Gli otto priori presiedevano il consiglio a turno per sette giorni. Il primo turno spettava al primo priore, che aveva il titolo di gonfaloniere. I collegi erano composti da ventidue membri: otto capitani di parte, sei ufficiali di custodia e otto conservatori del comune.
Priori e collegi, quando si riunivano per prendere decisioni, dovevano far registrare le loro delibere dal cancelliere del comune; queste concernevano in genere il disbrigo delle questioni relative ai rapporti tra città e cortine o la proposta di eleggere gli ufficiali minori del comune, di stabilirne le competenze o i salari, e dovevano essere presentate dal cancelliere nel consiglio generale, che era formato dai priori, dai collegi e da quarantotto consiglieri; alle sue riunioni partecipava di diritto il rettore fiorentino, ed era competente ad approvare le deliberazioni prese dai priori e collegi riuniti e a discutere di tutti i problemi e le questioni sorte tra Firenze e la città. Con l'istituzione della camera della comunità (1772) i priori assunsero la denominazione di magistratura civica e il consiglio generale fu composto da questa, da otto membri del corpo dei consiglieri e otto del corpo dei rappresentanti. Ai priori e collegi riuniti spettava di deliberare le somme da stanziare e di giudicare in materia di illeciti amministrativi, mentre ai soli priori, a partire dal 1536 e fino al 1808, spettava, per concessione del governo centrale, la cognizione delle cause civili di primo appello