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 Delegazione del regio exequatur

Livello di descrizione: fondo
Consistenza:  regg. e bb. 147;indici e prott.13
Estremi cronologici:  (1819-1863, con docc. dal 1788)
Mezzi di corredo:  Elenco

Nota archivistica
Anche quando l'ufficio venne a far parte della consulta  [Cfr Almanacco reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1855, Napoli, s.d., p. 164]  l'archivio ne rimase distinto.

informazioni storico-istituzionali

soggetto produttore
Delegazione del regio exequatur, Palermo
Nota storica
Il regio exequatur cioè il nulla-osta necessario affinché le bolle e gli altri atti emanati dalla corte pontificia potessero divenire esecutivi in Sicilia, risale al 1418 e fu deferito nel corso dei secoli prima al tribunale della regia gran corte, poi all'avvocato fiscale del tribunale del real patrimonio e infine al giudice della regia monarchia.
Il regolamento 11 apr. 1818  [Il regolamento è stato pubblicato nell'anno 1824 della Collezione regno Due sicilie, t. II, supplemento, p. 537, n. 1403]  stabilì la procedura per il rilascio dell'exequatur da richiedersi al supremo consiglio di cancelleria, camera di giustizia e degli affari ecclesiastici.
L'art. 9, in particolare per i soli exequatur relativi ai domini al di là del Faro, disponeva : " si rimetteranno al procuratore generale della gran corte dei conti... dal quale se ne farà eseguire la consegna alle parti dopo di essersi registrati " in appositi libri. Successivamente, dopo l'abolizione del supremo consiglio di cancelleria, con decreto 6 giu. 1821  [Il decreto è stato pubblicato nell'anno 1822 della Collezione regno Due sicilie, t. II, supplemento, p. 345, n. 273]  la facoltà di munire del regio exequatur le disposizioni relative alla Sicilia fu attribuita al procuratore generale della gran corte dei conti di Palermo.
Con la citata legge organica 14 giu. 1824 l'esercizio della regalia fu incluso tra gli oggetti sottoposti ad esame da parte delle consulte (art. 15, n. 10). Due consultori, ciascuno appartenente ad una delle due consulte, vennero quindi " delegati " per la impartizione del regio exequatur nei due domini (decreto 9 ag. 1824)  [Collezione regno Due sicilie, 1824, n. 1170]  data - abolì anche il citato art. 9 del precedente regolamento del 1818.
Successivamente il decreto 17 lu. 1833  [Ibid., 1833, n. 1594]  ponendo ad effetto una sovrana risoluzione del 20 marzo 1832, nominò, per impartire l'exequatur sugli atti riguardanti i domini al di là del Faro, un magistrato " destinato in Sicilia ".

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