Con motuproprio 7 apr. 1818
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Bandi Toscana, cod. XXV, n. LXV ] vennero istituiti in Livorno - a somiglianza di quanto stabilito per Firenze fin dal 1777 - due commissariati, per la città e porto (detto poi, dal 1838, di S. Marco), e per i sobborghi (detto poi di S. Leopoldo), con compiti di tutela della pubblica sicurezza e con una limitata competenza giurisdizionale civile (vedi
Auditore del governo di Livorno
). In particolare, con notificazione del successivo 29 maggio
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Ibid., ] veniva regolato l'esercizio della potestà economica, quella cioè di infliggere pene (nei limiti del carcere fino a otto giorni, delle cento lire di multa e della fustigazione in privato) con rito sommario e senza le garanzie sancite a tutela dell'imputato dalla legislazione penale ordinaria. Qualora gli accertamenti condotti con tale sistema avessero portato all'irrogazione di pene maggiori, i commissari dovevano lasciare la decisione al governatore.
Ai due commissari furono sottratte, con la riforma del 1838, le competenze giudiziarie in materia civile e affidate al giudice civile. Con la riforma del 1848 i commissari stessi furono sostituiti dalle delegazioni di governo