle permissioni; un elenco dei boschi governativi; un elenco delle fabbriche di estratti tannici esistenti nella circoscrizione; un registro degli ordini di servizio.
Gli agenti non possono risiedere nel circondario cui appartiene il comune di origine.
Ordinamento del 1923
Ispettorato forestale ripartimentale
Ispettorato forestale distrettuale
Corpo reale forestale (Agenti di custodia)
Con
r.d. 5 lug. 1923, n. 1439 , le competenze del Ministero dell’agricoltura passano al Ministero dell’economia nazionale. Il
r.d.l. 6 set. 1923, n. 2127 stabilisce l'ordinamento del nuovo ministero
Con
r.d. 30 dic. 1923, n. 3267 , viene operato il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani. Regola la materia relativa ai vincoli, alle limitazioni della proprietà terriera, alle disposizioni penali e di polizia, alla sistemazione e rimboschimento dei terreni montani, all’incoraggiamento a favore della silvicoltura e dell’agricoltura montana; passa poi a descrivere gli organi dell’amministrazione forestale. La vigilanza sulle norme contenute nella legge è affidata al Ministero dell’economia nazionale che la esercita per mezzo della Direzione generale delle foreste e dei demani, da cui dipende il Corpo reale delle foreste. Un apposito provvedimento ne stabilirà attribuzioni e ordinamento.
Fanno capo alla Direzione generale delle foreste e dei demani i seguenti servizi: personale forestale tecnico e di custodia; istruzione forestale; circoscrizioni forestali; rimboschimenti; incoraggiamenti alla silvicoltura; tutela economica dei boschi; tutela e miglioramento dei pascoli montani; polizia e contenzioso forestale; statistica forestale; gestione tecnica e amministrativa delle foreste demaniali; ampliamento del demanio forestale di Stato.
Il Corpo reale delle foreste è costituito dal personale tecnico, dal personale d’ordine, dal personale di custodia. Gli Agenti forestali sono considerati come ufficiali di polizia giudiziaria ai termini del codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza.
Il territorio del Regno è diviso in ripartimenti, comprendenti due o più distretti, permanendo così gli Ispettorati forestali ripartimentali e gli Ispettorati forestali distrettuali. Le foreste demaniali, costituite in uffici speciali, sono considerate distretti forestali, posti alla diretta dipendenza della Direzione generale delle foreste e dei demani. Gli uffici di ripartimento sono retti da ispettori capi o da ispettori principali di 1° classe; gli uffici distrettuali da ispettori principali di 1° e 2° classe o da ispettori.
Per la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale il personale di custodia è costituito in Sezioni e Distaccamenti di sezioni, ed è formato da Capi sorveglianti, Sorveglianti e Allievi sorveglianti. Le circoscrizioni forestali sono stabilite con decreto del Ministero per l’economia nazionale.
Il decreto disciplina altresì L’Azienda del demanio forestale, la Direzione generale foreste e demani. Organo consultivo tecnico è ora la Sezione prima del Consiglio superiore presso il Ministero dell’economia nazionale. In ogni provincia è istituito un Comitato provinciale forestale.
Con
r.d.l. 16 mag. 1926, n. 1066 , viene soppresso il Real corpo delle foreste, cui subentra la Milizia nazionale forestale.
Ordinamento del 1926
Ordinamento del 1943
Real corpo forestale poi Corpo forestale
Ispettorato forestale regionale
Ispettorato forestale ripartimentale
Ispettorato forestale distrettuale
Sezione forestale
Corpo forestale dello Stato
Dopo la caduta del governo Mussolini, il 25 luglio 1943, anche la Milizia nazionale forestale viene sciolta con
r.d.l. 6 dic. 1943, n. 16/B , e le sue funzioni vanno a costituire il Real corpo dell foreste, mentre con successivo
d.lgs. 12 mar. 1948, n. 804 , vengono disciplinati i servizi forestali presso il Ministero dell’agricoltura e delle foreste.
Il Titolo VI del decreto 16B/1943, all'art. 17, stabilisce che la Milizia forestale passa a costituire con i suoi quadri il Real corpo delle foreste, cui è affidata anche la custodia dei regi tratturi e la vigilanza sulla pesca e sulle acque interne. Con successivo decreto, su proposta del ministro per l'agricoltura e foreste, saranno determinate le modalità di attuazione per il ripristino del Real corpo forestale e i compiti ad esso assegnati, nonchè le fogge delle divise.
Con
d.lgs. 12 mar. 1948, n. 804 , viene costituito il Corpo forestale dello Stato, i cui compiti riguardano: rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse; sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie dei bacini montani e sistemazione idraulico-forestale dei comprensori di bonifica; incoraggiamenti alla selvicoltura e apicoltura; tutela tecnica ed economica dei boschi; tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici; tutela e miglioramento dei pascoli montani; polizia forestale; addestramento del personale forestale; ricerche e applicazioni sperimentali forestali; statistica e catasto forestale; sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, sulla caccia, sui tratturi e trazzere; propaganda forestale; gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali ed ampliamento del demanio forestale dello Stato.
I servizi forestali e l’amministrazione del personale sono esercitati dalla Direzione generale delle foreste presso il Ministero dell’agricoltura e delle foreste. La Direzione generale sostituisce il Comando centrale della soppressa Milizia nazionale forestale.
In periferia i servizi forestali sono esercitati da Ispettorati regionali delle foreste, con circoscrizione regionale o interregionale; Ispettorati dipartimentali delle foreste, con circoscrizione provinciale o interprovinciale; Ispettorati distrettuali delle foreste, con circoscrizione intercomunale; Stazioni forestali.
Il numero degli ispettorati è stabilito con decreto ministeriale di concerto con il Ministero del tesoro, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei medesimi, nonché il numero, le sedi e le circoscrizioni delle stazioni sono stabiliti con decreto del Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Con decreto ministeriale può essere stabilita la costituzione di uffici speciali per progetti speciali.
Agli Ispettorati regionali delle foreste spettano la vigilanza su tutta l’attività forestale nella circoscrizione ed il controllo ed il coordinamento dell’azione esecutiva degli Ispettorati ripartimentali e di quelli distrettuali.
Gli Ispettorati ripartimentali provvedono, in via esecutiva, a quanto è previsto nell’art. 1 del decreto e sono coadiuvati dagli Ispettorati distrettuali quando l’entità dei compiti esige una circoscrizione territoriale più localizzata.
I capi degli Ispettorati regionali, ripartimentali e distrettuali, esercitano i poteri gerarchici e disciplinari su tutto il personale assegnato ai servizi del rispettivo territorio, compresi i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie.
Nelle sedi degli Ispettorati regionali delle foreste è istituito un Comitato regionale, di cui fanno parte l’ispettore regionale, che lo presiede, i capi degli ispettorati ripartimentali della regione ed un numero di esperti pari a quello dei detti capi ed estranei alla amministrazione dello Stato, designati dall’ispettore regionale e nominati dal ministro per l’Agricoltura e per le foreste di concerto col ministro del Tesoro. Il comitato è chiamato a dare pareri sulle direttive di carattere generale in materia forestale e montana del territorio della regione.
Il personale del Corpo forestale dello Stato è, a tutti gli effetti, personale civile dello Stato e come tale soggetto alle disposizioni del relativo stato giuridico. E’ costituito da: ufficiali forestali (direttore generale, ispettori generali, ispettori superiori, ispettori capi, ispettori principali, ispettori, ispettori aggiunti, i quali costituiscono personale tecnico con funzioni di polizia); aiutanti forestali; sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali, anch’essi personale tecnico con funzioni di polizia. Ad essi sono specificamente demandate la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale. Vengono assegnati alle stazioni forestali, che sono rette da sottufficiali o da guardie scelte. Vi sono, infine archivisti, applicati e alunni d’ordine forestali.
Agli ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza; alle guardie scelte e alle guardie quella di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza.
Il decreto prevede l’emanazione di un regolamento unico dei servizi forestali e del Corpo forestale; nel frattempo, in quanto compatibile con le norme emanate, continuerà ad applicarsi il regolamento 1997/1929.
Il
d.p.r. 10 giu. 1955, n. 987 , relatico al decentramento dei servizi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, stabilisce che il capo dell’Ispettorato agrario compartimentale e il capo dell’Ispettorato regionale delle foreste esercitano, oltre alle mansioni di loro competenza, le attribuzioni amministrative del Ministero dell’agricoltura e delle foreste che saranno ad essi delegate con decreto del ministro. Essi possono delegare l’esercizio di proprie attribuzioni, rispettivamente agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura e agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.
Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste provvedono dunque in via esecutiva alle attribuzioni di cui al all’art. 1 del d.lgs. 12 mar. 1948, n. 804 e provvedono altresì ad ogni altro compito loro demandato da leggi e regolamenti. Il ministro per l’agricoltura e per le foreste può istituire sezioni distaccate dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste nei centri ai quali faccia capo l’economia forestale di un determinato territorio, laddove le esigenze richiedano una circoscrizione territoriale più localizzata. Il ministero può anche istituire sezioni con competenza specializzata per determinate materie, e raggruppare e suddividere quelle esistenti.
Il decreto 987/1955 crea i Comitati regionali dell’agricoltura e delle foreste di cui fanno parte anche i dirigenti dell’Ispettorato regionale e dell’Ispettorato ripartimentali delle foreste.
Modificando l’art. 17 della l. 25 lug. 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, il decreto affida agli Ispettorati regionali delle foreste il compito di procedere direttamente agli studi e alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale di bonifica montana per i consorzi di bonifica. Per i comprensori interessanti il territorio di due o più regioni, provvede il ministro dell’agricoltura e foreste d’intesa con quello dei lavori pubblici. In seguito a modifica dell’art. 26 della l. 25 lug. 1952, n. 991, gli Ispettorati regionali delle foreste hanno anche il compito di fare la scelta del concessionario per la esecuzione delle opere di competenza statale, nei comprensori ricadenti per intero nel territorio di una regione; nel caso di comprensori interessanti due o più regioni la scelta tra più aspiranti viene fatta dal ministero.
Per quanto riguarda il decentramento dei servizi riguardanti la caccia, viene modificato il testo unico (1016/1939) delle norme per la selvaggina e per l’esercizio della caccia, e il capo dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste è chiamato a far parte del Comitato provinciale della caccia, organo della provincia.
Con
l. 18 feb. 1963, n. 301 , che riordina i servizi e le carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, vengono creati nuovi ruoli organici (descritti nelle tabelle annesse alla legge) e vengono soppressi i ruoli del personale dei servizi dell’economia montana e delle foreste. La legge detta norme sull’avanzamento di carriera e sul trattamento economico.
La legge istituisce presso gli Ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste Sezioni specializzate per le opere pubbliche di bonifica montana o per l’economia agro-silvo-pastorale, ed altre eventuali, in relazione alle specifiche esigenze delle circoscrizioni territoriali.
Il ministro dell’agricoltura e foreste è autorizzato ad istituire Distaccamenti forestali e Stazioni dipendenti, con determinata circoscrizione. Ai distaccamenti sono preposti marescialli dei tre gradi, alle stazioni brigadieri e vicebrigadieri.
Con
d.p.r. 15 gen. 1972, n. 11 , che trasferisce alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici, gli Ispettorati regionali delle foreste e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste e relativi uffici distrettuali delle foreste vengono trasferiti alle Regioni.
Con proprie leggi le Regioni istituiscono successivamente i rispettivi Servizi forestali regionali.
Il Corpo forestale dello Stato, ferma restando la sua unitarietà di struttura, inquadramento e reclutamento, è impiegato dalle singole Regioni, nell’ambito del rispettivo territorio, per l’esercizio delle funzioni trasferite. Il
d.p.r. 24 lug. 1977, n. 616 , conferma la competenza dello Stato sul reclutamento e l’inquadramento del Corpo forestale dello Stato.
Con
l. 1° apr. 1981, n. 121 , è stato incluso tra le cinque forze di polizia con compiti anche di protezione civile e con
l. 8 lug. 1986, n. 349 , istitutiva del Ministero dell'ambiente è chiamato espressamente anche alla tutela delle aree naturali.
Ordinamento del 2004
Corpo forestale dello Stato
Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dipendenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con organizzazione e organico distinti da quelli del ministero, in base all'art. 3 della
l. 6 feb. 2004, n. 36 , che ha riordinato il Corpo definendone le specifiche funzioni all'interno della più generale funzione di Polizia giudiziaria.
Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agro-forestale, nella tutela dell'ambiente e del paesaggio e concorre all'ampliamento dei servizi di ordine e di pubblica sicurezza.
E' organizzato in:
- Ispettorato generale, con sede a Roma
- Comandi regionali
- Comandi provinciali
- Comandi stazione, presenti in circa 1.000 sedi su tutto il territorio nazionale, specie montano.
Esistono inoltre Coordinamenti territoriali per l'ambiente (all'interno dei Parchi nazionali), Coordinamenti distrettuali e Uffici territoriali per la biodiversità. Include vari nuclei investigativi e operativi e Servizi particolari.
Nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano il Corpo forestale dello Stato è sostituita da un Corpo regionale o provinciale.
r.d. 13 maggio 1862, n. 1013
- Regolamento per l’uniforme degli agenti delle amministrazioni forestali
r.d. 20 novembre 1869, n. 5442
- Approvazione della divisa del personale dell’amministrazione forestale
r.d. 2 maggio 1872, n. 829
- Istituzione presso il Ministero dell’agricoltura, industria e commercio del Consiglio di agricoltura
r.d. 17 aprile 1874, n. 1931
- Approvazione del ruolo organico dell’Amministrazione forestale dello Stato
r.d. 8 giugno 1874, n. 1993
- Fissazione della ritenuta mensile sugli stipendi degli ufficiali forestali per massa vestiario
l. 4 luglio 1874, n. 2011
- Obbligo per i comuni ad imboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà
l. 20 giugno 1877, n. 3917
- Legge forestale
r.d. 20 dicembre 1877, n. 4239
- Ruolo organico del personale dell’Amministrazione forestale dello Stato
r.d. 26 dicembre 1877, n. 4220
- Soppressione del Ministero dell’agricoltura industria e commercio
r.d. 23 gennaio 1878, n. 4259
- Modifica del riparto fra altre amministrazioni centrali delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell’agricoltura industria e commercio
r.d. 10 febbraio 1878, n. 4293
- Approvazione del regolamento per l’applicazione della legge forestale del 20 giu.
1877, n. 3917
l. 30 giugno 1878, n. 4449
- Autorizzazione della spesa necessaria per la ricostituzione del Ministero dell’agricoltura industria e commercio
l. 19 luglio 1906, n. 379
- Conciliazione delle contravvenzioni in materia forestale
l. 5 maggio 1907, n. 257
- Istituzione del Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova
l. 14 luglio 1907, n. 539
- Modificazioni alle norme di polizia forestale, contenute nelle leggi 20 giugno 1877, n. 3917, e 19 luglio 1906, n. 379
r.d. 2 gennaio 1908, n. 57
- Approvazione del regolamento per l’esecuzione della l. 14 lug. 1907, n. 539, recante modificazioni alle norme di polizia forestale
l. 5 luglio 1908, n. 375
- Modifica dei ruoli organici per gli ufficiali forestali, per i sorveglianti forestali, per le guardie forestali doganali
r.d. 18 febbraio 1909, n. 94
- Sostituzione di due direzioni generali di agricoltura a quella istituita con r.d. 25 marzo 1883, n. 1262
l. 2 giugno 1910, n. 277
- Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l’incoraggiamento della silvicoltura
r.d. 19 febbraio 1911, n. 188
- Approvazione del regolamento generale per l’esecuzione della l. 2 giugno 1910, n. 277, portante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l’incoraggiamento della silvicoltura
l. 3 marzo 1912, n. 134
- Ruoli organici del Corpo reale delle foreste
r.d. 5 agosto 1912, n. 944
- Regolamentazione
r.d. 18 agosto 1913, n. 1155
- Reclutamento
r.d. 24 gennaio 1915, n. 92
- Provvedimento relativo alla divisa del Corpo reale delle foreste
r.d. 7 febbraio 1915, n. 253
- Approvazione del regolamento del personale di custodia del Real corpo delle foreste
r.d. 22 giugno 1916, n. 755
- Istituzione del Ministero dell’industria commercio e lavoro
r.d.l. 2 ottobre 1919, n. 1794
- passaggio della competenza sulle foreste alla Direzione generale delle foreste
r.d. 27 aprile 1923, n. 915
- Soppressione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
r.d. 5 luglio 1923, n. 1439
- Riunione in un unico Ministero dell’economia nazionale dei servizi e degli uffici dipendenti dai ministeri dell’agricoltura e dell’industria, del commercio e del lavoro
r.d.l. 6 settembre 1923, n. 2125
- Costituzione e ordinamento del Ministero dell’economia nazionale
r.d. 2 dicembre 1923, n. 2579
- Norme per il funzionamento del Consiglio superiore dell’economia nazionale
r.d. 2 dicembre 1923, n. 2700
- Disposizioni sui corpi consultivi dei cessati ministeri dell’agricoltura, dell’industria e il commercio, del lavoro e previdenza sociale
r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267
- Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani
r.d.l. 16 maggio 1926, n. 1066
- Soppressione del Corpo reale forestale
l. 13 dicembre 1928, n. 3141
- Disposizioni sull'amministrazione forestale, sull'ordinamento della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Stato
r.d. 12 settembre 1929, n. 1661
- Trasformazione del Ministero dell’economia nazionale in Ministero dell’agricoltura e delle foreste
r.d. 3 ottobre 1929, n. 1997
- Regolamento per l'applicazione della l. 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'amministrazione forestale, l'ordinamento della Milizia nazionale forestale e l'Azienda delle foreste demaniali dello Stato
r.d.l. 6 dicembre 1943, n. 16/B
- Scioglimento della Milizia volontaria sicurezza nazionale e delle milizie speciali
d.lgs. 12 marzo 1948, n. 804
- Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato
l. 25 luglio 1952, n. 991
- Provvedimenti in favore dei territori montani
d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987
- Decentramento dei servizi del Ministero dell’agricoltura e foreste
l. 18 febbraio 1963, n. 301
- Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell’agricoltura e delle foreste
d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11
- Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici
d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
- Attuazione della delega di cui all’art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382
l. 1° aprile 1981, n. 121
- Nuovo ordinamento sull'amministrazione della pubblica sicurezza
l. 8 luglio 1986, n. 349
- Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale
l. 6 febbraio 2004, n. 36
- Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato