La Repubblica sociale italiana istituisce, con
d. lgs. del Duce 11 nov. 1943 , i Tribunali provinciali straordinari e un Tribunale speciale straordinario.
In ogni capoluogo di provincia, il Tribunale straordinario ha il compito di giudicare:
- i fascisti che hanno tradito il giuramento di fedeltà
- coloro che dopo il colpo di Stato del 25 luglio 1943, hanno denigrato il fascismo e le sue istituzioni;
- coloro che hanno compiuto violenze contro i fascisti, le loro proprietà e i loro simboli.
Sono composti di tre membri scelti tra i fascisti di provata fede, uno di essi ne è il presidente, un altro ha il compito di pubblico accusatore, e tutti e tre compongono il collegio giudicante. Il Tribunale provinciale giudica i fascisti iscritti in uno dei fasci della provincia nel cui capoluogo il Tribunale è istituito e gli altri cittadini responsabili dei reati commessi nella circoscrizione territoriale della provincia.
Il Tribunale straordinario speciale è competente a giudicare i fascisti che nella seduta del Gran consiglio del fascismo del 24 luglio 1943, appoggiarono il colpo di Stato. Il Tribunale straordinario speciale è composto di 9 membri costituenti il collegio giudicante, di cui uno presidente e uno pubblico accusatore. E’ prevista la pena di morte per coloro che appoggiarono il colpo di Stato, per gli altri reati la reclusione da 5 a 30 anni.
Il Tribunale provinciale straordinario cessa di funzionare dopo la liberazione nazionale, nel 1945.