raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici locali e periferici
tipo di ente: Uffici periferici
Secrezia
contesto storico istituzionale
REGNO DI SICILIA (sec. XII-1302, Sicilia e Italia meridionale, dal 1302, Sicilia): governo dei VICERE' (1416-1816)
REGNO DELLE DUE SICILIE (1815-1860)
notizie storiche
L’istituto, che trae le sue origini nel Medioevo, aveva competenza per l’amministrazione delle dogane di mare e di terra; per la riscossione di tutte le gabelle regie; per l’amministrazione di edifici e acque pubbliche, di castelli e fortezze. Nelle materie di propria competenza, il segreto esercitava anche l’amministrazione della giustizia.
In Sicilia, a seguito dell’entrata in vigore della legge 21 marzo 1817, n. 664, era stata posta una netta separazione tra contenzioso amministrativo e contenzioso giudiziario. Sicché venivano a cessare le competenze del segreto per ogni tipo di contenzioso, poiché anche per il contenzioso amministrativo si istituivano quali giudici: gli eletti, i sindaci, i consigli d’intendenza, il Consiglio delle prede marittime, la Gran corte dei conti. Secondo il disposto della legge sopra richiamata, venivano costituiti quali giudici ordinari di tutte le materie del contenzioso amministrativo i consigli d’intendenza.
Il decreto 11 ottobre 1817, n. 932, sull’amministrazione civile dei domini al di là del Faro, sottraeva altre competenze ai segreti, poiché ordinava le spese in tre classi: di utilità generale per tutto lo Stato (a carico dell’erario); proprie per i bisogni e le utilità delle singole valli - quali quelle per strade, scuole, società economiche, biblioteche, ospedali, collegi - che venivano considerate spese provinciali; infine proprie per uso particolare di ciascun comune.
L’amministrazione delle spese provinciali veniva affidata ai consigli provinciali, che provvedevano ad individuare pure le relative rendite per farvi fronte, mentre l’intendente ne aveva la diretta amministrazione.
Altro passo nella riorganizzazione dell’amministrazione finanziaria, veniva compiuto con il decreto 1° giugno 1819, n. 1605, che aboliva - con effetto dall’1 settembre 1819 - gli uffici dei gran camerari, vice gran camerari, nonché del quarto gran camerario, ovvero “sopraintendente generale delle strade”, tutti uffici istituiti nel 1812.
Al loro posto si istituivano in Sicilia, per l’amministrazione delle rendite e dei beni dello Stato, quattro direzioni generali: Direzione generale dei dazi diretti (contribuzioni fondiari, dazi sul macino e sulla carne); Direzione generale dei dazi indiretti (dogane; diritti di navigazione; caricatori; porto franco di Messina; nuovo imposto di Palermo; “scascio”dei zuccheri; tratte sui cereali; oli, vini e salumi; portolania); Direzione generale del pubblico demanio (acque, boschi, foreste, fonti e strade, altri beni); Direzione generale dei rami e diritti diversi (registro atti civili8 e giudiziari; conservazione delle ipoteche; crociata; lotti; zecca; banche di Palermo e di Messina; gran libro del debito pubblico; cassa di ammortizzazione).
Veniva inoltre istituita la Direzione generale delle poste, in sostituzione dell’Ispezione generale delle poste, che veniva abolita. Tutte le predette direzioni avevano sede in Palermo presso il Ministero di Stato della luogotenenza.
Tuttavia, perifericamente, quest’ultima riforma aveva lasciato sussistere segreti e prosegreti, limitandosi - a seguito dell’emissione del decreto 10 aprile 1820, n. 1945 - a coordinarne le attività mediante l’istituzione di ricevitori generali (uno in ogni capoluogo di valle) e di ricevitori distrettuali (uno in ogni capoluogo di distretto). In Palermo, e nel suo distretto, non vi era né ricevitore generale, né ricevitore distrettuale, sostituiti nelle loro funzioni direttamente dalla tesoreria generale.
Un nuovo sistema di amministrazione finanziaria per i reali domini al di là del Faro, veniva varato con il decreto 13 gennaio 1824, n. 940, considerato come provvisorio al fine di costatarne praticamente l’efficienza. In virtù di quest’ultimo decreto, in ciascuno dei ventitré capoluoghi di distretto dell’isola, veniva mantenuto un segreto, deputato a ricevere tutte le entrate e posto alle dipendenze - a seconda della natura dell’entrata - dei due direttori generali, del conservatore generale e del tesoriere generale. Nei comuni non capoluoghi del distretto, doveva operare un prosegreto, posto alle dipendenze del segreto del distretto.
Facevano eccezione Palermo e Messina, nelle quali città non vi sarebbe stato un segreto, sostituito nelle sue funzioni rispettivamente, a Palermo, dall’intendente della gran dogana e, a Messina, dal direttore dei dazi indiretti, ambedue posti alle dirette dipendenze dei quattro funzionari sopra ricordati.
Contemporaneamente, si istituiva pure un Consiglio di finanza, costituito da due direttori generali, dal conservatore generale e dal procuratore generale presso la Gran corte dei conti. Fra le altre competenze del consiglio vi era quella di nominare o revocare i segreti e tutti gli altri impiegati.
Il decreto 27 gennaio 1824, n. 958, approvava un regolamento che divideva gli amministratori delle rendite dell’erario in tre classi: amministratore locale (prosegreti, segreti, intendente di Palermo e direttore dei dazi di Messina); amministratore distrettuale (segreti e direttore dei dazi di Messina); amministratore generale (direttori generali, conservatore generale, e principali ufficiali in servizio presso di loro).
Successivamente, il decreto 18 ottobre 1824, n. 1278, riformava l’organizzazione così come risultante dalle disposizioni recate dal decreto 1° giugno 1819, n. 1615, revocando pure le disposizioni provvisorie date con decreto 13 gennaio 1824, n. 940, e successivo regolamento 27 gennaio 1824, n. 958. Pertanto riduceva a due le direzioni generali: quella dei dazi indiretti e quella dei rami e diritti diversi.
Restavano pertanto abolite le direzioni generali dei dazi diretti e del demanio, disponendosi che il demanio doveva rientrare nelle competenze della Direzione generale dei rami e diritti diversi, e che i dazi diretti dovevano passare, provvisoriamente, nelle competenze della Direzione generale dei rami e diritti diversi.
Infine il decreto 30 novembre 1824, n. 1346, completava la riforma, disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 1825, segreti e prosegreti avrebbero assunto, rispettivamente, le denominazioni di ricevitori distrettuali e percettori comunali, limitandone altresì le competenze alla sola percezione, conservazione e trasmissione dei fondi regi. Anche nel capoluogo di distretto doveva esserci, oltre il ricevitore distrettuale, un percettore comunale. Inoltre, in ogni capoluogo di valle veniva istituito un ricevitore generale o provinciale, incaricato di eseguire i pagamenti pure per conto della tesoreria generale.

fonti normative

legge 21 mar. 1817, n. 664 - provvedimento relativo alla separazione tra contenzioso amministrativo e contenzioso giudiziario
decreto 11 ott. 1817, n. 932 - provvedimento relativo all'amministrazione civile dei domini al di là del Faro
decreto 1 giu. 1819, n. 1605 - provvedimento relativo alla riorganizzazione dell’amministrazione finanziaria
decreto 10 apr. 1820, n. 1945 - provvedimento relativo all'istituzione di ricevitori generali
decreto 13 gen. 1824, n. 940 - provvedimento relativo al sistema di amministrazione finanziaria per i reali domini al di là del Faro
decreto 27 gen. 1824, n. 958 - provvedimento di regolamentazione degli amministratori delle rendite dell’erario
decreto 18 ott. 1824, n. 1278 - provvedimento di riforma dell'organizzazione delle direzioni
decreto 30 nov. 1824, n. 1346 - provvedimento relativo alla riforma dell'organizzazione
soggetto produttore collegato
Secrezia di Palermo
Secrezia di Siracusa
Secrezia di Trapani

curatori

creazione
Gino Nigro
revisione
Ezelinda Altieri Magliozzi
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