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soggetto produttore
tipo di ente: Organi centrali
Consiglio di Stato, Torino
contesto storico istituzionale
REGNO DI SARDEGNA (1814-1861)
sede
Torino
notizie storiche
Nel 1814 fu ripristinato il consiglio di Stato e dei memoriali con la struttura e le competenze fissate dal regolamento del 1749 [ Duboin, t. III, vol. 3, pp. 281-283] venne soppresso il 1 novembre 1831 in seguito alla creazione di un consiglio di Stato per gli Stati di terraferma sancita dal r. editto 18 ag. 1831 [ Raccolta regno Sardegna, 1831, n. 2417] Il nuovo consiglio doveva rispondere all'esigenza di organizzare più razionalmente attività consultive prima esercitate dai " diversi consigli permanenti dello Stato o dai congressi temporarii... ". Esso era suddiviso in tre sezioni: interni; giustizia, grazia e affari ecclesiastici; finanze. Il consiglio ordinario era composto dai presidenti di sezione, dai consiglieri ordinari e eventualmente, dai consiglieri aggiunti. Il consiglio " compiuto " comprendeva anche consiglieri straordinari. Presiedeva le riunioni il re ovvero, in sua assenza, il vicepresidente. Le deliberazioni del consiglio avevano carattere consultivo. I problemi di carattere generale venivano esaminati dalla sezione competente per materia e poi discussi a sezioni riunite, mentre le questioni concernenti interessi privati o locali erano dibattute solo dalla sezione competente. Il sovrano ogni qualvolta lo ritenesse necessario poteva richiedere il parere del consiglio. Erano esclusi in linea di massima gli affari relativi alla politica estera e all'amministrazione militare e quelli della real casa, salvo casi di diritto privato internazionale e di disciplina privatistica dei militari. Dovevano essere tassativamente sottoposti all'esame del consiglio il bilancio generale dello Stato, i conti delle amministrazioni e delle intendenze generali, gli affari connessi al mantenimento dell'ordine stabilito da leggi, editti e regolamenti, le disposizioni legislative o regolamentari regie, le questioni di competenza fra le segreterie di Stato, i conflitti giurisdizionali, le determinazioni generali concernenti opere pie, salute pubblica, agricoltura, industria e commercio, progresso delle scienze e perfezionamento degli studi. Al consiglio erano demandate alcune specifiche competenze anche in materia di politica economica. Ad esso spettava inoltre preparare una relazione annuale sui miglioramenti conseguibili nei diversi settori della pubblica amministrazione. Annessa al consiglio esisteva una commissione di cancelleria, composta da sei referendari e presieduta dal gran cancelliere o dal guardasigilli, avente il compito di esaminare i ricorsi. Era poi la sezione di grazia, giustizia e affari ecclesiastici a deliberare in merito. La commissione provvedeva inoltre a preparare le informazioni sugli affari e progetti da sottoporre al consiglio. Con rr. patenti 13 sett. 1831 [ Raccolta regno Sardegna, 1831, n. 2429] si stabilì che a partire dal 1 novembre le disposizioni dell'editto Dell'8 agosto divenissero esecutive e che fossero soppressi, oltre al consiglio di Stato e dei memoriali, il consiglio di finanze e il consiglio di commercio di Torino. Le rr. patenti 20 ott. 1831 [ Ibid., nn. 2440 e 2441] attribuirono con alcune modificazioni al consiglio di Stato le competenze del consiglio di finanze in materia principalmente di contratti e di bilanci. La prassi instauratasi nel periodo carloalbertino limitò sostanzialmente il ruolo del consiglio di Stato a quello di consulenza tecnica e amministrativa. La scarsa rilevanza politica di questo istituto ne permise peraltro la sopravvivenza in regime costituzionale. Lo statuto albertino (art. 83) ne previde il mantenimento, demandando a una successiva legge il compito di provvedere alla sua ristrutturazione. La riforma fu attuata solo con l. 30 ott. 1859 [ Ibid., 1859, n. 3707] Il consiglio di Stato, composto dal presidente, due presidenti di sezione, ventidue consiglieri, sei referendari, un segretario generale e due segretari di sezione, venne suddiviso in base alle nuove competenze nelle seguenti sezioni: affari interni e finanze; grazia, giustizia e affari ecclesiastici; contenzioso amministrativo. Svolgeva funzioni consultive e giurisdizionali. Come corpo consultivo esprimeva il proprio parere in tutti i casi previsti espressamente dalla legge o in cui i ministri lo ritenessero necessario. Il parere del consiglio di Stato era obbligatorio per alcune specifiche materie. Nel contenzioso amministrativo era giudice di primo e secondo grado. In secondo grado si pronunciava sugli appelli contro le decisioni dei consigli di governo. Le decisioni della sezione avevano carattere definitivo, ma in determinati casi esse potevano essere soggette a ricorso per rivocazione all'intero consiglio
complessi archivistici collegati
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