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 Magistrato degli straordinari

Livello di descrizione: fondo
Consistenza:  filze 1.415
Estremi cronologici:  (1531-1797)
Mezzi di corredo:  Inventario

informazioni storico-istituzionali

soggetto produttore
Magistrato degli straordinari, Genova
Nota storica
Istituito con la legge 30 dic. 1530, si componeva di sette membri, eletti dai collegi e dal minor consiglio, che duravano in carica solo sei mesi. Era competente negli affari di, giustizia straordinaria nei quali entrambi gli attori, o il solo convenuto fossero cittadini genovesi o delle tre podesterie. Ad istanza delle persone povere poteva sottrarre le loro liti alla competenza dei giudici ordinari e delegarle alla cognizione di giudici da esso stesso nominati di volta in volta; poteva inoltre delegare i giudici per la cognizione delle cause tra parenti e affini, che erano rimesse a due probiviri; dare esecutorietà alle decisioni degli arbitri; convalidare gli atti che risultassero inficiati da difetto di osservanza di forme statutarie; prorogare i termini processuali; nominare e revocare curatori, fidecommissari, tutori ed esecutori testamentari, autorizzarli a stare in causa e a compiere negozi giuridici; ricevere l'appello delle sentenze della rota civile e delegare il giudice; poteva infine essere adito in occasione di qualsiasi affare o controversia civile, così come se si trattasse del senato, eccezion fatta nelle materie a questo riservate  [Ibid., pp. 141-143. 3 Ibid., p. 145] 

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