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soggetto produttore
tipo di ente: Organi centrali
Tribunale dell'annona e della deputazione annonaria, Roma
contesto storico istituzionale
STATO DELLA CHIESA (1815-1859/1870)
sede
Roma
notizie storiche
Questo tribunale, che prima della restaurazione era incluso nel tribunale della Camera apostolica, venne formalmente ripristinato con la notificazione 25 mag. 1814. L'art. 64 del motuproprio del 1816, che sopprimeva i tribunali particolari e privilegiati, mantenne però le giurisdizioni del presidente della grascia nei mercati soggetti alla sua competenza, e del presidente dell'annona in materia annonaria (a tenore dei chirografi 31 ott. 1800 e 19 sett. 1802), con appello dinanzi al tribunale della Camera. Per il regolamento 22 nov. 1817 il tribunale dell'annona in Roma ebbe competenza in materia di contrattazioni, trasporti e libera circolazione dei grani, farine e simili, sul l'appalto di forni, sull'esercizio di mulini, sul nolo di bastimenti, su granari e su altre materie annonarie. La sua giurisdizione si esercitava sulle province annonarie (Roma e Comarca, Civitavecchia, Viterbo, Rieti e Frosinone); in esse erano giudici di primo grado il prefetto dell'annona per le cause di valore superiore ai cento scudi ed i governatori ed assessori locali - in veste di delegati del tribunale dell'annona - per quelle di valore inferiore. Nelle altre province giudicavano secondo il valore delle cause i governatori od assessori locali o i tribunali civili ordinari; l'appello dai governatori ed assessori si portava dinanzi al prefetto dell'annona, dai tribunali civili dinanzi ai tribunali d'appello. contro i giudicati in primo grado del prefetto l'appello si portava al tribunale collegiale camerale o al tribunale della Camera. Per le cause giudicate dai governatori o assessori in primo grado e dal prefetto in appello, era competente in terzo grado il tribunale collegiale della Camera. Il tribunale dell'annona fu soppresso con motuproprio 5 ott. 1824; al prefetto rimase la giurisdizione amministrativa ed economica in materia annonaria. Le cause di competenza della magistratura furono deferite ai tribunali ordinari camerali e di commercio, secondo le competenze
complessi archivistici collegati
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