Istituito a seguito della legge 8 dic. 1816
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collezione regno Due Sicilie, 1816, n. 565] " per la discussione e preparazione degli affari più importanti dello Stato prima di portarsi dai ministri alla sovrana decisione nel Consiglio di Stato ", organizzato dalla legge 22 dic. 1816
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Ibid., 1816, n. 581] cui seguì il regolamento 24 marzo 1817
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Ibid., 1817, n. 662] era diviso in tre camere : giustizia ed affari ecclesiastici; finanze, interno e polizia; guerra e marina. Le due prime camere, riunite, avevano il compito di risolvere i conflitti di attribuzione tra organi amministrativi ed organi giudiziari e di deliberare sui ricorsi contro le decisioni della corte dei conti. La seconda camera, inoltre, rilasciava i permessi per la stampa dei libri. organo consultivo presieduto dal ministro della cancelleria generale, esprimeva il suo parere in materia di redazione e interpretazione delle leggi e dei regolamenti, nonché in riferimento alla istituzione di corpi morali e opere pie, al regio exequatur, ad affari di polizia amministrativa, a domande di naturalizzazione, a ricorsi e abusi in materia ecclesiastica. La limitatezza di tali attribuzioni, accentuata dalla natura non vincolante dei pareri espressi, ma più ancora la dipendenza dal ministero della cancelleria generale costrinsero il consiglio a recitare un ruolo modesto tra le altre istituzioni dello Stato. Il consiglio, il cui archivio non riflette la descritta ripartizione istituzionale, fu abolito con decreto 29 mar. 1821
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Ibid., 1821, n. 6] anche se già in regime costituzionale, con la soppressione del ministero della cancelleria avvenuta con decreto 22 lu. 1820
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Ibid., 1820, n. 20] si era visto sottrarre varie attribuzioni
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G. LANDI, op. cit., I, pp. 439 e seguenti]